Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2003, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOITALIANO03 0 117 03 LA CO Oggetto inrisdizione ordinati SEZIONI UNITE CIVILI 'tribut, cano 10 di dejur. de acque Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: reflue Dott. Rafaele CORONA Primo Presidente f.f. R.G. N. 2540/02 Dott. Giovanni OLLA Cron. 6856 Presidente di sezione - Rel. Consigliere | Dott. Paolo VITTORIA Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere- Ud. 07/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - | Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - Dott. Ugo VITRONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA | sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. TUPINI 133, ROBERTO BRAGAGLIA, presso lo studio dell'avvocato e difeso dall'avvocato ERRICO rappresentato SANTONICOLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2002 contro 1251 AIELLO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, -1- VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ITRI, PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 3343/01 del Giudice di pace di 1 NOCERA INFERIORE, depositata il 28/09/01 e avverso la sentenza non definitiva del Giudice di Pace di NOCERA INFERIORE n. 2402/01 deposita il 12/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Paolo udienza del 07/11/02 dal w w w VITTORIA;
udito l'Avvocato Errico SANTONICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -- Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per | l'accoglimento del motivo con cui si deduce la mullità dell'atto di citazione. -2- Svolgimento del processo 1. - Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione è stata chiesta per gli anni delle acque reflue e la somma compresi tra il 1994 ed il 1999. L'utente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di 2. - Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata 1'8.5.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune non aveva diritto al pagamento delle domandato la condanna alla restituzione somme pretese e ne ha delle somme che aveva percepito. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze. 3. - Con una prima sentenza del 12.7.2001 ha deciso una questione giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda di relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura tributaria, mentre per il periodo successivo avevano assunto natura di corrispettivo del servizio idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 28.9.2001, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato un'istanza di riunione del procedimento con quelli relativi a cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. Ha stabilito che nulla era dovuto per nolo del contatore e dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potevano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo averne determinato 1'ammontare con criteri conformi a legge. 4 All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto pagato ed a tanto il Comune è stato condannato. 4. - Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle due sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene nove motivi (contraddistinti dalle lettere A ad H, con duplicazione della lettera D). Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il settimo (lett. F) ed il primo motivo: questo perché relativo ad una questione pregiudiziale circa la validità della citazione, l'altro perché attinente alla giurisdizione.
2. I l settimo motivo denuncia un vizio di nullità della sentenza, per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 318, 163 e 164 dello stesso codice). Non è fondato. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso о risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo). 5 3. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 - nel hanno enunciato il principio di solco di precedenti decisioni - diritto per cui il canone del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la ottobre 2000, data didisciplina vigente anteriormente al 3 entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia misura del tributo richiesto. 1 06 La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è attribuita alla sua giurisdizione, individuata sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88). Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della disciplina relativa alla liquidazione della misura del tributo dovuto. - La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate 4. in riferimento alle statuizioni rese a proposito del canone del servizio di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il settimo motivo del ricorso;
accoglie il dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie primo;
domanda relativa al canone del servizio di fognatura e sulla depurazione;
cassa la sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto la sentenza definitiva;
rimette per l'esame degli altri per l'assegnazione ad una sezione motivi al primo presidente semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. 7 Il relatore ed pool estensore Il Presidente. лепти IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria C 27 FEB. 2 003 LUIERE C1 Giovanni Gambattista 0 0