CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2026, n. 20967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20967 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda volta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata da IO IR in relazione al periodo di 1366 giorni di custodia cautelare subìta nell'ambito del proc. n. 3017/2015 RG nr DDA, alla quale fu sottoposto a seguito di ordinanza di custodia tautetare r emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi in data 6 ottobre 2017, quando fu convalidato il fermo avvenuto il precedente 4 ottobre per i delitti di cui agli artt. 416- bis cod. pen., 12-quinquies legge n. 356 del 199,2 e art. 7, legge n. 203 del 1991. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20967 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 Con provvedimento del 26 ottobre 2017, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ebbe a rinnovare la misura cautelare carceraria in relazione a tutte le ipotesi di reato, ad esclusione del capo C) dell'imputazione, afferente al delitto di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992. Successivamente, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 9 dicembre 2017, dispose l'annullamento dell'ordinanza cautelare con riferimento al capo E), confermando, nel resto, il titolo coercitivo. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia IO IR si avvalse della facoltà di non rispondere e, con sentenza n. 801 del 2021 del 23 luglio 2021, fu assolto per non avere commesso il fatto dal Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, da tutte le imputazioni oggetto di misura cautelare (di cui pertanto fu dichiarata la cessazione ex art. 300 cod. proc. pen.) e, in particolare, dai delitti di associazione di stampo mafioso e da quelli di estorsione, mentre fu condannato per il delitto di cui al capo C), art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 - delitto di interposizione fittizia - alla pena di quattro anni di reclusione. Le statuizioni assolutorie divennero definitive a seguito della declaratoria di tardività dell'appello interposto dal Pubblico ministero (definitività intervenuta il 4 febbraio 2022), mentre, in ordine al delitto di interposizione fittizia (capo C) per il quale l'imputato era stato condannato ed interposta impugnazione dalla sola difesa, la Corte d'appello, con sentenza 19 dicembre 2023, dichiarò non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La decisione divenne definitiva il 19 dicembre 2023. A fronte di tale quadro, il giudice della riparazione ha osservato che: -è stata rigettata la richiesta di indennizzo per il periodo compreso tra il decreto di fermo - 5 ottobre 2017 e l'emissione della misura carceraria con provvedimento del Giudice delle indagini preliminari distrettuale in data 27 ottobre 2017, che escluse l'applicazione del vincolo per il delitto di interposizione fittizia - non essendo ravvisabile l'ipotesi di ingiustizia cd. formale con riferimento all'iniziale sottoposizione a misura carceraria per il delitto di interposizione fittizia (capo C), per il quale fu dichiarata l'improcedibilità per intervenuta prescrizione con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, trattandosi di titolo di reato suscettibile di legittimare l'emissione della misura cautelare custodiale, e la custodia patita non ebbe a soverchiare la pena inflitta in primo grado;
-è stata accolta la domanda di indennizzo in relazione alla custodia patita per i restanti titoli di reato, per i quali intervenne sentenza assolutoria per non avere commesso il fatto, avendo la Corte di appello escluso, nel comportamento di IO IR, di poter ravvisare elementi suscettibili di rivestire un ruolo sinergico sull'adozione o sul mantenimento del provvedimento restrittivo, tali da ostacolare il diritto all'indennizzo, in quanto ascrivibili a dolo o colpa grave;
2 con riferimento alle contestazioni associative, con ruolo direttivo (capo A), il provvedimento custodiale venne assunto sulla base dei risultati di intercettazioni provenienti da altri procedimenti e di cui il Tribunale di Palmi ebbe ad evidenziar bg la frammentarietà e inidonei a delineare un univoco quadro probatorio a carico di IR;
con riferimento ai delitti di cui ai capi D), E), segnatamente, estorsione relativa al trasporto di rifiuti e trattamento dei residui della depurazione delle acque reflue per la piana di Gioia Tauro, contestati a IR a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., il Tribunale di Palmi ha rimarcato l'inconsistenza del compendio istruttorio, in quanto fondato su esiti intercettativi esigui e non univoci, risalenti nel tempo, reputando (pag. 8 dell'ordinanza) le captazioni ad oggetto conversazioni di Pulitanò dell'anno 2011,plig.Tpa_____ 1 tan49i con l'amico Cambareri, inattendibili, alla luce della sua estraneità al consesso criminale, di cui era mero dipendente, e dell'assenza di indicazione della fonte delle sue conoscenze;
con riferimento al capo E), il Tribunale ha escluso la sussistenza della prova circa la ragione di dazioni di denaro tra il 2015 e il 2016 da parte di ES AR e ME LA in favore di ME AN (a sua volta emissario della cosca IR e, in particolare, di IO IR) che, in tesi, sarebbero avvenute a titolo di estorsione in danno della IAM di ME LA, società per azioni mista, che, all'epoca, gestiva la depurazione delle acque per la piana di Gioia Tauro. Anche in riferimento a tale accusa, il Tribunale di Palmi ha osservato che le dichiarazioni provenienti, pure in tale contesto, da Pulitanò, oggetto delle conversazioni avvenute con Cambereri ed intercettate nell'anno 2011, non potevano essere considerate, per la risalente collocazione nel tempo, precedente di anni rispetto ai fatti in contestazione, valido elemento di prova a carico di IO IR. Alla luce di tali rilievi, il giudice della riparazione ha osservato che non erano ravvisabili profili da cui desumere che IR avesse dato luogo, con dolo o colpa grave, alla decisione incidente sulla sua libertà personale, evidenziando, in ordine al delitto di intestazione fittizia (pag. 9 dell'ordinanza) che «Se, per un verso, è stata accertata una cointeressenza in senso imprenditoriale tra i IR e i AN, per cui il primo è stato indicato quale socio occulto nella società gestita ufficialmente dai secondi, per l'altro è stato rilevato come detta gestione non era connotata da metodo mafioso, posto che nell'impresa in questione non risultano essere stati investiti, in tutto o in parte, capitali illeciti;
in tale direzione, si è riteeliuto che IR IO avesse investito economicamente nell'impresa dei AN [...] ma senza alcun collegamento con l'omonima consorteria criminale, tant'è che è stata esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto la condotta di IR non appare né oggettivamente, né soggettivamente rivolta a vantaggio della cosca omonima, trattandosi bensì di una mera ipotesi in cui taluno si intesti occultamente quote societarie di un'impresa per sfuggire alle assai probabili misure di abiezione patrimoniale» (pag. 9 ordinanza). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di appello ha concluso per il riconoscimento dell'indennizzo, applicando la regola del calcolo aritmetico ed escludendo la sussistenza di elementi a sostegno di ulteriori danni risarcibili, invero richiesti rispetto alle fisiologiche sofferenze patrimoniali e morali patite da una restrizione ingiusta, rimarcando che i precedenti penali, anche per associazione di stampo mafi°sci importavano la preventiva compromissione i dell'immagine sociale del richiedente, già sottoposto a carcerazione e quindi, per altro verso, aduso ad una esperienza la cui traumaticità aveva pertanto esercitato una incidenza meno significativa. 2. Interpone ricorso il Ministero dell'Economia e Finanze, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, affidandosi ai seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., adducendo il vizio motivazionale della decisione impugnata in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto di non avere concorso, con dolo o con colpa grave, all'adozione del provvedimento che dispose la ìcauteIa, atteso che l'ordinanza impugnata avrebbe fornito una motivazione apparente, limitandosi a riprodurre la sentenza assolutoria ed omettendo di operare un autonomo accertamento in ordine al requisito negativo previsto - assenza di comportamento doloso o gravemente colposo del richiedente - per il riconoscimento del diritto all'indennizzo. Il Ministero ricorrente osserva che la circostanza dell'essere stato escluso rilievo, da parte della Corte di appello, alla conclamata responsabilità del richiedente, condannato in primo grado e prosciolto per intervenuta prescrizione in appello, per il delitto di intestazione fittizia, ai fini della valutazione della colpa grave suscettibile di ostacolare il riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresenterebbe valutazione logicamente viziata, alla luce delle circostanze del caso. Invero, IO IR, detto "l'Avvocato", classe 1969, risulta gravato da condanna definitiva per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., per estorsione, detenzione illegale di armi e di munizioni, aggravati dalla finalità di agevolare una consorteria mafiosa ex art. 7, legge n. 203 del 1991, ha subito l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ed è stato coinvolto nella vicenda sfociata nello scioglimento del Comune di Gioia Tauro per infiltrazioni mafiose. Nella odierna vicenda processuale, IO IR venne arrestato e fu originariamente disposta la custodia in carcere anche per il delitto di interposizione fittizia, attualmente sanzionato dall'art. 512-bis cod. pen., fu condannato in primo grado e infine prosciolto per intervenuta prescrizione;
nella sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per intervenuta prescrizione, la Corte di appello ebbe ad evidenziare l'insussistenza di elementi, partitamente evidenziati, suscettibili di condurre alla assoluzione dell'imputato, sottolineando 4 che, grazie all'attività di IO IR, «i AN si sono ingranditi prendevano lavori al porto e al termovalorizzatore ed una parte dei guadagni andava a IR IO che erano vicini alla famiglia IR [...] e a proposito della fornitura di bicarbonato da utilizzare presso il termovalorizzatore che [...] dietro il termovalorizzatore c'era IO IR». Lamenta l'Avvocatura che, a fronte di tali elementi, la Corte distrettuale non abbia fornito adeguata spiegazione in ordine all'assenza di condotte sinergiche rispetto all'emissione della misura, rilevando la contraddittorietà dell'affermazione della Corte per cui à né la responsabilità per il delitto di intestazione fittizia, né la cointeressenza imprenditoriale di IR nelle attività dei AN avrebbero al riguardo contribuito, sinergicamente, all'adozione della misura. Il giudice della riparazione, mutuando argomenti dalla sentenza assolutoria, si sarebbe limitato ad affermare, in modo apodittico, che nell'attività imprenditoriale di cui IR risultò intestatario fittizio per i AN non sarebbero stati investiti capitali illeciti, né vi sarebbe prova che le quote fossero state a lui intestate per sottrarsi a misure di ablazione patrimoniale, senza considerare i precedenti penali e la sottoposizione a misura di prevenzione dello stesso e omettendo di confrontarsi con la circostanza che, ove fosse stata accertata la provenienza illecita delle risorse, non sarebbe stato condannato per il delitto di interposizione illecita. Se, osserva il Ministero ricorrente, l'assenza di prova della destinazione dei proventi a una cosca giustifica l'esclusione dell'aggravante di avere agevolato una associazione mafiosa, coesiste, per converso, con l'accertato intento di occultare risorse economiche non giustificabili e quindi suscettibili di essere aggredite con misure di prevenzione antimafia. In definitiva, l'esclusione di tale aggravante in sede di cognizione non giustifica, nel i /P r. giudizio ex ante proprio della riparazione, che non ricorressero elementi tali darrig~ in errore l'autorità giudiziaria sul coinvolgimento di IR, già condannato per associazione mafiosa, finalizzato a favorire l'inserimento dei AN in importanti investimenti. 2.2. Con un secondo motivo, lamenta il vizio di cui all'art. 606, lett. e),,cod. proc. pen., per mancanza e contraddittorietà circa la quantificazione dell'indennizzo, che, ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., è scaturito dall'applicazione del mero criterio aritmetico, il quale avrebbe dovuto essere mitigato con l'impiego del criterio equitativo, utilizzabile anche in presenza di elementi suscettibili di giustificare la riduzione del quantum, nella specie individuabili nel coinvolgimento di IR nell'intestazione fittizia di beni e nelle precedenti vicende giudiziarie. 3. Interpone ricorso la difesa di IO IR, con motivi di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 315 cod. proc. pen., in quanto lacunosa e illegittima nel quantificare l'indennizzo, laddove valorizza la sussistenza di pregiudizi a carico di IR, a sostegno dell'esclusione della maggiorazione del quantum, che la difesa avrebbe supportato con precisi 5 elementi, quali il maggior danno esistenziale, per avere egli subìto, per una ampia porzione di tempo, la restrizione all'art. 41-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso interposto dal Ministero delle Finanze, per tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato 1 è fondato. Ad avviso del Collegio, è fondata la censura, laddove lamenta la mancata considerazione, ai fini della valutazione della sussistenza di una condotta sinergica del richiedente rispetto all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti, dei profili di colpa grave in capo al medesimo. L'ordinanza del giudice della riparazione presenta la lacuna e contraddittorietà motivazionale in relazione alla ritenuta insussistenza del presupposto di avere concorso, con dolo o con colpa grave, all'adozione del provvedimento che dispose la custodia cautelare nei suoi confronti, atteso che la Corte distrettuale non esplicita, con argomenti logici e coerenti, circa la valenza che, nell'economia della decisione, rivestirebbe il tema della implicazione e della condanna di IR nella intermediazione illecita in favore dei AN, coinvolgimento suscettibile di avere indotto in errore l'autorità giudiziaria ai fini dell'adozione della misura. 1.1. In proposito, giova rievocare i principi giurisprudenziali che governano la materia, e, segnatamente, l'incidenza delle condotte del richiedente rispetto all'avvenuta adozione della misura limitativa della libertà personale, operando il criterio per cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ente", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza» (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, [...], Rv. 288523- 01). Specifica pertinenza rispetto al caso in esame, si rivela altresì la massima tratta dalla decisione che si va a ricordare, secondo cui «Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il 6 provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa)» (Sez. 4, n. n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246-01). 1.2. L'ipotesi appena richiamata si attaglia al caso oggetto di decisione, caratterizzato dall'adozione di misura carceraria in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata, nel quale la Corte di appello ha ritenuto non rivestire rilievo la circostanza che il richiedente sia stato altresì inizialmente colpito da titolo cautelare per il delitto di intermediazione illecita, e, pur se successivamente non cautelato in relazione a tale reato, sia stato in primo grado condannato per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., dichiarato estinto, a seguito di impugnazione della difesa dell'imputato, in grado di appello. Come affermato da Sez. 4, n. 2145 del 2021, cit., nel giudizio di riparazione, se non è dato di rivalutare, con esiti anche implicitamente incoerenti con la decisione assolutoria, le risultanze del giudizio di cognizione, compete al giudice di esaminare le condotte tenute dal richiedente, pur se ritenute penalmente irrilevanti, al fine di verificarne l'eventuale pregnanza, a titolo di dolo o colpa grave, quale ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Tanto premess(9 ed impregiudicato il giudizio svolto dalla Corte di appello in ordine alle risultanze captative (pag.
4-8 dell'ordinanza), la motivazione, come ha puntualmente rimarcato l'Avvocatura dello Stato, si presenta contraddittoria nell'affermare che «se per un verso è stata accertata la cointeressenza in senso imprenditoriale tra IR e i AN, per cui il primo è stato indicato quale socio occulto nella società gestita dai secondi», ritiene, a fronte dell'esclusa connotazione della gestione societaria con metodo mafioso, sia irrilevante la condotta di gestione societaria, peraltro ritenuta integrativa del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e posta in essere al fine di «sfuggire alle assai probabili misure di ablazione patrimoniale», come l'ordinanza stessa (pag. 9) riconosce. Invero, alla luce del quadro tratteggiato, si evince la sussistenza di un preciso comportamento extra-processuale dell'odierno richiedente, significativo di un t4 possibile colpa grave, tale da avere sínergicamente indotto l'Autorità giudiziaria all'adozione della misura custodiale, sicché l'ordinanza deve essere annullata in parte qua. In sede di rinvio, la Corte di appello rivaluterà, con adeguata motivazione, l'incidenza sinergica della condotta di intermediazione illecita posta in essere dal richiedente, ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, pur se afferente ad altri titoli di reato, nei confronti di IO IR, sulla base delle considerazioni enucleate dal Collegio. 7 01.••I• DEPOSITATO Fi CAN e , zona iudiziario GI o TE Alla luce di quanto esposto, consegue altresì il rigetto del ricorso della difesa del richiedente, che censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla richiesta di un indennizzo in misura maggiore rispetto alla somma determinata all'esito dell'impiego del criterio cd. aritmetico, adducendo, a sostegno della richiesta, l'avvenuta sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., con il conseguente aggravamento del danno cd. esistenziale patito da IR, in termini di maggior sofferenza, non associabile alla soglia minima prevista dalla legge. La regolamentazione delle spese di giudizio relative al presente giudizio di legittimità è demandata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla questione relativa alla colpa grave e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso di IR IO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/04/2026
-è stata accolta la domanda di indennizzo in relazione alla custodia patita per i restanti titoli di reato, per i quali intervenne sentenza assolutoria per non avere commesso il fatto, avendo la Corte di appello escluso, nel comportamento di IO IR, di poter ravvisare elementi suscettibili di rivestire un ruolo sinergico sull'adozione o sul mantenimento del provvedimento restrittivo, tali da ostacolare il diritto all'indennizzo, in quanto ascrivibili a dolo o colpa grave;
2 con riferimento alle contestazioni associative, con ruolo direttivo (capo A), il provvedimento custodiale venne assunto sulla base dei risultati di intercettazioni provenienti da altri procedimenti e di cui il Tribunale di Palmi ebbe ad evidenziar bg la frammentarietà e inidonei a delineare un univoco quadro probatorio a carico di IR;
con riferimento ai delitti di cui ai capi D), E), segnatamente, estorsione relativa al trasporto di rifiuti e trattamento dei residui della depurazione delle acque reflue per la piana di Gioia Tauro, contestati a IR a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., il Tribunale di Palmi ha rimarcato l'inconsistenza del compendio istruttorio, in quanto fondato su esiti intercettativi esigui e non univoci, risalenti nel tempo, reputando (pag. 8 dell'ordinanza) le captazioni ad oggetto conversazioni di Pulitanò dell'anno 2011,plig.Tpa_____ 1 tan49i con l'amico Cambareri, inattendibili, alla luce della sua estraneità al consesso criminale, di cui era mero dipendente, e dell'assenza di indicazione della fonte delle sue conoscenze;
con riferimento al capo E), il Tribunale ha escluso la sussistenza della prova circa la ragione di dazioni di denaro tra il 2015 e il 2016 da parte di ES AR e ME LA in favore di ME AN (a sua volta emissario della cosca IR e, in particolare, di IO IR) che, in tesi, sarebbero avvenute a titolo di estorsione in danno della IAM di ME LA, società per azioni mista, che, all'epoca, gestiva la depurazione delle acque per la piana di Gioia Tauro. Anche in riferimento a tale accusa, il Tribunale di Palmi ha osservato che le dichiarazioni provenienti, pure in tale contesto, da Pulitanò, oggetto delle conversazioni avvenute con Cambereri ed intercettate nell'anno 2011, non potevano essere considerate, per la risalente collocazione nel tempo, precedente di anni rispetto ai fatti in contestazione, valido elemento di prova a carico di IO IR. Alla luce di tali rilievi, il giudice della riparazione ha osservato che non erano ravvisabili profili da cui desumere che IR avesse dato luogo, con dolo o colpa grave, alla decisione incidente sulla sua libertà personale, evidenziando, in ordine al delitto di intestazione fittizia (pag. 9 dell'ordinanza) che «Se, per un verso, è stata accertata una cointeressenza in senso imprenditoriale tra i IR e i AN, per cui il primo è stato indicato quale socio occulto nella società gestita ufficialmente dai secondi, per l'altro è stato rilevato come detta gestione non era connotata da metodo mafioso, posto che nell'impresa in questione non risultano essere stati investiti, in tutto o in parte, capitali illeciti;
in tale direzione, si è riteeliuto che IR IO avesse investito economicamente nell'impresa dei AN [...] ma senza alcun collegamento con l'omonima consorteria criminale, tant'è che è stata esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto la condotta di IR non appare né oggettivamente, né soggettivamente rivolta a vantaggio della cosca omonima, trattandosi bensì di una mera ipotesi in cui taluno si intesti occultamente quote societarie di un'impresa per sfuggire alle assai probabili misure di abiezione patrimoniale» (pag. 9 ordinanza). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di appello ha concluso per il riconoscimento dell'indennizzo, applicando la regola del calcolo aritmetico ed escludendo la sussistenza di elementi a sostegno di ulteriori danni risarcibili, invero richiesti rispetto alle fisiologiche sofferenze patrimoniali e morali patite da una restrizione ingiusta, rimarcando che i precedenti penali, anche per associazione di stampo mafi°sci importavano la preventiva compromissione i dell'immagine sociale del richiedente, già sottoposto a carcerazione e quindi, per altro verso, aduso ad una esperienza la cui traumaticità aveva pertanto esercitato una incidenza meno significativa. 2. Interpone ricorso il Ministero dell'Economia e Finanze, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, affidandosi ai seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., adducendo il vizio motivazionale della decisione impugnata in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto di non avere concorso, con dolo o con colpa grave, all'adozione del provvedimento che dispose la ìcauteIa, atteso che l'ordinanza impugnata avrebbe fornito una motivazione apparente, limitandosi a riprodurre la sentenza assolutoria ed omettendo di operare un autonomo accertamento in ordine al requisito negativo previsto - assenza di comportamento doloso o gravemente colposo del richiedente - per il riconoscimento del diritto all'indennizzo. Il Ministero ricorrente osserva che la circostanza dell'essere stato escluso rilievo, da parte della Corte di appello, alla conclamata responsabilità del richiedente, condannato in primo grado e prosciolto per intervenuta prescrizione in appello, per il delitto di intestazione fittizia, ai fini della valutazione della colpa grave suscettibile di ostacolare il riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresenterebbe valutazione logicamente viziata, alla luce delle circostanze del caso. Invero, IO IR, detto "l'Avvocato", classe 1969, risulta gravato da condanna definitiva per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., per estorsione, detenzione illegale di armi e di munizioni, aggravati dalla finalità di agevolare una consorteria mafiosa ex art. 7, legge n. 203 del 1991, ha subito l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ed è stato coinvolto nella vicenda sfociata nello scioglimento del Comune di Gioia Tauro per infiltrazioni mafiose. Nella odierna vicenda processuale, IO IR venne arrestato e fu originariamente disposta la custodia in carcere anche per il delitto di interposizione fittizia, attualmente sanzionato dall'art. 512-bis cod. pen., fu condannato in primo grado e infine prosciolto per intervenuta prescrizione;
nella sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per intervenuta prescrizione, la Corte di appello ebbe ad evidenziare l'insussistenza di elementi, partitamente evidenziati, suscettibili di condurre alla assoluzione dell'imputato, sottolineando 4 che, grazie all'attività di IO IR, «i AN si sono ingranditi prendevano lavori al porto e al termovalorizzatore ed una parte dei guadagni andava a IR IO che erano vicini alla famiglia IR [...] e a proposito della fornitura di bicarbonato da utilizzare presso il termovalorizzatore che [...] dietro il termovalorizzatore c'era IO IR». Lamenta l'Avvocatura che, a fronte di tali elementi, la Corte distrettuale non abbia fornito adeguata spiegazione in ordine all'assenza di condotte sinergiche rispetto all'emissione della misura, rilevando la contraddittorietà dell'affermazione della Corte per cui à né la responsabilità per il delitto di intestazione fittizia, né la cointeressenza imprenditoriale di IR nelle attività dei AN avrebbero al riguardo contribuito, sinergicamente, all'adozione della misura. Il giudice della riparazione, mutuando argomenti dalla sentenza assolutoria, si sarebbe limitato ad affermare, in modo apodittico, che nell'attività imprenditoriale di cui IR risultò intestatario fittizio per i AN non sarebbero stati investiti capitali illeciti, né vi sarebbe prova che le quote fossero state a lui intestate per sottrarsi a misure di ablazione patrimoniale, senza considerare i precedenti penali e la sottoposizione a misura di prevenzione dello stesso e omettendo di confrontarsi con la circostanza che, ove fosse stata accertata la provenienza illecita delle risorse, non sarebbe stato condannato per il delitto di interposizione illecita. Se, osserva il Ministero ricorrente, l'assenza di prova della destinazione dei proventi a una cosca giustifica l'esclusione dell'aggravante di avere agevolato una associazione mafiosa, coesiste, per converso, con l'accertato intento di occultare risorse economiche non giustificabili e quindi suscettibili di essere aggredite con misure di prevenzione antimafia. In definitiva, l'esclusione di tale aggravante in sede di cognizione non giustifica, nel i /P r. giudizio ex ante proprio della riparazione, che non ricorressero elementi tali darrig~ in errore l'autorità giudiziaria sul coinvolgimento di IR, già condannato per associazione mafiosa, finalizzato a favorire l'inserimento dei AN in importanti investimenti. 2.2. Con un secondo motivo, lamenta il vizio di cui all'art. 606, lett. e),,cod. proc. pen., per mancanza e contraddittorietà circa la quantificazione dell'indennizzo, che, ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., è scaturito dall'applicazione del mero criterio aritmetico, il quale avrebbe dovuto essere mitigato con l'impiego del criterio equitativo, utilizzabile anche in presenza di elementi suscettibili di giustificare la riduzione del quantum, nella specie individuabili nel coinvolgimento di IR nell'intestazione fittizia di beni e nelle precedenti vicende giudiziarie. 3. Interpone ricorso la difesa di IO IR, con motivi di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 315 cod. proc. pen., in quanto lacunosa e illegittima nel quantificare l'indennizzo, laddove valorizza la sussistenza di pregiudizi a carico di IR, a sostegno dell'esclusione della maggiorazione del quantum, che la difesa avrebbe supportato con precisi 5 elementi, quali il maggior danno esistenziale, per avere egli subìto, per una ampia porzione di tempo, la restrizione all'art. 41-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso interposto dal Ministero delle Finanze, per tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato 1 è fondato. Ad avviso del Collegio, è fondata la censura, laddove lamenta la mancata considerazione, ai fini della valutazione della sussistenza di una condotta sinergica del richiedente rispetto all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti, dei profili di colpa grave in capo al medesimo. L'ordinanza del giudice della riparazione presenta la lacuna e contraddittorietà motivazionale in relazione alla ritenuta insussistenza del presupposto di avere concorso, con dolo o con colpa grave, all'adozione del provvedimento che dispose la custodia cautelare nei suoi confronti, atteso che la Corte distrettuale non esplicita, con argomenti logici e coerenti, circa la valenza che, nell'economia della decisione, rivestirebbe il tema della implicazione e della condanna di IR nella intermediazione illecita in favore dei AN, coinvolgimento suscettibile di avere indotto in errore l'autorità giudiziaria ai fini dell'adozione della misura. 1.1. In proposito, giova rievocare i principi giurisprudenziali che governano la materia, e, segnatamente, l'incidenza delle condotte del richiedente rispetto all'avvenuta adozione della misura limitativa della libertà personale, operando il criterio per cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ente", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza» (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, [...], Rv. 288523- 01). Specifica pertinenza rispetto al caso in esame, si rivela altresì la massima tratta dalla decisione che si va a ricordare, secondo cui «Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il 6 provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa)» (Sez. 4, n. n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246-01). 1.2. L'ipotesi appena richiamata si attaglia al caso oggetto di decisione, caratterizzato dall'adozione di misura carceraria in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata, nel quale la Corte di appello ha ritenuto non rivestire rilievo la circostanza che il richiedente sia stato altresì inizialmente colpito da titolo cautelare per il delitto di intermediazione illecita, e, pur se successivamente non cautelato in relazione a tale reato, sia stato in primo grado condannato per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., dichiarato estinto, a seguito di impugnazione della difesa dell'imputato, in grado di appello. Come affermato da Sez. 4, n. 2145 del 2021, cit., nel giudizio di riparazione, se non è dato di rivalutare, con esiti anche implicitamente incoerenti con la decisione assolutoria, le risultanze del giudizio di cognizione, compete al giudice di esaminare le condotte tenute dal richiedente, pur se ritenute penalmente irrilevanti, al fine di verificarne l'eventuale pregnanza, a titolo di dolo o colpa grave, quale ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Tanto premess(9 ed impregiudicato il giudizio svolto dalla Corte di appello in ordine alle risultanze captative (pag.
4-8 dell'ordinanza), la motivazione, come ha puntualmente rimarcato l'Avvocatura dello Stato, si presenta contraddittoria nell'affermare che «se per un verso è stata accertata la cointeressenza in senso imprenditoriale tra IR e i AN, per cui il primo è stato indicato quale socio occulto nella società gestita dai secondi», ritiene, a fronte dell'esclusa connotazione della gestione societaria con metodo mafioso, sia irrilevante la condotta di gestione societaria, peraltro ritenuta integrativa del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e posta in essere al fine di «sfuggire alle assai probabili misure di ablazione patrimoniale», come l'ordinanza stessa (pag. 9) riconosce. Invero, alla luce del quadro tratteggiato, si evince la sussistenza di un preciso comportamento extra-processuale dell'odierno richiedente, significativo di un t4 possibile colpa grave, tale da avere sínergicamente indotto l'Autorità giudiziaria all'adozione della misura custodiale, sicché l'ordinanza deve essere annullata in parte qua. In sede di rinvio, la Corte di appello rivaluterà, con adeguata motivazione, l'incidenza sinergica della condotta di intermediazione illecita posta in essere dal richiedente, ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, pur se afferente ad altri titoli di reato, nei confronti di IO IR, sulla base delle considerazioni enucleate dal Collegio. 7 01.••I• DEPOSITATO Fi CAN e , zona iudiziario GI o TE Alla luce di quanto esposto, consegue altresì il rigetto del ricorso della difesa del richiedente, che censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla richiesta di un indennizzo in misura maggiore rispetto alla somma determinata all'esito dell'impiego del criterio cd. aritmetico, adducendo, a sostegno della richiesta, l'avvenuta sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., con il conseguente aggravamento del danno cd. esistenziale patito da IR, in termini di maggior sofferenza, non associabile alla soglia minima prevista dalla legge. La regolamentazione delle spese di giudizio relative al presente giudizio di legittimità è demandata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla questione relativa alla colpa grave e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso di IR IO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/04/2026