Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, una volta approvato dal Presidente della Giunta regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ed abilita il Sindaco, nel decennio di efficacia del medesimo, a disporre l'occupazione d'urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti. Peraltro, la dichiarazione di pubblica utilità viene meno contestualmente alla scadenza della efficacia del piano,essendo escluso che l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto possa assumere rispetto ad essa una funzione vicariante o sostitutiva. Ne consegue la illegittimità totale della occupazione protratta, in carenza di potere, oltre detta scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relator
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI GI e PA GI cgt. CI, elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana 44 , presso l'avv.Vittorio Nuzzaci , che li rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Riccardo Marchionni di Firenze;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI REGGELLO (Fi) in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 59, presso l'avv. Emilio Battaglia e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Mario P.Chiti di Firenze;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1754 del 25.11.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.98 dal Relatore Cons.Luigi Macioce.Udito l'avv.Vitorio Nuzzaci per i ricorrenti ed udito l'avv. Giusto Puccini, con delega, per il controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo p.q.d.r., l'assorbimento del quinto ed il rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera 2.6.81 n. 159 il Consiglio Comunale di Reggello adottava un piano per la destinazione di aree ad insediamenti produttivi (P.I.P.) che era approvato dalla Regione Toscana il 13.3.82 ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.71 n. 865. Con delibera 16.1.85, quindi, la Giunta municipale autorizzava l'occupazione d'urgenza delle aree comprese nel P.I.P., tra le quali quella pertinente a IN GI e NO GI:
in data 4.6.85 era effettuata l'immissione in possesso. Non essendo stato adottato alcun decreto di esproprio ne', sull'area in questione, essendo state realizzate le previste opere, l'area era restituita ai proprietari con verbale 21.11.92.
Costoro, peraltro, già prima della reimmissione in possesso avevano convenuto il Comune innanzi al Tribunale di Firenze onde ottenerne la condanna al pagamento della maturata indennità di occupazione e dei maggiori danni. Il Tribunale adì to - costituitosi il Comune - con sentenza 9.6.95, dichiarata illegittima l'occupazione d'urgenza, condannava il Comune al pagamento del ristoro del danno in favore degli attori per lire 1.255.101.520. La Corte di Firenze, su appello del Comune, con sentenza 25.11.97, in totale riforma della pronunzia impugnata rigettava la domanda proposta da IN GI e NO GI. Affermava in motivazione la Corte:
1. che, contrariamente alla opinione degli appellati, la domanda, come risultava dalle conclusioni rassegnate in prime cure, postulava l'illegittimità della occupazione d'urgenza posta in essere dal Comune;
2. che tale domanda, in tal modo interpretata, era priva di fondamento, tutta l'occupazione dovendo ritenersi, sia per la regolarità del provvedimento istitutivo sia per la legalità del suo permanere, affatto legittima;
3. che, in particolare, assommandosi al quinquennio di originaria durata i quattro anni di proroga automatica di cui al D.L. 534/87 conv. in L. 47/88 ed alla L. 158/91, l'occupazione sarebbe stata legittima sino al 4.6.94;
4. che non rendeva certo illegittima l'occupazione il fatto che non fosse stato emesso decreto di esproprio;
5. che, infine, non aveva rilevanza la scadenza al 13.3.92 del P.I.P., posto che tal evento era ricaduto nell'ambito della prorogata occupazione legittima.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i IN con atto notificato il 26.2.98, contenente cinque motivi. L'intimato Comune di Reggello si è costituito con atto notificato il 2.4.98. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali ed illustrato oralmente le loro difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, infondate le censure contenute nei primi tre motivi, e meritevoli di accoglimento quelle contenute nel quarto mezzo e, per quanto di ragione, nel quinto motivo, la sentenza debba, in relazione alle censure accolte, essere cassata. La specificità delle doglianze mosse nei cennati motivi agli argomenti sviluppati nella sentenza 25.11.97 della Corte fiorentina impone la loro analitica disamina.
1. Con il primo motivo si denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di Firenze negato che la domanda coinvolgesse anche l'indennità di occupazione legittima, come palesato dal tenore della citazione, e per avere attribuito indebito valore assorbente alle conclusioni finali (determinate dal sopravvenuto illecito agire del Comune, ma senza alcuna rinunzia alla originaria prospettazione). La censura è infondata. Devesi rammentare che in sede di giudizio di legittimità deve essere distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura la interpretazione alla domanda data (per avere il giudice di merito escluso la formulazione di richieste o profili che la parte ritiene essere ricompresi nella domanda stessa): nel primo caso si verte indubbiamente in ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c. per la cui cognizione la Corte è tenuta al diretto esame degli atti processuali;
nel secondo caso, invece, alla Corte di legittimità è riservato il solo esame della completezza e congruità della motivazione che sorregge l'interpretazione data nella sentenza alla domanda in discorso (cfr. Cass. 9314/97- vd. 2113/95 e 3725/87). Orbene, posto che la portata della censura in esame costringe il sindacato di questa Corte nell'ambito del riscontro dei vizi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., è agevole rilevare che nessuna incompletezza ne' contraddizione od illogicità affligge la pronunzia dei giudici fiorentini nell'aver privilegiato la domanda quale precisata nelle conclusioni finali ( domanda riportata in termini letterali e nella sua ampia proposizione assolutamente univoca) rispetto a quanto chiesto nella citazione introduttiva, posto che, semmai, sarebbe stata illogica, a fronte della riportata inequivoca proposizione, proprio l'ipotesi di una conservazione, subordinata o residuale, del concorrente profilo "remuneratorio" della richiesta originaria (che gli stessi odierni ricorrenti ritengono essere stato in corso di causa sostituito da quello risarcitorio, a cagione della sopravvenuta consapevolezza dell'"intento emulatorio" dell'azione del Comune e della illegittimità originaria dell'occupazione).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione degli artt. 13 della L. 2359 del 1865 e 2043 c.c., per avere la Corte di merito ignorato che, mancando nelle delibere comunali di variante al PRG e di adozione del P.I.P. la fissazione dei termini di inizio e compimento delle opere, ne era derivata l'illegittimità "ab origine" della occupazione d'urgenza. La doglianza è priva di fondamento. È invero giurisprudenza costante di questa Corte l'affermazione del principio per il quale la mancata indicazione dei termini entro i quali debba essere compiuta l'espropriazione e debbano essere iniziati i lavori, in violazione dell'art. 13 della legge 25.6.1865 n. 2359, non comporta carenza del potere espropriativo le volte, in cui in base alla normativa afferente l'opera pubblica da realizzare, il cennato obbligo specificativo possa ritenersi implicitamente adempiuto con l'adozione dei termini riservati "ex lege" alla dichiarazione di pubblica utilità (cfr. S.U. 12869/92 - cass. 12242/97- 2324/97- 10327/96). Orbene, rammentato che nella specie l'occupazione venne deliberata ed eseguita per l'attuazione del P.I.P. deliberato il 2.6.81 ed approvato dalla Regione il 13.3.82, non vi è che da rammentare, per la decisione della censura in esame, che il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art.27 della legge 22.10.71 n. 865 una volta deliberato ed approvato equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste ed abilita il sindaco, nel decennio di efficacia del medesimo, a disporre l'occupazione d'urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti (cfr. S.U. 8960/87- cass. 4264/85 e 5515/83). E da tanto consegue l'inconsistenza della censura esaminata.
3. Con il terzo motivo del ricorso, poi, i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 14 del D.L. 534/87 conv. in L. 47/88 e dell'art. 22 L. 158/91, ed il connesso vizio di motivazione, per avere i giudici d'appello affermato l'automaticità delle proroghe previste in tali disposizioni di contro operanti, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo a seguito di provvedimento della Pubblica Amministrazione. Il motivo è del tutto infondato. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, con riguardo alle proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee disposte dai DD.LL. 901/84 (conv. in L. 42/85) e 534/87 (conv. in L.47/88) e dalla L. 158/91, tali proroghe operano automaticamente e senza necessità di alcuno specifico atto di "utilizzazione" posto che si riferiscono alla scadenza del termine già fissato in concreto dall'Autorità nel provvedimento di occupazione d'urgenza, nel mentre le precedenti disposizioni (L. 385/80- D.L. 396/81 conv. in L.535/81- D.L. 298/82 conv. in L. 481/82 - L. 943/82) si riferiscono alla proroga del termine quinquennale di durata delle occupazioni fissato dall'art. 20 della legge 865/71 (cass. 3798/97- 6649/96- 7807/95). Ed è infatti a quest'ultimo termine, la cui proroga è indubbiamente bisognevole di nuovo provvedimento, che fanno capo i provvedimenti legislativi del 1980,1981,1982: ed è proprio su tale non automatica proroga che questa Corte ha adottato le decisioni (S.U. 9826/93- 729/94- cass. 10922/95 e 7531/97) citate, in modo del tutto non pertinente, dalla parte ricorrente. E pertanto, condividendo appieno il Collegio l'indirizzo seguito da questa Corte con riguardo ai provvedimenti legislativi degli anni 1984-1987-1991, ne consegue la reiezione della censura in esame, avendo la Corte di Firenze a tal indirizzo prestato piena, consapevole ed esplicita adesione.
4. Con il quarto motivo, poi, i ricorrenti censurano la perpetrata violazione degli artt. 13 e 71 L. 2359 del 1865, 2043 c.c., 9 L.167/62 ed il correlato vizio di motivazione, per avere la Corte
d'Appello ignorato che il P.I.P. contenente dichiarazione di p.u. era cessato dopo 10 anni dall'approvazione regionale 13.3.82, e quindi il 13.3.92, nel mentre l'occupazione "sine titulo" si era protratta sino al 21.11.92: la Corte, invece, aveva erroneamente affermato che la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. era surrogata dalla prorogata efficacia della occupazione d'urgenza. Il motivo è pienamente fondato. La Corte fiorentina, dopo aver esattamente rammentato che al decennio dall'approvazione regionale del P.I.P. di cui alla delibera 159/81 l'efficacia di tale piano era venuta meno, ha però da un canto omesso di considerare che contestuale a tale scadenza era il venir meno della relativa dichiarazione di pubblica utilità (cass. 8960/87 cit.) e, dall'altro canto, erroneamente affermato che gli effetti della ridetta scadenza sulla occupazione in atto (effetti che non potevano essere altro che l'illegittimità totale della occupazione perché protratta in carenza di potere: cfr. S.U. 4477/92 e 1907/97) sarebbero stati elisi dalla prorogata efficacia (sino al 9.6.94) della occupazione d'urgenza. Come ha questa Corte recentemente affermato, a criterio della Corte di merito, "In sostanza....... l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto avrebbe assunto una sorta di funzione vicariante o sostitutiva rispetto al caducarsi della dichiarazione di p.u..." (Cass. 8885/97): e l'erroneità di tal assunto non pare abbisogni di ulteriore argomentazione. Accolto pertanto il motivo in esame, e cassata la pronunzia impugnata, sarà onere del Giudice del rinvio applicare - onde conoscere della domanda ad oggetto la indennità da occupazione illegittima - il principio di diritto sopra rammentato e pertanto provvedere sulla domanda per il periodo corrente tra la scadenza decennale del P.I.P. e la restituzione dell'area agli aventi diritto.
5. Con il quinto motivo, infine, i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 19 della L. 10/77 in relazione all'art. 9 c.p.c. posto che, totalmente (motivi I e II) o parzialmente (motivi III o IV) illegittima l'occupazione, la domanda era stata correttamente radicata innanzi al Tribunale. La censura è - evidentemente - in parte fondata. La sentenza impugnata ha infatti statuito (pag. 7) che l'intera domanda si sarebbe dovuta riformulare innanzi alla Corte d'Appello quale giudice in unico grado, competente a conoscere ex art. 19 della L. 865/71 delle controversie relative alla spettanza ed all'ammontare dell'indennità da occupazione legittima. Tal capo di pronunzia è stato correttamente impugnato con il motivo in esame anche in relazione alla sola ipotesi di accoglimento del quarto motivo: e dalla fondatezza della testè indicata censura discende,pertanto , che debba essere cassata la pronunzia di devoluzione alla competenza in unico grado anche di quella indennità maturata nel periodo nel quale l'occupazione è stata illegittimamente protratta. Cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti, e designato il giudice del rinvio in altra sezione della Corte di Firenze, sarà onere di tal giudice anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, accoglie il quarto motivo e, per quanto di ragione, il quinto motivo del ricorso;
rigetta il primo, secondo e terzo motivo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 21.12.98.
Depositata in Cancelleria il 5/3/1999.