Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
I fatti di cui all'art. 171 ter, secondo comma, della L. 22 aprile 1941 n. 633, come modificata da ultimo dall'art. 14 della legge 18 agosto 2002 n. 248 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), integrano ipotesi autonome di reato e non già circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2007, n. 39415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39415 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 03/10/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2267
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 000251/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ANCONA;
nei confronti di:
1) NDIAYE OUSMANE N. IL 15/08/1981;
avverso SENTENZA del 04/11/2005 TRIBUNALE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona ricorreva per cassazione avverso la sentenza (4.11.2005) di quel Tribunale che, nel procedimento penale a carico di NDIAYE OUSMANE in ordine al reato p. e p. dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), commesso il 26.3.2002 concedendogli le attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00, di multa. Eccepiva la violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti e all'individuazione del trattamento sanzionatorio. L'impugnata sentenza avrebbe ritenuto che i fatti di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2 lett. a), (nella specie,commercializzazione in numero superiore a cinquanta di copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi)integrassero una circostanza aggravante del delitto p. e p. della Legge citata, art. 171 ter, comma 2, lett. c); dovendosi considerare la variazione del numero di copie un elemento del tutto accidentale che non comporterebbe la tipologia del reato,graduandone solo la gravità e influendo sulla sola entità della pena: con conseguente giudizio di comparazione in termini di sub-valenza della pena con le concesse attenuanti generiche così infliggendo una pena detentiva inferiore di due terzi al minimo edittale di un anno di reclusione;
così come previsto dalla Legge citata, art. 171 ter, comma 2, lett. a).
Il procuratore ricorrente aveva lamentato l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nella qualificazione giuridica dei fatti e nella conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. La doglianza è fondata e va accolta. È invero, l'impugnata sentenza,contrastando l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. 3^,1.10.2003, Casandra) secondo cui i fatti di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, sanzionati con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 2.582,00, a Euro 15.493,00, integrano ipotesi autonome di reato, e non già circostanze aggravanti dei delitti previsti dal primo comma della stessa legge sanzionati con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la medesima multa ha ritenuto che i fatti di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, lett. a), (nella specie,commercializzazione in numero superiore a cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi) integrassero una circostanza aggravante del delitto p. e p. dall'art. 171 ter, comma 1, lett. c), (...) dando così corso ad un inammissibile giudizio di comparazione in termini di sub-valenza della stessa con le concesse attenuanti generiche cosi infliggendo una pena detentiva illegale inferiore di due terzi al minimo edittale di anni uno di reclusione previsto dalla Legge citata, art. 171 ter, comma 11, lett. a). Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007