Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Nella individuazione della decorrenza del trattamento di pensione di anzianità, che l'art. 1, trentesimo comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito dei 35 anni di contribuzione, il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all'iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 42/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/05/00 - R.G.N. 223/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30 maggio 2000 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza appellata, con cui il locale Tribunale aveva condannato l'inps a riliquidare la pensione di anzianità a NO CA con decorrenza fin dall'1.10.1995.
Osservava che era in questione l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 1, comma 30, della l. n. 335/1995 - la quale fissa la decorrenza al 1 settembre 1995 della pensione di anzianità in riferimento ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione - anche ai lavoratori in possesso di detto requisito contributivo in base al computo anche di contributi versati a gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.
Ad avviso della Corte a tale quesito interpretativo deve essere data una risposta positiva, poiché non distinguono tra contribuzione versata in riferimento al regime subordinato o autonomo del lavoro nè il citato art. 1, comma 30, ne' l'art. 13, comma 10 della legge n. 724/1994, richiamato dalla prima di dette disposizioni, ne',
infine, il comma 28 del medesimo art. 1 l. n. 335/1995. D'altra parte non introduce alcuna contraddizione un'interpretazione secondo cui.
una volta perfezionati i requisiti contributivi che danno diritto alla pensione riguardo alla gestione in cui essa è richiesta, la legge, al solo fine di anticipare di qualche mese la decorrenza della pensione, dia rilievo al possesso ad una precedente qualsivoglia contribuzione., nell'ambito di una ratio normativa di armonizzazione dei trattamenti normativi.
Contro questa sentenza L'inps propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Il CA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 25. 26, 28 e 30 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e degli art. 20 e 21 della legge, 22 luglio 1966 n. 613, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Osserva che, nel contesto della disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995 in materia di requisiti di accesso alla pensione di anzianità e decorrenza delle medesime, il riferimento ai lavoratori dipendenti intende dare rilievo al rassicurazione generale obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione. Deve tenersi presente quindi, il principio secondo cui il cumulo della contribuzione da lavoro autonomo con quella da lavoro dipendente è operante solo per le pensioni da liquidare a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. In base a tale principio, per i lavoratori dipendenti che perfezionano i requisiti contributivi con il cumulo di pregressa contribuzione da lavoro autonomo, la pensione di anzianità può essere liquidata solo nelle gestioni dei lavoratori autonomi, secondo le relative disposizioni. Nella specie, quindi, assumeva rilevanza la parte finale del citato comma 30, che fissa, per i lavoratori autonomi in possesso del requisito dei 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1993, l'accesso al pensionamento di anzianità alla data del 1 gennaio 1996. Osserva il collegio che, ai fini dell'interpretazione della norma di cui all'art.
1. comma 30, della l. n. 335/1995, è opportuno tenere presente quale sia il contesto normativo in cui essa si inserisce e, in particolare, ricordare che l'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sospese "l'applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilità per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposto d'ufficio in base a singoli ordinamenti". Venne precisato che la sospensione operava fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque entro il 30 giugno 1995. L'ulteriore parte del medesimo comma specificava gli obiettivi di finanza pubblica che avrebbero dovuto essere raggiunti per gli anni 1995, 1996 e 1997 per mezzo di detta sospensione dei trattamenti di anzianità e del riordino del sistema previdenziale.
Tale programma ha trovato attuazione mediante la legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio previdenziale, che, tra l'altro, ha re introdotto - salvo ampi regimi transitori - un metodo contributivo di liquidazione delle pensioni I pensionamenti di anzianità sono stati conservati, con l'introduzione, tuttavia, di regole più severe (40 anni di contribuzione, oppure 35 anni di contribuzione almeno 57 anni di età: cfr. art.
1. comma 25 per i lavoratori dipendenti e comma 28 per i lavoratori autonomi "iscritti all'assicurazione generale obbligatoria").
È stata prevista, però, una articolala disciplina derogatoria per il periodo di prima applicazione. Inoltre il comma 30 ha dettato una più specifica disciplina transitoria con riferimento ai lavoratori in possesso del requisito dei trentacinque anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993, ai fini, evidentemente, di una speciale tutela dei soggetti che al momento dell'entrata in vigore del suindicato blocco dei pensionamenti di anzianità aveva già maturato i requisiti previsti della previgente disciplina dell'a.g.o. Tale speciale disciplina si ricollega, d'altra parte, all'art. 13, comma 10 della citata legge n. 724/1994, che aveva previsto, appunto per "i lavoratori dipendenti privati e pubblici" con 35 anni di contribuzione al 31.12.1993. la riapertura della possibilità di accedere al pensionamento anticipato a partire dal 1.1.1995, secondo criteri da individuare con un decreto ministeriale, nei limiti delle disponibilità finanziarie ivi indicate. Peraltro il citato comma 30, nel dare attuazione a tale direttiva, ha preso in considerazione anche i lavoratori autonomi, con riferimento ad identico requisito contributivo ma con l'ammissione al pensionamento d'anzianità solo dal 1 gennaio 1996. La suddetta ratio della speciale norma transitoria in esame già di per sè rende evidente che il legislatore, quando ha fatto riferimento alle categorie dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti, ha inteso riferirsi alla qualificazione del regime pensionistico (dei lavoratori dipendenti o dei lavoratori autonomi) in relazione al quale sussisteva il requisito del possesso dei 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993. D'altra parte, ove si escludesse questo preciso riferimento, rimarrebbero indeterminati i criteri, anche temporali, utilizzabili al fine di stabilire se, ai fini in esame, si è in presenza di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo.
Conferma la stessa interpretazione della disposizione in esame la valutazione della medesima nel quadro del complesso delle disposizioni di cui ai commi 25 e seguenti del medesimo art. 1 l. n. 335/1995. La disciplina relativa al momento in cui gli assicurati perfezionano il diritto ad accedere al pensionamento di anzianità è introdotta, nel comma 25, dalla disposizione secondo cui "il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (...) si consegue (...)". Si fa chiaro e inequivoco riferimento al pensionamento in detta gestione pensionistica. È evidente quindi che quando nel comma 28 si prendono in considerazione "i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria", ci si riferisce ai lavoratori che intendano pensionarsi nell'ambito della relativa gestione. Ed è chiaro altresì che la contrapposizione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi di cui al comma 30 si riferisce alla relative gestioni pensionistiche.
Non si ritiene quindi condivisibile il diverso orientamento (di cui a Cass. 5 aprile 2001 n. 5088), secondo cui, nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio, rileverebbe a favore dell'assicurato la circostanza del possesso della qualifica di lavoratore dipendente al momento del perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione (sia pure sulla base del cumulo anche di contributi versati in gestioni dei lavoratori autonomi). Infatti nel quadro, relativamente unitario, dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e supersititi, il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni, è operante solo ai fini della liquidazione di una pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi (art. 9, primo comma, 1. 4 luglio 1959 n. 463 e art. 20 1. 22 luglio 1966 n. 613), mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che i relativi presupposti sussistano sulla base dei soli relativi contributi. D'altra parte, anche l'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, che ha eliminato gli ingiustificati pregiudizi economici conseguenti alla liquidazione di pensioni nelle gestioni dei lavoratori autonomi mediante il computo anche di contributi accreditati nella gestione lavoratori dipendenti, non ha fatto venire meno il divieto della valutazione dei contributi dei lavoratori autonomi ai fini dell'acquisizione del diritto alla liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti.
Deve infine rilevarsi che - diversamente da quanto adombrato dal giudice di merito -. ai fini di una deroga ai criteri dettati dall'art. 1, comma 30. non può rilevare la circostanza che. successivamente al 31 dicembre 1993 (e quindi oltre il termine chiaramente indicato dalla disposizione), il lavoratore abbia perfezionato il requisito dei 35 anni di contribuzione anche sulla base dei soli contributi accreditati nella gestione lavoratori dipendenti.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché la domanda di retrodatazione della pensione (lo stesso controricorrente conferma che, a seguito di successiva domanda, egli venne collocato in pensione con decorrenza dal 1.1.1996) è basata esclusivamente sulla norma esaminata ed è pacifico e accertato in sede di merito che l'assicurato alla data del 31 dicembre 1993 non aveva contribuzione adeguata per potere accedere al pensionamento di anzianità nell'ambito della gestione per i lavoratori dipendenti. La causa può quindi essere decisa nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c, con il rigetto della domanda. Quanto alle spese dell'intero giudizio è applicabile la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell'Inps da NO Caloni. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003