Sentenza 6 ottobre 2000
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari inefficace l'ordinanza con cui era stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale a causa della mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni da parte dell'affidando, qualora quest'ultimo non sia mai stato invitato, previa indicazione del tempo e del luogo dell'adempimento, a sottoscrivere il detto verbale, ne' abbia ricevuto alcuna comunicazione o convocazione al riguardo attesoché il previgente regolamento di esecuzione della legge n.354 del 1975, che non prevede la notifica dell'ordinanza di affidamento(art. 91 D.P.R. n.431 del 1976), ,ancorché vigente all'atto dell'adozione dell'ordinanza di affidamento, deve essere interpretato, con operazione ermeneutica adeguatrice, alla luce del nuovo regolamento (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) che, prevede la notifica della predetta ordinanza all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2000, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Presidente del 06/10/2000
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5554
4. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 09404/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PIETRA LORENZO n. il 23.01.1948
avverso ordinanza del 16.12.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Zenzo per il rigetto Motivi della decisione
Avverso l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inefficace l'ordinanza del T.S. di Milano in data 10.11.1998, con cui era stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale di La RA Lorenzo, a causa della mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni da parte del predetto, il difensore ha proposto ricorso eccependo che il condannato non era mai stato invitato, con indicazione del tempo e del luogo dell'adempimento, a sottoscrivere il verbale in parola ne' aveva ricevuto alcuna comunicazione o convocazione da parte del Centro servizi sociali.
Il ricorrente lamenta, altresì, omessa valutazione delle prospettate ragioni difensive e della documentazione prodotta e conclude invocando l'annullamento del provvedimento impugnato per abnormità o difetto di motivazione in ordine alla contrarietà del comportamento del La RA alle prescrizioni impostegli.
Il ricorso è fondato.
Va, infatti, considerato che l'art. 97 del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 354/1975 (D.P.R. 30/06/2000 n. 230) prevede che l'ordinanza di affidamento in prova al s.s. sia notificata all'interessato con avviso allo stesso, se libero, che egli dovrà presentarsi entro 10 giorni al competente centro di servizio sociale per la sottoscrizione del verbale recante l'indicazione delle prescrizioni impostegli.
Pur non essendo tale disciplina vigente all'atto dell'adozione dell'ordinanza di affidamento in prova concernente il La RA (vigendo, invece, all'epoca l'art. 91 D.P.R. n. 431/1976, che non prevedeva la notifica e l'avviso predetti), le disposizioni esplicitamente contenute nel nuovo regolamento devono ritenersi uno sviluppo logico ed una doverosa integrazione di quanto già contenuto "in nuce" nel precedente regolamento di esecuzione, che, al pari di quello attuale, subordinava l'efficacia dell'ordinanza di affidamento alla sottoscrizione del verbale in questione, facendo altrimenti difetto la possibilità di addebitare l'omissione all'interessato e di farne conseguire l'inefficacia del provvedimento di concessione del beneficio.
Non constando, nel caso di specie, che il La RA, il quale trovavasi in libertà, abbia mai ricevuto contezza dell'ordinanza di affidamento ne' della necessità di recarsi presso il centro di servizio sociale entro un dato termine per sottoscrivere il verbale contenente le prescrizioni e dovendosi il regolamento previgente, lacunoso sul punto, interpretare, con operazione ermeneutica adeguatrice, alla luce di quanto ora opportunamente esplicitato dal nuovo regolamento, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001