Sentenza 20 novembre 1997
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale, limitata, cioè, ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti, perché in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza, restando pertanto del tutto ingiustificato l'effetto premiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/1997, n. 12031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12031 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 20/11/1997
1. Dott. Luigi Verola Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Cosentino " N. 1112
3. " Ernesto Perna La Torre " REGISTRO GENERALE
4. " AC FU " N. 5063/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LL FR, n. Roma il 26/1/55;
2) DI EL, n. Roma l'11/6/54;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 26/6/96;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. E. Perna La Torre;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in data 27/6/94 il Tribunale di Roma dichiarava LL FR e DI EL colpevoli dei delitti di tentata rapina aggravata ai danni di un ufficio postale della predetta città, di detenzione e porto di arma da fuoco, ricettazione di un autoveicolo, tentato sequestro di persona continuato, e condannava ciascuno alla pena di anni otto di reclusione e L 2.000.000= di multa. Dichiarava entrambi interdetti dai pubblici uffici. Sull'impugnazione degli imputati, la Corte di Appello di Roma con decisione del 26/6/96, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava il LL ed il DI colpevoli del delitto di ci agli artt. 624-625 n.
2-7 CP. così modificata l'originaria imputazione di ricettazione dell'autoveicolo; riconosceva al DI, con riferimento al delitto di tentato sequestro di persona, l'attenuante di cui allo art. 116 cpv. CP;
riduceva la pena per LL FR ad anni sei di reclusione e L. 2.700.000= di multa e per il DI EL ad anni cinque, mesi dieci di reclusione e L.
2.700.000 di multa - confermava nel resto -.
Propongono ricorso per Cassazione entrambi gli imputati. Con motivo comune i ricorrenti deducono violazione ed erronea interpretazione degli artt. 442 - e 18 CPP e comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della diminuente del rito con riferimento al reato di tentata rapina aggravata - considerato che, come le risultanze dibattimentali avevano evidenziato, la situazione probatoria in relazione al predetto reato era già ben definita nei suoi contorni prima dell'udienza preliminare, quindi si poteva disporne la separazione e definire il giudizio allo stato degli atti.
Il DI eccepisce la nullità della sentenza, per mancata sottoscrizione del Presidente del Collegio e denuncia, infine, mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e violazione dell'art 133 CP. I ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne la doglianza comune relativa alla mancata concessione della riduzione della pena ex art. 442 CPP, deve osservarsi che la motivazione si sottrae ai vizi di legittimità denunciati.
La Corte di Appello ha infatti, con motivazione adeguata, puntualizzato che correttamente non era stata disposta la separazione delle imputazioni poiché la vicenda delittuosa in relazione al suo evolversi doveva essere valutata globalmente al fine di poterne ricostruire l'esatto accadimento, consentendo, così, di attribuire le esatte responsabilità a ciascun partecipante con riferimento alle divise ipotesi criminose contestate come si era verificato, poi, all'esito del dibattimento. D'altra parte secondo la giurisprudenza di questa Corte : "È inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale, limitata, cioè, ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti, poiché in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza, restando pertanto del tutto ingiustificato l'effetto premiale". Cass. Pen. Sez. II, 18/3/1993 n. 2611 - Bergamaschi ed altri - id. Sez I 20/12/90 4123 Zuffrano - Nel caso in esame la doglianza relativa all'omessa separazione è dedotta con riferimento alla sola contestazione di cui al capo A della rubrica - tentata rapina aggrava - che, ad avviso dei ricorrenti, poteva formare oggetto di giudizio abbreviato perché definibile allo stato degli atti. La richiesta di giudizio abbreviato formulata nei confronti di una singola imputazione e non con riferimento alla totalità degli addebiti era, quindi, inammissibile.
Sull'eccezione relativa alla nullità della sentenza della Corte di Appello ex art 546 CPP perché mancante della firma del presidente, deve rilevarsi che tale nullita, di carattere relativo e non assoluto, e quindi collocabile nel novero di quelle previste dall'art 181 CPP, deve ritenersi sanata ex art 183 CPP per avere la parte accettato gli effetti dell'atto, poiché, intervenute nel procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, ha espressamente dichiarato procedersi alla relativa correzione (ordinanza correzione errore materiale in data 26/9/96). Per quanto concerne l'ultimo motivo di doglianza deve rilevarsi che la misura punitiva è stata correttamente fissata dalla Corte territoriale perché determinata secondo valutazione scaturita dall'analisi della condotta delittuosa nella sulla globalità e, quindi, con riferimento ad una delle circostanze indicate nell'art 133 CP.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1997