Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2000, n. 836
CASS
Sentenza 6 ottobre 2000

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È illegittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari inefficace l'ordinanza con cui era stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale a causa della mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni da parte dell'affidando, qualora quest'ultimo non sia mai stato invitato, previa indicazione del tempo e del luogo dell'adempimento, a sottoscrivere il detto verbale, ne' abbia ricevuto alcuna comunicazione o convocazione al riguardo attesoché il previgente regolamento di esecuzione della legge n.354 del 1975, che non prevede la notifica dell'ordinanza di affidamento(art. 91 D.P.R. n.431 del 1976), ,ancorché vigente all'atto dell'adozione dell'ordinanza di affidamento, deve essere interpretato, con operazione ermeneutica adeguatrice, alla luce del nuovo regolamento (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) che, prevede la notifica della predetta ordinanza all'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2000, n. 836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 836
    Data del deposito : 6 ottobre 2000

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