Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
In materia di misure cautelari, nell'ipotesi in cui il giudice procedente abbia rigettato per motivi di merito la richiesta del P.M. di applicazione della misura, ovvero qualora l'ordinanza genetica sia stata annullata dal giudice dell'impugnazione per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni legittimanti la misura, alla accusa pubblica non è consentito reiterare la richiesta "rebus sic stantibus". Tale ipotesi, tuttavia, è diversa da quella della caducazione della misura per ragioni puramente formali, che, al contrario, non precludono la reiterazione della richiesta. Il principio è applicazione analogica dell'art. 649 cod. proc. pen. che statuendo il divieto del "ne bis in idem" con riferimento al processo penale ed alle relative decisioni, trova applicazione anche nei procedimenti incidentali "de libertate", determinando la formazione del giudicato cautelare nelle ipotesi sia di esaurimento delle impugnazioni di merito e di legittimità, sia di mancata impugnazione dell'ordinanza genetica o di diniego della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/1998, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GI Consoli Presidente del 29/5/1998
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Franco Marrone Consigliere N. 3372
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sergio Occhionero Consigliere N. 7001/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
avverso l'ordinanza del 29.12.97 del Tribunale di Lecce-sezione riesame- emessa nei confronti di AR LU, AN EN, CO LA, D'AN DO, D'AN LF, D'AN ON, OR GI
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. GI ON Veneziano che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Udito il difensore, avv. Attolini che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso
IL PROCEDIMENTO
Il 28 giugno 1997,il Gip presso il Tribunale di Lecce rigettò la richiesta di applicazione della custodia cautelare nei confronti di AR LU e altri sei indagati e il Tribunale di Lecce, il 15 ottobre 1997, dichiarò inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per vizi formali. Il 10 novembre 1997, il Gip rigettò, per ragioni di merito, altra richiesta, fondata sugli stessi elementi, e il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello e ha sostenuto la sussistenza, pur non ricorrendo il giudicato cautelare per la pendenza del ricorso avverso la precedente ordinanza, della preclusione logica e giuridica" alla reiterazione di istanze di identico contenuto.
La Procura della Repubblica ricorre in cassazione e deduce il vizio di motivazione della decisione impugnata, per travisamento del fatto, in quanto fondata sull'errato presupposto della pendenza del ricorso avverso la precedente ordinanza d'inammissibilità, mai impugnata, e la violazione dell'art.606, lett. b) c.p.p., sull'assunto che, essendo stata dichiarato inammissibile, per motivi meramente formali, l'appello avverso il primo provvedimento di rigetto, era consentito al pubblico ministero reiterare la richiesta di applicazione della misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Rigettata dal giudice procedente, per motivi di merito, la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare, oppure annullata dal giudice dell'impugnazione l'ordinanza genetica, per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni legittimanti la cautela, alla parte pubblica non è consentito reiterare la richiesta, rebus sic stantibus. Tale ipotesi non va confusa con quella della caducazione della misura per ragioni meramente formali che non precludono la reiterazione della richiesta e della cautela per il limitato valore che ha, anche nel processo principale, la pronuncia, meramente processuale, priva di contenuto decisorio. Nè con quella dell'apprezzabile mutamento del quadro cautelare, che legittima la reiterazione delle richieste e delle ordinanze, in successione temporale, in quanto finalizzate ad integrare, perfezionare e aggiornare, in bonam e in malam partem, i termini dell'accusa e della difesa, onde renderli aderenti agli sviluppi ed alle risultanze delle indagini e, eventualmente, ad elementi indizianti o favorevoli più specifici e significativi, progressivamente acquisiti.
Il principio è applicazione di quello generale, ricavabile dall'ordinata progressione, per fasi e gradi, del processo e del procedimento, con la conseguenza che i vizi eventuali del provvedimento di diniego e di caducazione della misura o di applicazione e di persistenza della cautela, che debbono essere fatti valere all'interno dell'originario procedimento, con i rimedi tipici predisposti dall'ordinamento giuridico e con la devoluzione della questione alla cognizione del giudice sovraordinato, non giustificano la riproposizione, all'esterno di esso, di estemporanee istanze e richieste della parte privata e della parte pubblica. È applicazione analogica dell'art. 649 c.p.p. che, statuendo il divieto del ne bis in idem con precipuo riferimento al processo penale ed alle relative decisioni, trova applicazione anche nel procedimenti incidentali de libertate, determinando la formazione del giudicato cautelare nelle ipotesi sia di esaurimento delle impugnazioni di merito e di legittimità, sia di mancata impugnazione dell'ordinanza genetica o di diniego della misura cautelare. Come avviene per le pronunzie giurisdizionali, la mancata denunzia dell'ingiustizia o dell'illegittimità dell'originario provvedimento e l'esaurimento dei gradi di gravame consumano lo ius postulandi concesso alla parte e consolidano la situazione processuale nei limiti e nei termini fissati dalla decisione non impugnata o non più impugnabile. Come non è consentito, infatti, rimasta immutata la situazione processuale, all'inquisito di reiterare le istanze e determinare l'apertura di un nuovo procedimento, diretto all'eliminazione della misura o all'applicazione di una meno afflittiva, allo stesso modo non è concesso ne' al pubblico ministero di reiterare la richiesta, sulla base degli stessi elementi già disattesi dal giudice procedente o dell'impugnazione, ne' al giudice di esaminare siffatta richiesta e di adottare un nuovo provvedimento, modificativo o sostitutivo, in sostanza, di quello che ha escluso, con definitività relativa, nell'ordinata progressione procedimentale, la sussistenza delle condizioni di applicabilità della cautela.
L'estensione analogica della citata norma configura, però, non un giudicato in senso tecnico, bensì una preclusione processuale relativa, limitata allo stato degli atti e dei termini della decisione, in quanto l'organico sistema normativo è diretto a conciliare una duplice esigenza, di equivalente valenza processuale. Una, diretta ad evitare, in ogni. stato e grado del giudizio, che il soggetto, destinatario di un provvedimento favorevole o sfavorevole, subisca una compressione o estensione dello status libertatis, che possono rivelarsi ingiuste alla luce di ulteriori elementi che, nuovi in assoluto perché sopraggiunti, ovvero in senso relativo perché presistenti, ma mai valutati dal giudice, possono modificare in melius o in peius il quadro cautelare. L'altra, diretta a non privare di valore e di conseguenze processuali la statuizione, atipicamente definitiva, vincolante allo stato degli atti, non impugnata o non più impugnabile, onde evitare l'inutile e inquinante reiterarazione di decisioni in ordine all'eadem res e nei confronti dell'eadem persona e, dunque, di istanze dell'inquisito e di richieste del pubblico ministero, eventualmente funzionali alla ricerca di una diversa statuizione ad opera dello stesso giudice, melius re perpensa, oppure alle ricerca di un giudice diverso, nella presupposizione di una maggiore disponibilità alla decisione richiesta. Esigenza che, proprio per la regolata progressione delle fasi e dei gradi del procedimento e del processo, vuole impedire il surrettizio superamento della ratio delle norme che disciplinano i singoli istituti e perfino delle forme e dei termini perentori prescritti, prevenire il possibile contrasto di pronunzie sulla stessa questione e sugli stessi elementi e sanzionare, quindi, con la preclusione, la reiterazione di istanze, richieste e decisioni, anche durante la pendenza del gravame. L'emanazione del provvedimento, positivo o negativo per la parte, segna, infatti, il momento di esaurimento di ogni potere di cognizione e decisione del giudice che, nella immutazione della situazione processuale, deve astenersi dallo statuire ex novo, sia o meno divenuta definitiva la precedente decisione. Queste divergenti finalità trovano equilibrata sintesi proprio nel giudicato cautelare, anche se in via di formazione, che, quale preclusione relativa, rebus sic stantibus, impone al giudice di rivalutare la situazione processuale, cristallizzatasi al momento della decisione per la pendenza del gravame, la mancata impugnazione o l'esaurimento dei mezzi di impugnativa, soltanto alla luce dei nuovi elementi, e non pure di diverse e nuove argomentazioni. In tale ipotesi, il sindacato si traduce, in sostanza, nella determinazione della consistenza e dell'idoneità dei nuovi elementi ad imporre una rivalutazione, pro et contra, del pregresso quadro cautelare che sosteneva la precedente statuizione. Nell'altra ipotesi, rimasta immutata la situazione, opera la preclusione e il giudice non può esaminare estemporanee e improponibili richieste, inidonee a provocare decisioni vulneranti l'intangibilità di quella pregressa. Ciò posto, passando all'esame della fattispecie concreta, si osserva che, essendo intervenuta, il 28 giugno 1997,la decisione del Gip di rigetto della richiesta di applicazione della misura custodiale, ed essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, il pubblico ministero non avrebbe potuto presentare altra richiesta, onde provocare una inammissibile rivalutazione del quadro cautelare sulla base degli stessi elementi, già disattesi dal giudice. La preclusione opera, comunque, per gli esposti principi, sia nell'ipotesi, assunta dal giudice a quo, di presentazione della richiesta durante la pendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, per l'intangibilità della pronuncia fuori del prescritto procedimento d'impugnazione, sia in quella, per maggior ragione, del giudicato cautelare formatosi con la decisione di diniego, non impugnata o non più impugnabile. Non ha alcun pregio il richiamo al carattere meramente formale dei vizi che avevano determinato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente confonde la caducazione della misura per vizi formali, che non impediscono la reiterazione della richiesta e della cautela, con la definitività del provvedimento di rigetto per vizi formali dell'impugnazione, i quali non hanno incidenza ne' negativa su un provvedimento liberatorio nel merito, ne' positiva sul potere di reiterazione della richiesta da parte del pubblico ministero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio il 29 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998