Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C.69764 AT S EL 11. REPUBBLICA ITALIANA 024 29 /0 3 NOMI DEL I POL LA CORT Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R. G. N. 10431/00 Cron. 5503 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO NT Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ud.18/06/02 T BENINI - Consigliere Dott. Stefano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 69764 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE TORINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATIJRA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legia;
ricorrente
contro
FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato 2002 MARCO CASAVECCHIA, giusta procura in calce;
2767 -1- controricorrente avversO la sentenza 11. 206/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. - * - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne la tassazione a fini dell'imposta di registro dell'atto del 20 dicembre 1987 con cui la società IA AU s.p.a. ha incorporato la società ID s.Iỉ La società incorporante versava l'imposta proporzionale di registro sul patrimonio della società incorporata, e a dva successivamente domanda di rimborso ritenendo che il tributo corrisposto fosse indebito. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione di primo grado, e, con sentenza in data 16 dicembre 1998 / 21 maggio 1999, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte confermava questa decisione respingendo l'appello dell'ufficio. Con atto notificato il 10 maggio 2000 propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria esponendo un solo motivo di impugnazione nel quale lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria. Quest'ultima non sarebbe stata applicabile perché al momento dell'incorporazione la società incorporante era in possesso dell'intero capitale azionario della società incorporate. Questo dato sarebbe risultato dalla stesso atto di fusione dove si sarebbe affermato che la società incorporante sarebbe stata "attualmente titolare della totalità delle azioni costituenti il capitale sociale della società incorporata" e che perciò l'operazione di fusione avrebbe portato all'annullamento dell'intero capitale di 767 2 1 quest'ultima senza sostituzione e senza alcun aumento di capitale dell'incorporante." Si è costituita la società IA AU CI s.p.a. (già IA AU s.p.a.) resistendo al ricorso. In particolare negava che nell'atto di fusione fosse scritto che la società incorporante sarebbe stata in possesso dell'intero capitale sociale della società incorporata e che l'operazione avrebbe portato all'annullamento dell'intero capitale sociale della società incorporata senza sostituzione e senza alcun aumento di capitale da parte dell'incorporante. La situazione sarebbe stata assolutamente differente . Le due società TE e ND avrebbero deliberato di addivenire alla loro fusione con assorbimento della seconda nella prima. Le due società IA AU e ID avrebbero deliberato di addivenire alla loro fusione con assorbimento della seconda nella prima. Inoltre la IA AU avrebbe deliberato un aumento del proprio capitale sociale per azioni da assegnare ai soci della ID ed un ulteriore aumento del capitale stesso. La fattispecie rientrava perciò pienamente nella previsione della direttive comunitaria, e di conseguenza era illegittima l'applicazione vecchio tributo per operazioni di fusione quale quella in oggetto, tama 12 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile. || ricorso dell'Amministrazione finanziaria si basa, infatti, sull'allegazione difensiva secondo cui in questa fattispecie specifica, di fusione per incorporazione con una società interamente posseduta, le direttive della Comunità Economica Europea non osterebbero all'applicazione delle norme interne italiane, in vigore all'epoca del fatti, sull'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sul patrimonio della società incorporata. Come risulta, invece, dalla sentenza impugnata, e come verificabile dal riscontro diretto degli atti (che la Corte ben può esaminare vertendosi in materia di vizi di carattere processuale), la difesa dell'Ufficio nei precedenti gradi del giudizio si era basata sulla ben diversa allegazione secondo cui la direttiva CEE non sarebbe stata direttamente applicabile nell'ordinamento interno. In realtà il motivo di impugnazione posto a base del ricorso non era stato dedotto dall'Ufficio nei gradi di merito, ed in particolare nell'atto di appello. Il ricorso perciò deve essere dichiarato inammissibile, mentre rimangono assorbite tutte le questioni ulteriori ed in particolare quelle che attengono al merito sostanziale della vicenda. Questa dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente a rifondere, in favore della società resistente, le spese della presente fase di legittimità, liquidate nelle misure riportate i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria a rifondere, in favore della società IA AU s.p.a. le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.100,00 (cinquemilacento), di cui 100,00 (cento) per spese vive. Così deciso in Roma il 18 giugno 2002. I/Consigliere estensore || Presidente (dr/Stefano Monaci) (dr. Francesco Cristarella Orestano) est a own IL CANCELLIERE C1 ble AN Casano A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 FEB 2003 IL CANCELLIERE C: Приово само LG Casano 4