Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
I fatti di cui all'art. 171 ter, comma 2, della legge 22 aprile 1941 n. 633, come modificata da ultimo dall'art. 14 della legge 18 agosto 2002 n. 248 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), integrano ipotesi autonome di reato e non circostanze aggravanti dei delitti di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 42190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42190 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente -
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere -
2. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere -
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere -
4. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo;
avverso la sentenza emessa in data 16/1/'03 dal Tribunale in composizione monocratica di Sciacca
nei confronti di:
AN SE, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca, per nuovo giudizio;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
OSSERVA
Con sentenza del 16/1/'03 il Tribunale, in composizione monocratica, di Sciacca applicava a IU RA, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestatagli e della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p., la pena di 2 mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pecuniaria di euro 2.280,00, relativamente al delitto previsto dall'art. 171 ter co. 2 lett. a) L. 22/IV/'41, n. 633, del quale era chiamato a rispondere per avere riprodotto abusivamente, avvalendosi di una sala di registrazione audio ubicata in Sciacca, novanta "Compact disc" contenenti opere tutelate dal diritto d'autore, come accertato l'8/02/'02.
Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in articolare, il ricorrente che i fatti previsti dall'art.171 ter co. 2 L. 633/'41 costituiscono ipotesi autonome di reato e non circostanze aggravanti dei delitti di cui al co. 1 della stessa norma di legge, sicché la pena applicata al RA previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui al citato co. 2 dell'art. 171 ter, è da considerarsi illegale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
I fatti di cui all'art. 171 ter co. 2 L. 633/'41 integrano ipotesi autonome di reato e non -come erroneamente ritenuto nella decisione impugnata- circostanze aggravanti dei delitti previsti dal co. l della stessa norma di legge, sicché essendo per essi prevista la pena edittale della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.582,00 a 15.493,00, quella patteggiata fra le parti ed applicata all'imputato (mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa) è illegale, pur tenendosi conto delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito, riconosciutegli. In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Sciacca, datata 16/1/'03 ed ordina trasmettersi gli atti allo stesso Tribunale per nuovo giudizio nei confronti di IU RA.
Così deciso in Roma, l'1 Ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 NOVEMBRE 2003.