Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
La nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori nominati dall'imputato non può dirsi sanata quando, non essendo comparso alcuno dei difensori ed essendo rimasto contumace l'imputato, la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, giacché la nomina di quest'ultimo deriva proprio dalla suddetta nullità e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo sia frutto di una nullità l'attitudine a sanare il vizio.
Commentario • 1
- 1. Validi anche per dibattimento nomina ed elezione di domicilio nel patrocinio a spese dello stato (Cass. 160/21))https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021
Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l'elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all'interno del procedimento principale. Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento. Nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2008, n. 13102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13102 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/03/2008
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1028
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002971/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE RD, N. IL 17/11/1963;
avverso SENTENZA del 02/02/2006 TRIBUNALE di LATINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
IA NA è stato condannato, anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nei due gradi di merito - sentenze del Giudice di pace di Latina in data 3 giugno 2004 e del Tribunale della stessa Città del 2 giugno 2006 - per il reato di cui all'art. 594 c.p. in danno di IN DO. Con il ricorso per Cassazione il IA ha dedotto:
1) la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lettera c), art. 179 c.p.p. e art. 601 c.p.p., comma 5, per omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia;
2) la nullità della sentenza e della ordinanza del Giudice di pace con la quale non venivano acquisiti i documenti intesi a provare che vi era stata provocazione;
3) la mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla sussistenza della esimente della provocazione;
4) il vizio di motivazione per contrasto di quanto ritenuto dai giudici con le emergenze processuali.
È fondato il primo motivo posto a sostegno del ricorso proposto da IA NA.
Dagli atti risulta che il IA aveva nominato due difensori di fiducia e precisamente gli avvocati Moreno Gullì e l'avvocato Gaetano Marino, entrambi del foro di Latina, con atto del 5 maggio 2004.
L'avviso di udienza di appello veniva notificato soltanto all'avvocato Gullì e non anche all'avvocato Marino. Alla udienza del 2 febbraio 2006 dinanzi al Tribunale di Latina non compariva l'imputato che restava contumace e non comparivano nemmeno i difensori, tanto è vero che veniva nominato un difensore di ufficio quale sostituto processuale.
La causa veniva, quindi, trattata e decisa e l'avvocato di ufficio non eccepiva la nullità.
È ravvisabile una nullità assoluta per lesione dei diritti di difesa con la conseguente nullità della sentenza impugnata. Tale nullità, infatti, non può ritenersi sanata dal fatto che il difensore di ufficio che ha partecipato all'udienza non la abbia tempestivamente eccepita (Cass. 3 febbraio 1997, Corso, CED 208905). Vero è che vi è anche un indirizzo contrario (Cass., Sez. 4, 22 dicembre 1998 - 16 febbraio 1999, n. 1996, CED 212700), ma il Collegio ritiene che non sia possibile la sanatoria ove il difensore di ufficio non eccepisca la nullità perché la nomina del difensore di ufficio deriva proprio dalla nullità per omesso avviso al difensore di fiducia e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo è frutto della nullità, l'attitudine a sanare il vizio.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008