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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29871 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/ceri-tre le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29871 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative presentate da GA RA Aldo, per essere stato il ricorrente condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., aggravato dal metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 203 del 1991). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore, che, con un solo motivo, deduce violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità in relazione all'applicazione dell'art.
4-bis ord. pen. e alla conseguente mancata concessione delle misure di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen. Il ricorrente ritiene erroneo l'assunto secondo il quale il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso sia ricompreso tra i reati ostativi, operando tale divieto esclusivamente per i reati consumati. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano, con requisitoria scritta chiede che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio, osservando che il motivo di censura trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inconferente è il richiamo al principio a mente del quale il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art.
4-bis ord. pen., opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264-01). Invero, questa Corte ha in più occasioni chiarito che il suddetto divieto sussiste per i tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni, inclusi i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti ostativi, così individuati mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata (Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, Lo Baido, Rv. 228134; Sez. 1, n. 11781 del 11/02/2021). Tale tesi ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite, che hanno fatto chiarezza sul tema, dettando indicazioni con valenza generale. 2 La sentenza Sez. U, n. 40985 del 19/4/2018, Di Maro, Rv. 273752 chiamata a decidere "se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ex art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall'art. 7 legge n. 203/91", ha proposto una soluzione interpretativa in base alla quale, quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati (Sez. 4, n. 5953 del 17/01/2020). Il provvedimento deve dirsi rispettoso della elaborazione giurisprudenziale, poiché il richiedente è stato condannato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 7 dl. 203 del 1991). 2. Il provvedimento impugnato, tuttavia, deve essere annullato con rinvio in ragione della immediata applicabilità dello ius superveniens favorevole. Sul punto si osserva che questo Collegio è chiamato a porsi d'ufficio il problema della rilevanza nel presente giudizio della modifica dell'art.
4-bis Ord. pen. Tale articolo, nel testo vigente alla data della decisione del Tribunale, prevedeva al comma 1 una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi" di "prima fascia" che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen. Proprio in virtù di tale presunzione - assoluta, non essendo superabile se non dalla collaborazione stessa - la disposizione comportava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero dichiararsi in limine inammissibili. In pendenza del giudizio di cassazione, è intervenuto il dl. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art.
4-bis ord. pen. Alla luce del nuovo regime giuridico, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza;
elementi, questi, che devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, 3 delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. È evidente, pertanto, che, nell'attuale assetto normativo, la collaborazione, per le misure alternative, non è più condizione di ammissibilità della domanda, che va esaminata nel merito alla luce del nuovo onere di allegazione. La nuova normativa è immediatamente applicabile per due ordini di ragioni. La prima ragione è data dalla natura sostanziale delle misure alternative alla detenzione, riconosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale sul rilievo che le stesse impattano sulla qualità e sulla quantità della pena in concreto applicabile al condannato. Pertanto, le misure alternative sono rette dallo statuto di legalità sostanziale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., con la conseguente soggezione al principio di irretroattività sfavorevole e al principio di retroattività favorevole. In questa sede rileva il secondo principio. In ragione dello ius superveniens, il soggetto condannato per reati ostativi di "prima fascia" e che non abbia collaborato con la giustizia può ottenere l'esame dell'istanza di misure alternative nel merito. Ciò significa che, nei suoi confronti, la nuova normativa elimina uno sbarramento assoluto all'accesso alle misure, e dunque comporta la possibilità che l'esecuzione penale si svolga con modalità più favorevoli sul piano quantitativo e qualitativo. L'applicabilità della nuova normativa non trova un limite nel devolutum ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale la Corte di cassazione decide anche le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. E questa Corte ha a più riprese applicato tale principio in caso di ius superveniens riguardante il trattamento sanzionatorio, tenuto anche conto della primaria esigenza di eliminare le violazioni (sopravvenute) dei diritti fondamentali della persona (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Rv. 265111). Il secondo ordine di ragioni, che impone a questa Corte di dare immediata applicazione allo ius superveniens, è costituito dall'incostituzionalità del previgente assetto normativo. Sul punto, va premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevedeva che per i delitti ivi contemplati potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. In tale arresto, la Consulta censurava la presunzione assoluta della mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata che la legge faceva discendere dalla mancata collaborazione. Invero, «mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta 4 legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione - una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata». Tale sentenza aveva un perimetro applicativo limitato ai permessi premio. Pertanto, restava intatto il rilievo escludente della collaborazione con la giustizia ai fini della concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale. In merito a quest'ultimo istituto, questa Sezione, con l'ord. n. 18518 del 2020, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
4 -bis, comma 1, e 58 -ter ord. pen., e dell'art. 2 d. I. n. 152 del 1991, conv. con modif. nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potesse essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, con l'"ordinanza-monito" n. 97 del 2021 riteneva di rinviare la trattazione del procedimento di un anno per consentire al Parlamento di raggiungere un diverso punto di equilibro tra gli opposti interessi in gioco, ritenuto - ma non dichiarato - incostituzionale quello sottoposto al suo esame in ragione della ostatività conseguente alla mancanza di collaborazione con la giustizia, e dalla quale consegue l'impossibilità di «sperare nella fine della pena». La Consulta evidenziava, tra le ragioni a sostegno della sospensione del giudizio, che «la normativa risultante da una pronuncia di accoglimento delle questioni, conchiusa nei termini proposti dal giudice a quo, [avrebbe dato] vita a un sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da incoerenza». Invero, in caso di accoglimento delle questioni sottoposte al suo esame, i condannati non collaboranti, che potevano vedersi valutare nel merito l'istanza di permesso premio a seguito della sent. 253 del 2019, avrebbero potuto accedere anche al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale;
tuttavia, sarebbe rimasto loro inibito l'accesso alle altre misure alternative, ossia a quelle misure che «normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il recupero della libertà». In pendenza della nuova udienza è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1 -bis dell'art.
4 -bis ord. pen. Come risulta dal preambolo del decreto legge, i presupposti di necessità e urgenza che hanno giustificato la decretazione d'urgenza sono costituiti dai "moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto", ossia dell'art.
4-bis ord. pen., "al fine di ricondurlo a conformità con Costituzione". 5 Pertanto, con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Consulta ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo che spettasse al giudice a quo verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate e procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. Invero, «si è in presenza di una modifica complessiva della disciplina interessata dalle questioni di legittimità costituzionale in esame e, per quel che qui particolarmente interessa, di una trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante». Peraltro, tra la decisione e il deposito di questa sentenza, la Corte costituzionale, all'udienza dell'8 febbraio 2023, ha proceduto allo stesso modo rispetto all'analoga questione di legittimità costituzionale proposta in materia di misure alternative. Invero, si legge nel comunicato stampa della Consulta, che le nuove disposizioni "incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti "ostativi", che non hanno collaborato con la giustizia". Ebbene, già le ragioni di ordine sistematico evidenziate dall'ordinanza n. 97 del 2021 persuadono questo Collegio della necessità di attualizzare nei procedimenti pendenti il vaglio sulla concedibilità delle misure alternative. Il non liquet della Consulta sull'ergastolo ostativo si giustifica, in effetti, per l'esigenza di non compromettere la razionalità di un sistema che, in caso di assenza di collaborazione o in mancanza dei presupposti della collaborazione impossibile o irrilevante, avrebbe visto la possibilità di esaminare nel merito l'istanza di permesso premio e la liberazione condizionale, e non anche tutto ciò che sta nel mezzo alle due tappe che - idealmente' - segnano l'avvio e la conclusione del percorso rieducativo extra-moenia, ossia le misure alternative. In tal modo, la normativa censurata è stata implicitamente ritenuta contraria alla Costituzione, sia in ragione della incostituzionalità della presunzione assoluta di appartenenza al sodalizio riconnessa alla mancanza di collaborazione sia in ragione dell'ipotetica irragionevolezza e contrarietà al finalismo rieducativo di un sistema che non preclude, in ragione di quest'ultimo presupposto, né l'avvio del percorso rieducativo né la sua conclusione, ma che non favorisce la progressione in itinere nel trattamento, interrompendolo bruscamente. Questa Corte, dunque, non potrebbe esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, oggetto di una implicita declaratoria di incostituzionalità, né tanto meno potrebbe valutare il presupposto di rilevanza di una nuova questione di legittimità costituzionale, ciò richiedendo accertamenti in 6 fatto sulla attualità della situazione ostativa di cui all'art.
4-bis ord. penit. che non sono consentiti a questa Corte. 3. Acclarata l'immediata applicabilità della normativa nel giudizio di legittimità, va rilevato che l'onere di allegazione introdotto dalla novella normativa impone un nuovo giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ordine sostanziale che legittimano la concessione del beneficio penitenziario. Si richiedono complessi accertamenti di fatto che sono strutturalmente preclusi al giudice di legittimità. 4. Gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale di sorveglianza, affinché rivaluti l'istanza del ricorrente alla luce dello ius superveniens.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.
lette/ceri-tre le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29871 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative presentate da GA RA Aldo, per essere stato il ricorrente condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., aggravato dal metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 203 del 1991). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore, che, con un solo motivo, deduce violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità in relazione all'applicazione dell'art.
4-bis ord. pen. e alla conseguente mancata concessione delle misure di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen. Il ricorrente ritiene erroneo l'assunto secondo il quale il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso sia ricompreso tra i reati ostativi, operando tale divieto esclusivamente per i reati consumati. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano, con requisitoria scritta chiede che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio, osservando che il motivo di censura trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inconferente è il richiamo al principio a mente del quale il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art.
4-bis ord. pen., opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264-01). Invero, questa Corte ha in più occasioni chiarito che il suddetto divieto sussiste per i tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni, inclusi i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti ostativi, così individuati mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata (Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, Lo Baido, Rv. 228134; Sez. 1, n. 11781 del 11/02/2021). Tale tesi ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite, che hanno fatto chiarezza sul tema, dettando indicazioni con valenza generale. 2 La sentenza Sez. U, n. 40985 del 19/4/2018, Di Maro, Rv. 273752 chiamata a decidere "se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ex art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall'art. 7 legge n. 203/91", ha proposto una soluzione interpretativa in base alla quale, quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati (Sez. 4, n. 5953 del 17/01/2020). Il provvedimento deve dirsi rispettoso della elaborazione giurisprudenziale, poiché il richiedente è stato condannato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 7 dl. 203 del 1991). 2. Il provvedimento impugnato, tuttavia, deve essere annullato con rinvio in ragione della immediata applicabilità dello ius superveniens favorevole. Sul punto si osserva che questo Collegio è chiamato a porsi d'ufficio il problema della rilevanza nel presente giudizio della modifica dell'art.
4-bis Ord. pen. Tale articolo, nel testo vigente alla data della decisione del Tribunale, prevedeva al comma 1 una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi" di "prima fascia" che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen. Proprio in virtù di tale presunzione - assoluta, non essendo superabile se non dalla collaborazione stessa - la disposizione comportava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero dichiararsi in limine inammissibili. In pendenza del giudizio di cassazione, è intervenuto il dl. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art.
4-bis ord. pen. Alla luce del nuovo regime giuridico, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza;
elementi, questi, che devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, 3 delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. È evidente, pertanto, che, nell'attuale assetto normativo, la collaborazione, per le misure alternative, non è più condizione di ammissibilità della domanda, che va esaminata nel merito alla luce del nuovo onere di allegazione. La nuova normativa è immediatamente applicabile per due ordini di ragioni. La prima ragione è data dalla natura sostanziale delle misure alternative alla detenzione, riconosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale sul rilievo che le stesse impattano sulla qualità e sulla quantità della pena in concreto applicabile al condannato. Pertanto, le misure alternative sono rette dallo statuto di legalità sostanziale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., con la conseguente soggezione al principio di irretroattività sfavorevole e al principio di retroattività favorevole. In questa sede rileva il secondo principio. In ragione dello ius superveniens, il soggetto condannato per reati ostativi di "prima fascia" e che non abbia collaborato con la giustizia può ottenere l'esame dell'istanza di misure alternative nel merito. Ciò significa che, nei suoi confronti, la nuova normativa elimina uno sbarramento assoluto all'accesso alle misure, e dunque comporta la possibilità che l'esecuzione penale si svolga con modalità più favorevoli sul piano quantitativo e qualitativo. L'applicabilità della nuova normativa non trova un limite nel devolutum ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale la Corte di cassazione decide anche le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. E questa Corte ha a più riprese applicato tale principio in caso di ius superveniens riguardante il trattamento sanzionatorio, tenuto anche conto della primaria esigenza di eliminare le violazioni (sopravvenute) dei diritti fondamentali della persona (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Rv. 265111). Il secondo ordine di ragioni, che impone a questa Corte di dare immediata applicazione allo ius superveniens, è costituito dall'incostituzionalità del previgente assetto normativo. Sul punto, va premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevedeva che per i delitti ivi contemplati potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. In tale arresto, la Consulta censurava la presunzione assoluta della mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata che la legge faceva discendere dalla mancata collaborazione. Invero, «mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta 4 legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione - una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata». Tale sentenza aveva un perimetro applicativo limitato ai permessi premio. Pertanto, restava intatto il rilievo escludente della collaborazione con la giustizia ai fini della concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale. In merito a quest'ultimo istituto, questa Sezione, con l'ord. n. 18518 del 2020, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
4 -bis, comma 1, e 58 -ter ord. pen., e dell'art. 2 d. I. n. 152 del 1991, conv. con modif. nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potesse essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, con l'"ordinanza-monito" n. 97 del 2021 riteneva di rinviare la trattazione del procedimento di un anno per consentire al Parlamento di raggiungere un diverso punto di equilibro tra gli opposti interessi in gioco, ritenuto - ma non dichiarato - incostituzionale quello sottoposto al suo esame in ragione della ostatività conseguente alla mancanza di collaborazione con la giustizia, e dalla quale consegue l'impossibilità di «sperare nella fine della pena». La Consulta evidenziava, tra le ragioni a sostegno della sospensione del giudizio, che «la normativa risultante da una pronuncia di accoglimento delle questioni, conchiusa nei termini proposti dal giudice a quo, [avrebbe dato] vita a un sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da incoerenza». Invero, in caso di accoglimento delle questioni sottoposte al suo esame, i condannati non collaboranti, che potevano vedersi valutare nel merito l'istanza di permesso premio a seguito della sent. 253 del 2019, avrebbero potuto accedere anche al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale;
tuttavia, sarebbe rimasto loro inibito l'accesso alle altre misure alternative, ossia a quelle misure che «normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il recupero della libertà». In pendenza della nuova udienza è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1 -bis dell'art.
4 -bis ord. pen. Come risulta dal preambolo del decreto legge, i presupposti di necessità e urgenza che hanno giustificato la decretazione d'urgenza sono costituiti dai "moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto", ossia dell'art.
4-bis ord. pen., "al fine di ricondurlo a conformità con Costituzione". 5 Pertanto, con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Consulta ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo che spettasse al giudice a quo verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate e procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. Invero, «si è in presenza di una modifica complessiva della disciplina interessata dalle questioni di legittimità costituzionale in esame e, per quel che qui particolarmente interessa, di una trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante». Peraltro, tra la decisione e il deposito di questa sentenza, la Corte costituzionale, all'udienza dell'8 febbraio 2023, ha proceduto allo stesso modo rispetto all'analoga questione di legittimità costituzionale proposta in materia di misure alternative. Invero, si legge nel comunicato stampa della Consulta, che le nuove disposizioni "incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti "ostativi", che non hanno collaborato con la giustizia". Ebbene, già le ragioni di ordine sistematico evidenziate dall'ordinanza n. 97 del 2021 persuadono questo Collegio della necessità di attualizzare nei procedimenti pendenti il vaglio sulla concedibilità delle misure alternative. Il non liquet della Consulta sull'ergastolo ostativo si giustifica, in effetti, per l'esigenza di non compromettere la razionalità di un sistema che, in caso di assenza di collaborazione o in mancanza dei presupposti della collaborazione impossibile o irrilevante, avrebbe visto la possibilità di esaminare nel merito l'istanza di permesso premio e la liberazione condizionale, e non anche tutto ciò che sta nel mezzo alle due tappe che - idealmente' - segnano l'avvio e la conclusione del percorso rieducativo extra-moenia, ossia le misure alternative. In tal modo, la normativa censurata è stata implicitamente ritenuta contraria alla Costituzione, sia in ragione della incostituzionalità della presunzione assoluta di appartenenza al sodalizio riconnessa alla mancanza di collaborazione sia in ragione dell'ipotetica irragionevolezza e contrarietà al finalismo rieducativo di un sistema che non preclude, in ragione di quest'ultimo presupposto, né l'avvio del percorso rieducativo né la sua conclusione, ma che non favorisce la progressione in itinere nel trattamento, interrompendolo bruscamente. Questa Corte, dunque, non potrebbe esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, oggetto di una implicita declaratoria di incostituzionalità, né tanto meno potrebbe valutare il presupposto di rilevanza di una nuova questione di legittimità costituzionale, ciò richiedendo accertamenti in 6 fatto sulla attualità della situazione ostativa di cui all'art.
4-bis ord. penit. che non sono consentiti a questa Corte. 3. Acclarata l'immediata applicabilità della normativa nel giudizio di legittimità, va rilevato che l'onere di allegazione introdotto dalla novella normativa impone un nuovo giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ordine sostanziale che legittimano la concessione del beneficio penitenziario. Si richiedono complessi accertamenti di fatto che sono strutturalmente preclusi al giudice di legittimità. 4. Gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale di sorveglianza, affinché rivaluti l'istanza del ricorrente alla luce dello ius superveniens.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.