Sentenza 31 maggio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia unifacati dalla continuazione).
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. La non punibilità per particolare tenuità del fattoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
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- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2017, n. 35590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35590 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2017 |
Testo completo
35 59 0- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 31/05/2017 STEFANO PALLA Presidente - Sent. n. sez. 1527/2017 MARIA VESSICHELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.40002/2016 LUCA PISTORELLI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: BA AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/09/2015 del TRIBUNALE di ROVIGO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore Ritenuto in fatto Il Tribunale di Rovigo con la sentenza impugnata, resa il 21.9 - 6.10.2016, ha assolto NN AT dai delitti di violazione di domicilio e minaccia a sensi dell'art 131 bis cod. pen. Avverso la sentenza resa dal Giudice rodigino ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte veneta deducendo violazione di legge in quanto l'imputato ebbe a commettere più reati della medesima indole, sicché la lettera della norma in art 131 bis cod. pen. ne impediva l'applicazione. All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per l'imputato, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in diritto Il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte lagunare appare privo di pregio giuridico. L'impugnante reputa che la norma ex art 131 bis cod. pen non possa trovar applicazione ogni qual volta siano state violate-anche nel medesimo contesto temporale - più norme incriminatrici aventi la medesima indole. Nella specie il AT, non solo, era entrato e s'era trattenuto nella casa in signoria alla parte offesa - la nipote IA quale erede del defunto titolare NI AT-nonostante l'invio di questa ad andarsene, ma per tutta risposta l'aveva pure minacciata. Il P.G. ricorrente mette in evidenza come,proprio per le modalità di svolgimento dell'unitario episodio criminoso, i due reati possano definirsi della medesima indole in forza dell'insegnamento di questo Suprema Corte -Cass. sez. 6 n° 53590/14 rv 261826, Cass. sez. 5 n° 52301/16 rv 268444 - poiché appunto nel caso concerto presentavano caratteri comuni, essendo rivolti a raggiungere il M contrastare il diritto della nipote sul bene ereditario -.medesimo scopo E' ben vero che arresti specifici di questa Corte Cass. sez. 3 n° 42816/15 rv 265084, Cass. sez. 5 n° 4852/17 rv 269092 - insegnano come il reato 1 continuato appaia incompatibile con l'applicabilità della speciale norma portante causa di non punibilità, stante la dimostrazione dell'abitualità a reati della medesima indole, ma la fattispecie in dette occasioni esaminati riguardava delitti commessi in momenti spazio temporali distinti tra loro - continuazione diacronica -. Dunque il fatto - reato, nei casi esaminati in detti arresti, non era espressione di condotta estemporanea di persona altrimenti osservante delle regole poste dal diritto penale e dal vivere civile. Pertanto, come si desume anche dall'insegnamento di questo Supremo Collegio - Cass. SU n° 13681/16 rv 266591 - la causa di non punibilità non poteva trovare applicazione, poiché la norma in art 131 bis cod. pen. non consente l'applicazione della scriminante in relazione alla dimostrazione di pervicacia criminale commissione di più reati della medesima indole -, nelle fattispecie esaminate nei dianzi citati arresti. Nella specie tuttavia,come dianzi sottolineato, i due delitti contestati al AT sono stati consumati nelle medesime circostanze di tempo e luogo poiché l'imputato invitato a lasciare la casa altrui-per successione ereditaria non solo v'era rimasto ma ebbe pure contemporaneamente a minacciare la titolare. Alla luce della ricostruzione dell'istituto, disciplinato dalla norma in art 131 bis cod. pen. sopra evidenziata, appare evidente che non assume rilevo la circostanza che si siano violate con la medesima azione più volte la stessa norma ovvero più norme incriminatrici ipotesi ex art 81 comma 1 cod. pen. ed anche che le violazioni siano avvenute con distinte azioni ma nelle medesime the circostanze di tempo e luogo continuazione ex art 81 comma 2 cod. pen. sincrona -. Difatti in tutte le sopra citate ipotesi appare evidente che la volizione criminosa, anche se nell'ambito di un disegno criminoso unitario, sia stata sostanzialmente unica stante la contemporanea esecuzione delle distinte azioni delittuose e,non 2 già, ripetuta nel tempo, seppur sempre in applicazione dell'unitario disegno criminoso, condotta che comunque presuppone singola volizione a sostegno dell'ulteriore azione illecita commessa in diverse condizioni di tempo e luogo. La volontà criminosa quando regge singola azione od anche più azioni, ma poste in essere nel medesimo contesto spazio temporale, non appare incompatibile con il concetto di estemporaneità dell'azione illecita rispetto alla positiva personalità del reo,posto alla base della disciplina della causa di non punibilità,ex art 131 bis cod. pen. L'unitarietà del contesto, in cui sono poste in esser diverse condotte illecite, può fondatamente lumeggiare che l'azione criminosa rimarrà fatto estemporaneo e cosi probabile il recupero sociale del reo, principio alla base dello scopo della pena secondo il dettato costituzionale. Così ricostruito - in fatto e diritto - l'accadimento concreto sottoposto al presente giudizio, la commissione di due distinti reati, ma nelle medesime circostanze di tempo e luogo, non osta all'applicabilità della speciale causa di non punibilità in questione, sicché rettamente ha operato il Giudice rodigino, che ha sottolineato come nella fattispecie ricorressero i requisiti prescritti dalla disposizione di legge applicata.x Consegue il rigetto dell'infondato ricorso proposto dal P.G. lagunare.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma il 31 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Conan Stefano Palla Jano DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi LUG 2017 3 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 3 Carota Labuse