CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19936 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IY nata a (UCRAINA) il 02/09/1976 avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di SO TA la relazione svolta dal Consigliere IZ AS;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. LF PO VI, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di SO, decidendo in sede di rinvio a seguito diI annullamento della Corte di cassazione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di IY CH volta ad ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine a Penale Sent. Sez. 5 Num. 19936 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/03/2026 2 tre sentenze irrevocabili, emesse dalla Corte di appello di SO, e rispettivamente pronunciate in relazione al delitto di cui all’art. 10-ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 le prime due, e al delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società “Nata Auto di CH IY” la terza, ed ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia avendo considerato più grave il delitto di bancarotta fraudolenta ed applicato un aumento di mesi 6 di reclusione per ciascuno dei reati tributari. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dei limiti del giudizio di rinvio e illegittima determinazione della pena. La sentenza di annullamento della Corte di cassazione avrebbe infatti censurato esclusivamente la parte dell’originaria ordinanza in cui il Tribunale di SO aveva negato il riconoscimento della continuazione tra le due sentenze emesse per i reati di omesso versamento IVA e la sentenza emessa per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non investirebbe dunque la parte dell’ordinanza relativa al già avvenuto riconoscimento della continuazione tra le due sentenze fiscali e alla misura dell’aumento di pena, applicato al titolo meno grave, mai stata peraltro oggetto di impugnazione da parte della ricorrente né di critica da parte della Corte di cassazione. Il Tribunale in sede di rinvio, tuttavia, avrebbe sovvertito la precedente valutazione di congruità dell’aumento di mesi 3 già applicato per la sola continuazione tra i reati fiscali, aggravandolo fino ai 6 mesi senza nemmeno enunciare le ragioni, i criteri e gli elementi valutativi che avrebbero giustificato tale scelta, mancando di assolvere all’onere motivazionale rafforzato imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e peraltro eccedendo i limiti del dictum rescindente come precedentemente delineato, ristretto alla verifica, alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, della sussistenza del vincolo della continuazione anche rispetto alla sentenza emessa per il delitto di bancarotta fraudolenta, ed alla conseguente rideterminazione della pena a seguito della nuova individuazione del reato più grave nel nuovo quadro unitario, valorizzando la bancarotta come fulcro del trattamento sanzionatorio e ridisegnando l’assetto complessivo in rapporto ad essa, senza però sovvertire la precedente valutazione di congruità dell’aumento di mesi 3 già applicato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione ed alla manifesta sproporzione degli stessi, poiché il Tribunale avrebbe individuato 3 aumenti di pena di significativo rilievo, pari a sei mesi per ciascun reato tributario giudicato con le sentenze riunite sotto il vincolo della continuazione, omettendo di confrontarsi concretamente con le caratteristiche dei singoli reati e con il loro peso reciproco nel disegno complessivo al fine di graduare l’aumento di pena, scelto indistintamente per entrambi i reati, omettendo inoltre di motivare compiutamente sul punto così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi ad affermare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, a constatare che la bancarotta ha una pena edittale più alta e a sostenere, con clausola di stile, “l’intensità del dolo”. Considerato in diritto 1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2.Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678; più recentemente, ex multis, Sez.1, n. 29725 del 13/06/2025, n.m.; Sez.1, n. 9934 del 06/03/2025, Paglione, n.m.). E potrebbe aggiungersi tanto più nel caso in esame, ove la decisione di annullamento è circoscritta ad un vizio di motivazione del provvedimento annullato a riguardo della esclusione, dalla fictio iuris propria dell’istituto della continuazione, del reato di bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza della Corte d’appello di SO n. 94/20 del 10/02/2020, irrevocabile il 17/03/2021. La sentenza rescindente non ha attinto gli altri reati, già unificati in continuazione, giudicati con le altre due condanne, ma ha invitato il giudice del rinvio a rivalutare l’intera regiudicanda, con l’eventuale incorporazione del reato di bancarotta fraudolenta nell’ambito della continuazione. 4 Il giudice del rinvio si è adeguato alle direttrici impartite dal giudice di legittimità e, correttamente, ha rivisitato la struttura complessiva della fattispecie continuata e rielaborato la conseguente cornice edittale di riferimento (mantenendosi ben al di sotto della somma algebrica delle pene inflitte con le tre condanne), rispetto alla quale non può certo ritenersi sussistente il “vincolo” invocato;
vincolo che, si ripete, è solo quello discendente dalla sentenza delle Sezioni Unite Nocerino, n.6296 del 24/11/2016, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, perché è solo con riferimento ad essi che si è radicato il giudicato. 3. Il secondo motivo, comunque affetto da genericità, non coglie nel segno. Su un piano generale, risulta consolidata la regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269); l’obbligo è stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto nel caso di specie - tenuto conto della impossibilità di pretendere di affermare l’”esattezza” della pena comminata secondo rigidi criteri matematici - attraverso l’obiettivo, minimo aumento sanzionatorio praticato in relazione alla misura della pena base determinata per la violazione più grave, individuata dal giudice dell’esecuzione in quella applicata per il delitto di bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di SO ha dunque cristallizzato la pena base nel minimo assoluto, previsto per il reato di bancarotta fraudolenta;
ha conteggiato aumenti decisamente modesti, di sei mesi di reclusione ciascuno per i due reati fiscali satellite (art. 8 e art. 10 ter d. lgs. n. 74 del 2000), di cui alle altre sentenze di condanna, l’uno notevolmente 5 inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie legale e il secondo pari al minimo edittale del reato di omesso versamento di IVA. Sotto altro profilo, se l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicini al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464) – come avvenuto nel caso in scrutinio, ove il giudice dell’esecuzione ha dato conto dell’opzione effettuata con il riferimento “all’intensità del dolo che ha sorretto l’azione criminosa” - si accresce l’onere del ricorrente, che ne lamenti la violazione, di chiarire l’interesse sotteso ad una estensione, nel dettaglio, dei contenuti della decisione resa sul trattamento sanzionatorio (in termini, sez.3, n. 550 del 11/09/2019, Pettè, Rv. 278279; sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). Non si coglie tale necessaria illustrazione nella ragione di ricorso, che si è limitata a dolersi, genericamente, di una carenza di mirata motivazione a sostegno della quantificazione degli operati, decisamente moderati incrementi per i singoli reati-satellite, senza argomentarne le potenziali, concrete ricadute in pregiudizio della ricorrente. 4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IZ AS RA SA NA CC 6
letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. LF PO VI, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di SO, decidendo in sede di rinvio a seguito diI annullamento della Corte di cassazione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di IY CH volta ad ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine a Penale Sent. Sez. 5 Num. 19936 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/03/2026 2 tre sentenze irrevocabili, emesse dalla Corte di appello di SO, e rispettivamente pronunciate in relazione al delitto di cui all’art. 10-ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 le prime due, e al delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società “Nata Auto di CH IY” la terza, ed ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia avendo considerato più grave il delitto di bancarotta fraudolenta ed applicato un aumento di mesi 6 di reclusione per ciascuno dei reati tributari. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dei limiti del giudizio di rinvio e illegittima determinazione della pena. La sentenza di annullamento della Corte di cassazione avrebbe infatti censurato esclusivamente la parte dell’originaria ordinanza in cui il Tribunale di SO aveva negato il riconoscimento della continuazione tra le due sentenze emesse per i reati di omesso versamento IVA e la sentenza emessa per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non investirebbe dunque la parte dell’ordinanza relativa al già avvenuto riconoscimento della continuazione tra le due sentenze fiscali e alla misura dell’aumento di pena, applicato al titolo meno grave, mai stata peraltro oggetto di impugnazione da parte della ricorrente né di critica da parte della Corte di cassazione. Il Tribunale in sede di rinvio, tuttavia, avrebbe sovvertito la precedente valutazione di congruità dell’aumento di mesi 3 già applicato per la sola continuazione tra i reati fiscali, aggravandolo fino ai 6 mesi senza nemmeno enunciare le ragioni, i criteri e gli elementi valutativi che avrebbero giustificato tale scelta, mancando di assolvere all’onere motivazionale rafforzato imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e peraltro eccedendo i limiti del dictum rescindente come precedentemente delineato, ristretto alla verifica, alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, della sussistenza del vincolo della continuazione anche rispetto alla sentenza emessa per il delitto di bancarotta fraudolenta, ed alla conseguente rideterminazione della pena a seguito della nuova individuazione del reato più grave nel nuovo quadro unitario, valorizzando la bancarotta come fulcro del trattamento sanzionatorio e ridisegnando l’assetto complessivo in rapporto ad essa, senza però sovvertire la precedente valutazione di congruità dell’aumento di mesi 3 già applicato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione ed alla manifesta sproporzione degli stessi, poiché il Tribunale avrebbe individuato 3 aumenti di pena di significativo rilievo, pari a sei mesi per ciascun reato tributario giudicato con le sentenze riunite sotto il vincolo della continuazione, omettendo di confrontarsi concretamente con le caratteristiche dei singoli reati e con il loro peso reciproco nel disegno complessivo al fine di graduare l’aumento di pena, scelto indistintamente per entrambi i reati, omettendo inoltre di motivare compiutamente sul punto così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi ad affermare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, a constatare che la bancarotta ha una pena edittale più alta e a sostenere, con clausola di stile, “l’intensità del dolo”. Considerato in diritto 1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2.Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678; più recentemente, ex multis, Sez.1, n. 29725 del 13/06/2025, n.m.; Sez.1, n. 9934 del 06/03/2025, Paglione, n.m.). E potrebbe aggiungersi tanto più nel caso in esame, ove la decisione di annullamento è circoscritta ad un vizio di motivazione del provvedimento annullato a riguardo della esclusione, dalla fictio iuris propria dell’istituto della continuazione, del reato di bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza della Corte d’appello di SO n. 94/20 del 10/02/2020, irrevocabile il 17/03/2021. La sentenza rescindente non ha attinto gli altri reati, già unificati in continuazione, giudicati con le altre due condanne, ma ha invitato il giudice del rinvio a rivalutare l’intera regiudicanda, con l’eventuale incorporazione del reato di bancarotta fraudolenta nell’ambito della continuazione. 4 Il giudice del rinvio si è adeguato alle direttrici impartite dal giudice di legittimità e, correttamente, ha rivisitato la struttura complessiva della fattispecie continuata e rielaborato la conseguente cornice edittale di riferimento (mantenendosi ben al di sotto della somma algebrica delle pene inflitte con le tre condanne), rispetto alla quale non può certo ritenersi sussistente il “vincolo” invocato;
vincolo che, si ripete, è solo quello discendente dalla sentenza delle Sezioni Unite Nocerino, n.6296 del 24/11/2016, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, perché è solo con riferimento ad essi che si è radicato il giudicato. 3. Il secondo motivo, comunque affetto da genericità, non coglie nel segno. Su un piano generale, risulta consolidata la regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269); l’obbligo è stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto nel caso di specie - tenuto conto della impossibilità di pretendere di affermare l’”esattezza” della pena comminata secondo rigidi criteri matematici - attraverso l’obiettivo, minimo aumento sanzionatorio praticato in relazione alla misura della pena base determinata per la violazione più grave, individuata dal giudice dell’esecuzione in quella applicata per il delitto di bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di SO ha dunque cristallizzato la pena base nel minimo assoluto, previsto per il reato di bancarotta fraudolenta;
ha conteggiato aumenti decisamente modesti, di sei mesi di reclusione ciascuno per i due reati fiscali satellite (art. 8 e art. 10 ter d. lgs. n. 74 del 2000), di cui alle altre sentenze di condanna, l’uno notevolmente 5 inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie legale e il secondo pari al minimo edittale del reato di omesso versamento di IVA. Sotto altro profilo, se l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicini al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464) – come avvenuto nel caso in scrutinio, ove il giudice dell’esecuzione ha dato conto dell’opzione effettuata con il riferimento “all’intensità del dolo che ha sorretto l’azione criminosa” - si accresce l’onere del ricorrente, che ne lamenti la violazione, di chiarire l’interesse sotteso ad una estensione, nel dettaglio, dei contenuti della decisione resa sul trattamento sanzionatorio (in termini, sez.3, n. 550 del 11/09/2019, Pettè, Rv. 278279; sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). Non si coglie tale necessaria illustrazione nella ragione di ricorso, che si è limitata a dolersi, genericamente, di una carenza di mirata motivazione a sostegno della quantificazione degli operati, decisamente moderati incrementi per i singoli reati-satellite, senza argomentarne le potenziali, concrete ricadute in pregiudizio della ricorrente. 4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IZ AS RA SA NA CC 6