Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19936
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dei limiti del giudizio di rinvio e illegittima determinazione della pena

    La Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per reato continuato, possa quantificare aumenti superiori a quelli precedentemente fissati, purché non si limiti a confermare la valutazione del giudice di cognizione. Nel caso specifico, il giudice del rinvio ha correttamente rivalutato l'intera situazione, includendo il reato di bancarotta fraudolenta nella continuazione e ridisegnando il quadro sanzionatorio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione e alla manifesta sproporzione degli stessi

    La Corte ritiene che l'obbligo di motivazione sui singoli aumenti di pena sia correlato alla loro entità. Nel caso di specie, gli aumenti sono stati ritenuti modesti e la pena base è stata fissata al minimo edittale per il reato più grave. Il Tribunale ha motivato in modo sufficiente, considerando l'intensità del dolo e la modesta entità degli aumenti, e la ricorrente non ha illustrato l'interesse concreto a una motivazione più dettagliata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19936
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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