Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/1998, n. 3372
CASS
Sentenza 29 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di misure cautelari, nell'ipotesi in cui il giudice procedente abbia rigettato per motivi di merito la richiesta del P.M. di applicazione della misura, ovvero qualora l'ordinanza genetica sia stata annullata dal giudice dell'impugnazione per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni legittimanti la misura, alla accusa pubblica non è consentito reiterare la richiesta "rebus sic stantibus". Tale ipotesi, tuttavia, è diversa da quella della caducazione della misura per ragioni puramente formali, che, al contrario, non precludono la reiterazione della richiesta. Il principio è applicazione analogica dell'art. 649 cod. proc. pen. che statuendo il divieto del "ne bis in idem" con riferimento al processo penale ed alle relative decisioni, trova applicazione anche nei procedimenti incidentali "de libertate", determinando la formazione del giudicato cautelare nelle ipotesi sia di esaurimento delle impugnazioni di merito e di legittimità, sia di mancata impugnazione dell'ordinanza genetica o di diniego della misura cautelare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/1998, n. 3372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3372
    Data del deposito : 29 maggio 1998

    Testo completo