Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
Nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si tiene conto dei redditi facenti capo al convivente "more uxorio" anche nel caso in cui l'istante abbia dedotto una situazione di grave conflittualità del rapporto, la quale, pur se sfociata in iniziative giudiziarie, non comporta, di per sé, il venir meno della peculiare organizzazione economica propria della convivenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2015, n. 11629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11629 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO CA G. - Presidente - del 19/02/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 348
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 43797/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LO, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 2/2012 TRIBUNALE di ROMA del 17/05/2014;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
lette le conclusioni del PG Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha chiesto che "il ricorso sia rigettato".
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di PA CA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 17/5/2014, con cui il Presidente del Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dal medesimo avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo considerato ai fini della verifica dei relativi presupposti il reddito della convivente DD AR.
Deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 76, comma 4, n. 115, sostenendo che la predetta non possa considerarsi convivente bensì solo forzata coabitante del medesimo, essendo entrambi assegnatari della casa comunale in cui abitano. Rappresenta, infatti, l'esistenza di uno stato di conflitto di interessi con la medesima - emergente dalle numerose denunce e querele dalla stessa reiteratamente presentate - talmente radicato, ancorché non riferibile al procedimento per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio, da doversi escludere che la stessa concorra con il suo reddito alle spese di difesa dell'imputato. Rileva peraltro l'esistenza anche di un potenziale conflitto endoprocedimentale.
2. Il Procuratore generale in sede, nella propria requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. La difesa del ricorrente ha depositato in data 23/1/2015 memoria con la quale, in replica alle conclusioni del P.G., ha insistito nelle prese conclusioni, illustrandone ulteriormente le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. c) prevede che l'istanza debba contenere a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.P.R. cit..
Dal combinato disposto delle due norme si evince che, per la individuazione dei redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio, occorre tenere conto della somma dei redditi, ivi compresi quelli specificati nell'art. 76, comma 3, che fanno capo all'istante o al coniuge ed agli altri familiari conviventi. È, pertanto, necessario che l'interessato indichi, oltre il proprio reddito personale, quello percepito dai familiari conviventi ovvero dichiari che nel periodo da prendere in considerazione egli e questi ultimi ovvero entrambi o solo alcuni non hanno percepito alcun reddito valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio.
Il ricorrente ha specificato solo il reddito personale senza alcuna dichiarazione, sia pure di segno negativo, in ordine ai redditi della donna con lui convivente.
Così facendo, ha omesso l'attestazione relativa a tutti i redditi valutabili, voluta dal legislatore quale presupposto di ammissibilità dell'istanza.
5. Non è pertinente nella specie il riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, per il quale si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente.
La ratio di tale esclusione è evidentemente quella di escludere, dal computo del reddito rilevante ai fini della ammissibilità al beneficio, tutte quelle ipotesi in cui, per la partecipazione del convivente al processo stesso per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in qualità di controparte, occorre escludere che il patrimonio dello stesso possa ritenersi destinato in alcuna misura a sostenere le spese del contraddittore. Nella specie tra l'odierno ricorrente e la propria convivente non sussiste una condizione del genere, del tutto generica e comunque infondata palesandosi la contraria affermazione contenuta in ricorso - e poi ribadita nella memoria difensiva - di un "potenziale" conflitto interno al processo penale per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di procedimento penale nel quale il ricorrente è imputato di furto di energia elettrica e nel quale non è ipotizzabile una partecipazione della DD in posizione contrastante con quella dello stesso (tale in ipotesi non potendo considerarsi, diversamente da quanto supposto dal ricorrente, l'eventuale coinvolgimento della stessa quale corresponsabile del furto che la vedrebbe infatti in posizione collaterale ma non contrastante con quella del richiedente).
6. L'allegazione, invece, di una più generale situazione di conflitto con la convivente, ancorché sfociata in ripetute denunce e iniziative giudiziarie, non è di per sè idonea ad escludere la ricorrenza della condizione cui la citata norma correla la necessità del computo dei redditi del convivente nella determinazione del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al beneficio. Tale situazione potrebbe invero assumere rilievo solo se e in quanto porti ad un'effettiva cessazione del rapporto di convivenza, il che nella specie non risulta, non essendo nemmeno allegato dal ricorrente che, per i riferiti accesi contrasti, la situazione di convivenza sia mai venuta meno, ne' che sia prossima a cessare.
In mancanza di ciò lo stato di convivenza rimane elemento rilevante ai fini predetti e da essa non è possibile prescindere sia in ragione della inequivoca formulazione letterale della norma, sia in considerazione della logica del sistema che nella situazione di convivenza individua una condizione che di per sè giustifica il convincimento di una inevitabile reciproca contribuzione e collaborazione, sia pure indiretta, nel far fronte alle spese di conduzione della casa e di comune sostentamento e insieme un criterio oggettivo e di agevole riscontrabilità per l'accertamento della condizione reddituale.
Conferma di tale interpretazione può indirettamente trarsi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 382 del 25 luglio 1995 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 2, (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, della Cost. nella parte in cui tale norma, in termini sovrapponibili al succitato art. 76, comma 2, limitava ai familiari conviventi (e non ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella diversità di residenza anagrafica) la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico.
La Corte osservava, infatti, che la disposizione impugnata, nel richiedere la formale convivenza ai fini della determinazione del reddito, apprestava un criterio di accertamento che, "per il suo carattere obiettivo e l'agevole riscontrabilità, è certamente funzionale alle esigenze di effettiva solidarietà e garanzia della difesa nei confronti dei non abbienti, di cui all'art. 2 Cost. e art. 24 Cost., comma 3"; riteneva pertanto insussistente la denunciata disparità di trattamento rispetto ai familiari che, non conviventi, mantengano comunque un collegamento economico, "attesa la disomogeneità delle situazioni comparate in rapporto al discrimine della convivenza che, ove sussistente, comporta una peculiare organizzazione economica della famiglia, che invece manca in fatto quando si abbia un mero, sia pure apprezzabile, collegamento economico (concretatesi in aiuti, sovvenzioni, contributi) tra non conviventi".
Trasposta nel diverso contesto argomentativo che qui viene in rilievo, tale considerazione vale a confermare la ineludibile rilevanza in sè e per sè del dato oggettivo della convivenza, pur se accompagnata da una situazione di accesa conflittualità, proprio perché essa stessa espressione e strumento di una comunque persistente "peculiare organizzazione economica della famiglia" che la sola dedotta situazione di contrasto non può elidere, almeno fino a quando non conduca a porre fine alla convivenza medesima.
7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015