Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2008, n. 13102
CASS
Sentenza 4 marzo 2008

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Massime1

La nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori nominati dall'imputato non può dirsi sanata quando, non essendo comparso alcuno dei difensori ed essendo rimasto contumace l'imputato, la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, giacché la nomina di quest'ultimo deriva proprio dalla suddetta nullità e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo sia frutto di una nullità l'attitudine a sanare il vizio.

Commentario1

  • 1Validi anche per dibattimento nomina ed elezione di domicilio nel patrocinio a spese dello stato (Cass. 160/21))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021

    Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l'elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all'interno del procedimento principale. Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento. Nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2008, n. 13102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13102
Data del deposito : 4 marzo 2008

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