Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4083
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Sentenza 21 marzo 2002

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Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, deve ritenersi legittima la clausola collettiva che subordini la possibilità del datore di lavoro di proporre l'azione risarcitoria alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente (fattispecie relativa alla previsione contenuta nell'art. 31 del c.c.n.l. del settore autotrasporti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4083
    Data del deposito : 21 marzo 2002

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