Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, vige il principio secondo cui non può infliggersi in nessun caso una pena inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati uniti in continuazione (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2003, n. 47676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47676 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lacanna Pasquale Presidente
1. Dott. Laudati Diana Consigliere
2. Dott. Fenu Luigi Consigliere
3. Dott. Casucci Giuliano Consigliere
4. Dott. Diotallevi Giovanni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC GN A. KH, n. l'1/2/1969;
avverso sentenza dell'11/10/2002 Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Fenu Luigi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego dell'art. 62 n. 4 c.p.. Rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Angelo Sibilio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AC GN A. KH è stato tratto a giudizio del Pretore di Genova per rispondere, del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) avente ad oggetto merce di abbigliamento recante marchio contraffatto, musicassette e videocassette prove del marchio SIAE e dei correlativi reati di cui all'art. 474 c.p. e 171ter L. 633/1941. Con sentenza resa in data 20 maggio 1998 il Pretore ha pronunciato la sua condanna alla pena di un mese di reclusione e L. 200.000 di multa, ritenuta l'ipotesi attenuata quanto alla ricettazione, e la continuazione tra i reati.
Sull'impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Genova con la sentenza in epigrafe ha confermato la decisione di prima istanza. Ricorre ora per cassazione il AC, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p.; carenza/illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e) c.p.p.. Ciò premesso, ritiene questa Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Con il provvedimento impugnato, la Corte genovese ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 62 n. 4 c.p., dimostrando, con corretta e adeguata motivazione, che per la quantità della merce sequestrata e il danno arrecato ai proprietari dei marchi, "in termini di contrazione delle vendite", non è riconoscibile l'attenuante del lieve danno. In ogni caso, risulta applicata una pena inferiore al minimo di legge.
È stato ritenuto al proposito che "in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato vige il principio secondo cui non può infliggersi in nessun caso una pena inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati in continuazione" (Sez. V, 30 novembre 1995, PM c. Costa, RV. 203388). Nella specie, ritenuto reato più grave la ricettazione, è stato leso detto principio, con l'applicazione di un mese di reclusione e L. 200.000 di multa, laddove la pena minima stabilita per il concorrente reato di cui all'art. 171 ter L. 633/1941 è di sei mesi di reclusione. Onde non sarebbe giustificabile alcuna ulteriore riduzione di pena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese. Poiché si rilevano profili di colpa nel produrre l'impugnazione, del tutto pretestuosa e non correlata alle esplicitazioni del giudice censurato, va altresì disposta la condanna del ricorrente a versare alla Cassa delle ammende l'equa somma di euro 600,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2003.