Sentenza 5 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6329 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN63 29/ 01 REPUBBLICA ITALIA OPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto integrazione al SEZIONE LAVORO LAVOCO minimo di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: jensione Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 1351/00 Cron. 14103Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Rep. Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Ud.26/02/01 Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere- ha pronunciato la seguente 133 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ¡ elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centraledell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso 10 studio dell'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, che lo rappresenta 2001 e difende, giusta delega in atti;
911 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 282/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 14/07/99 R.G.N. 377/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29 aprile 1997 al Pretore di Firenze, AR NN esponeva di essere titolare di due pensioni erogategli dall'INPS: una diretta di invalidità (cat. ΙΟ n. 60021589) con decorrenza 1° aprile 1975; l'altra di reversibilità (cat. SO n. 20046836) con decorrenza 1° gennaio 1994. Aggiungeva che da tale ultima data l'Istituto previdenziale gli aveva attribuito l'integrazione sulla pensione dial trattamento minimo reversibilità, in quanto originariamente liquidata con più di 780 contributi settimanali, invece che' aveva fatto sino adsulla pensione diretta come allora. Lamentava che per effetto di detta variazione l'importo complessivo delle due pensioni era risultato inferiore a quello risultante con l'integrazione al trattamento minimo della pensione diretta, alla quale deduceva di avere invece diritto. Precisava infine che per effetto della riduzione dell'importo della pensione diretta si era determinato a suo carico un indebito, che era stato recuperato dall'INPS mediante trattenuta sugli arretrati della pensione di reversibilità. Chiedeva quindi dichiararsi il proprio "diritto di percepire dall'INPS, con decorrenza dall'1.1.94, la 3 pensione diretta (IO n. 60021589) integrata al trattamento minimo e la pensione di reversibilità nell'importo a calcolo" e (SO n. 20046836) condannarsi 1'INPS a conseguentemente corrispondergli "la differenza tra quanto dovuto per effetto della declaratoria di cui sopra e quanto percepito a titolo di pensione diretta dall'1.1.94, oltre interessi". Chiedeva inoltre dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'INPS "di recuperare l'indebito formatosi per effetto del trasferimento della integrazione del minimo dalla pensione diretta alla pensione di reversibilità". PretoreCostituitosi in giudizio l'INPS, il rigettava le domande con decisione del 28 maggio 1998, che però, su appello del soccombente, veniva con sentenza 14 luglio 1999 dal riformata Tribunale. Questo dichiarava che il NN aveva diritto a percepire dall'INPS la pensione diretta integrata al minimo e quella di reversibilità nell'importo a calcolo, condannando così l'Istituto a pagare le differenze. Infatti l'art. 6 d.1. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in 1. 11 novembre 1983 n. 638, aveva nel comma 3 disposto, per il caso di più pensioni integrate al minimo, a carico della medesima gestione, la spettanza di una sola integrazione sulla pensione diretta;
l'unica integrazione spettava invece sulla pensione ai superstiti, qualora la contribuzione obbligatoria fosse stata superiore a 781 settimane. Ad avviso del Tribunale, ratio di quest'ultima disposizione era di favorire comunque i pensionati, con la conseguenza che, venuti meno alcuni benefici legislativi (art. 14 quater 1. n. 33 del 1980) per chi avesse versato contributi per più di 781 settimane, l'unica integrazione sulla pensione ai superstiti doveva ritenersi abolita e, in ogni caso, soltanto la pensione diretta poteva ritenersi integrabile. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS. Resiste con controricorso il NN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6, terzo comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in 1. 11 novembre 1983 n. 638, che a suo avviso avrebbe dovuto essere applicato nella sua lettera, ossia senza ritenere alcuna implicita abrogazione. L'integrazione al minimo della sola pensione di reversibilità per chi avesse versato contributi obbligatori per almeno 781 settimane, invece che della sola pensione diretta, spettava dunque, ad avviso del ricorrente, anche se con effetto più sfavorevole per il beneficiario. Il motivo è fondato. Il citato art. 6 terzo comma, stabilisce, per quanto qui interessa: "Nel caso di titolarità di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodo successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione". Tesi adottata nella sentenza qui impugnata è che l'eccezionale integrabilità della pensione ai superstiti per effetto di detta contribuzione era intesa a migliorare il trattamento pensionistico, 6 con la conseguenza che, venuti meno alcuni benefici connessi a tale contribuzione, l'ultima parte dell'art. 6, terzo comma, cit. dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata e l'unica integrazione al minimo spetterebbe ormai sulla sola pensione diretta. Ma tale tesi non può essere condivisa. L'ipotesi che l'abolizione del beneficio - attribuito dall'art. 14 quater d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in 1. 29 febbraio 1980 n. 33, a una contribuzionechi potesse utilizzare obbligatoria di 781 settimane - avesse alterato materia dil'equilibrio già disposto, in integrazione al minimo della pensione, dall'art. 6, terzo comma, d.l. n. 463 del 1983, fu formulata da alcuni giudici di merito, i quali sollevarono, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge, la cui ratio era, secondo loro, di assicurare comunque un trattamento più favorevole al pensionato. Le questioni furono però dichiarate non fondate sentenza 18 febbraio 1998 n. 18 dalla Corte con costituzionale, la quale anzitutto dubitò che la ratio della norma impugnata fosse quella ritenuta 7 dai giudici rimettenti (e non piuttosto quella di contenere la spesa dell'INPS per le integrazioni al minimo). In ogni caso la Corte osservò che la perdita della ratio originaria non comporta di per illegittimità costituzionale sé la sopravvenuta della norma. Il citato art. 6, terzo comma, dunque, giammai abrogato, continua ad esplicare i suoi effetti quali che siano stati i mutamenti legislativi riguardanti le pensioni calcolate su una contribuzione obbligatoria di almeno 781 settimane. Nello stesso senso si è espressa questa Corte con le sentenze 10 agosto 1998 n. 7840 e 16 ottobre essa 1998 n. 10276; Tha affermato che dalla perdurante vigenza dell'art. 6, comma terzo, d.c. 12 settembre 1983, n. 463, convertite in legge 11 novembre 1983 n. 638, che stabilisce, in caso di cumulo tra più pensioni, i criteri per l'individuazione di quella da integrare al trattamento minimo e la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla sentenza n. 18 del 1998 della Corte costituzionale consegue che nell'ipotesi di titolarità di pensione diretta ed ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione 8 e non già su quella diretta, ove di reversibilità, la prima risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781. Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la non necessità di nuovi accertamenti di fatto permette di decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., confermando la reiezione della domanda dell'attore già pronunciata dal Pretore. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sulle spese dell'intero processo non si deve provvedere. I D , O L A .
P.Q.M.
L 3 S T 3 S O R B 5 A A I T ' . , D L N A L La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza S A E E T 3 D P S 7 S - O I P 8 - N impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le N 1 E 1 A S D A I E E D A , G domande proposte da AR NN con l'atto E O O G T R T E T N T L S I E I S R G I E A introduttivo del giudizio;
nulla per le spese E D L R L E D dell'intero processo. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2001. 11 Presidente: II Cons. estensore: Tuduico Roselliall IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, _ MAG 2001 " IL COLLATORATORE DI CANCELLERIA да