Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, deve ritenersi legittima la clausola collettiva che subordini la possibilità del datore di lavoro di proporre l'azione risarcitoria alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente (fattispecie relativa alla previsione contenuta nell'art. 31 del c.c.n.l. del settore autotrasporti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 18, presso lo studio dell'avvocato VIVALDI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCAGLIOLA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO RI;
- intimate -
avverso la sentenza n. 52/99 del Tribunale di MONDOVÌ, depositata il 11/03/99 R.G.N. 471/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità. Svolgimento del processo
NA ET, con ricorso al Pretore di Mondovì, chiedeva la condanna di RA ST, suo ex dipendente in qualità di autista, al risarcimento del danno subito da un automezzo di sua proprietà in un incidente occorso al mezzo condotto dal citato dipendente. Costituendosi in giudizio il ST eccepiva la inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 31 del CCNL, deducendo che la norma contrattuale subordinava l'esercizio del diritto risarcitorio del datore di lavoro alla previa adozione, nei confronti del lavoratore, almeno del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, con specificazione della entità del danno. Con sentenza in data 14 novembre 1997 il Pretore respingeva la eccezione.
Il ST proponeva appello che è stato rigettato dal Tribunale di Mondovi con sentenza del 3 marzo 1999 sul rilievo che la disposizione dell'art. 31 CCNL - significativamente intitolata "Provvedimenti disciplinari-Licenziamenti" e contenuta nel Capo 2 "Provvedimenti disciplinari" - operava esclusivamente nel caso di responsabilità disciplinare del dipendente e di applicazione delle relative sanzioni, mentre il diritto fatto valere trovava titolo nella responsabilità risarcitoria, diversa per finalità e fondamento giuridico (tanto da richiedere, per la sua configurabilità, la sola colpa lieve), derivante dalla violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza imposto dall'art. 2104 cod. civ. Contro questa sentenza il ST ha proposto ricorso con tre motivi illustrati con successiva memoria.
L'intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Preliminarmente, con riferimento alle conclusioni di inammissibilità del ricorso formulate in udienza dal Procuratore Generale e motivate con la carenza del requisito della esposizione dei fatti di causa, la Corte ritiene le stesse non condivisibili considerando che, nonostante la mancanza di una narrativa particolareggiata, dalla lettura dell'atto è possibile desumere una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente a bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte dal ST alla pronuncia del giudice "a quo" (vedi Cass. 4 giugno 1999 n. 5492). Ciò premesso osserva che il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 31 CCNL di settore, assumendo che il Tribunale non ha correttamente interpretato il disposto della norma contrattuale, il cui tenore letterale è inequivoco nel senso di stabilire una condizione - quella della preventiva adozione almeno del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto con specificazione della entità del danno - operante in ogni caso in cui il datore di lavoro intenda chiedere il risarcimento dei danni al proprio dipendente e non soltanto quando intenda muoversi sul versante disciplinare.
Con il secondo motivo, ancora con denuncia di violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in riferimento all'art. 31 CCNL, il ricorrente ribadisce la tesi che l'interpretazione della disposizione in oggetto è sorretta da una motivazione del tutto apodittica, che non consente di individuare il ragionamento logico giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla soluzione ermeneutica in concreto adottata. Con il terzo motivo, sempre con denuncia di violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 31 del CCNL, il ricorrente assume che se è vero, in linea generale, che per l'affermazione della responsabilità risarcitoria del dipendente è sufficiente la sussistenza di una colpa lieve, ciò non vieta al contratto collettivo di regolare diversamente la quantità e la qualità della diligenza richiesta dalla natura della prestazione e di subordinare l'esercizio del diritto al risarcimento del danno a particolari procedure, cautele e condizioni.
Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati insieme, perché evidentemente connessi, è fondato.
La violazione dell'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, fissato nell'art. 2104 cod. civ., fa sorgere a carico del medesimo due tipi di responsabilità: quella risarcitoria, per inadempimento contrattuale, stabilita dalla regola generale dell'art. 1218 cod. civ. e quella speciale, la disciplinare, derivante sempre dal medesimo inadempimento, prevista per il rapporto di lavoro dall'art. 2106 cod. civ. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, largamente condiviso anche in dottrina, il datore di lavoro - a fronte della mancanza del dipendente - può indifferentemente limitarsi all'esercizio dell'azione disciplinare o cumulare tale rimedio con quello, risarcitorio, offerto dal diritto comune, oppure ancora optare per l'esercizio della sola azione diretta al ristoro del danno, senza essere obbligato, in tal caso, alla preventiva contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 e all'adozione di provvedimenti disciplinari (vedi Cass. 26 giugno 2000 n. 8702, 3 febbraio 1999 n. 950, 7 gennaio 1995 n. 208, 5 aprile 1990 n. 2822, 29 novembre 1989 n. 5250 e altre conformi). Il fatto che la legge non condizioni la domanda di risarcimento dei danni all'adempimento di particolari oneri, non significa, peraltro, che le garanzie del lavoratore non possano essere arricchite dalla contrattazione collettiva con lo stabilire più restrittive modalità di ricorso a tale rimedio da parte del datore di lavoro. Se, infatti, l'autonomia negoziale non trova ragione di protezione nel caso in cui si ponga esplicitamente contro la prescrizione di una norma imperativa ovvero contenga discipline aggiuntive che si risolvano in una negazione dei suoi oggetti di tutela, è invece certamente rimesso alla volontà delle parti di regolare i propri contrapposti interessi nel senso di rafforzare il precetto contenuto in una norma di legge inderogabile o di stabilire cautele ed assetti non previsti ma non configgenti con la norma stessa (vedi, in motivazione, Cass. 21 marzo 1994 n. 2663, 21 luglio 1992 n. 8773). Ne discende che nessun contrasto con la disciplina dell'art. 1218 cod. civ. è rinvenibile, in linea di principio, in una disposizione contrattuale nella quale si esprima la volontà di scelta del datore di lavoro di limitare le proprie possibilità di opzione tra le due concorrenti tutele (quella risarcitoria di diritto comune e quella disciplinare), nel senso di subordinare la possibilità di azionare il diritto al risarcimento del danno derivato da un comportamento asseritamente inadempiente del lavoratore alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.
La Corte, ciò premesso, osserva che la sentenza impugnata è incorsa nelle violazioni di legge e nei vizi di motivazione denunciati nella interpretazione della clausola della contrattazione collettiva che viene in rilievo nella fattispecie, vale a dire l'art. 31 del CCNL autotrasporti, il cui tenore è il seguente: "l'impresa che intende chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore dipendente deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto specificando l'entità del danno". Il ragionamento espresso dal Tribunale non consente, invero, di comprendere in base a quali criteri logico-giuridici il giudice a quo sia pervenuto ad individuare nella clausola in oggetto un contenuto della comune intenzione dei contraenti opposto a quello immediatamente ricavabile dalla formulazione letterale della dichiarazione negoziale. Per contro, a fronte di un testo che, nelle parole usate e nella sua struttura significante, esplicita una volontà di specifica tutela e garanzia del lavoratore, attuata con il circoscrivere alle (sole) situazioni in cui il suo comportamento inadempiente sia ritenuto dal datore di lavoro rilevante sotto il profilo disciplinare la possibilità per il datore medesimo di rivalersi del danno subito, l'operazione ermeneutica risoltasi nell'attribuire a quel testo una ulteriore e diversa portata precettiva necessitava di adeguato supporto di analisi e di valutazione, che, nella specie, è completamente mancato. Nè il richiamarsi, come ha fatto il Tribunale, al "titolo" dell'art. 31 CCNL surroga a sufficienza le lacune già evidenziate della motivazione, una volta che nessuna più approfondita indagine risulta compiuta sul significato della disposizione e neppure sono indicate le ragioni (al limite, quella della irrazionalità di una sua lettura conforme al senso letterale ma divergente dalla "ratio" complessiva del testo negoziale) che hanno indotto il giudice di merito a superare la regola stabilita nell'art. 1362 cod. civ. e a svalutare il primo e principale strumento della indagine interpretativa nella stessa indicato.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e la causa, richiedendo un nuovo accertamento di fatto, va rinviata per ulteriore esame ad altro giudice, indicato nella Corte d'appello di Torino, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002