Sentenza 13 aprile 1989
Massime • 1
La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 è una sanzione civilistica. (nell'affermare tale principio, la S.C. ne ha escluso la amnistiabilità prospettata sul rilievo che essa sarebbe rientrata tra le pene accessorie). ( Conf mass n 172415).*
Commentario • 1
- 1. Diritto di critica politica (Cass. pen., 48712/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/1989, n. 12890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12890 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1989 |
Testo completo
доM. go 1 2890
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA del 13.4.89 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 760 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. DOLCE EL
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. RAMAGLIA CORRADO
N.13141/88 2. >>> BERTONE EL
3. >>> BE IE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. >>>> AR IC UFFICIO COPIE
+
Billasciata copia studio ha pronunciato la seguente
2000 SENTENZA diritti
100TT 1989 sul ricorso proposto da CORSI GIANFRANCO nato a Firenze MACANCELLIERE- il 12/2/1923;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studic
Jak SIG. Cicineto per diritti L. 2000
27 MAR ASSO IL CANCELLIERI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data
18 settembre 1987;: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rifasciata copia studio.
Zeus 2090per diritti 7 MAR. 1990 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
IL CANCELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.CIANI;
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
M AR
Udito i 1 difensore Avv.Oreste Flaminii Minuto;
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
CO AN ha proposto ricorso per cassazione avverso
Tela sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano
il 18 settembre 1987 e con la quale veniva dichiarato estin-
to, per sopravvenuta amnistia, il reato di diffamazione ag-
gravata e continuata a lui ascritto, ma era confermata la sentenza del primo giudice in relazione ai capi concernenti -3-
gli interessi civili, e cioè la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed al pagamento della som-
ma di lire 25 milioni, a titolo di riparazione pecuniaria.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con il primo motivo di ricorso l'imputato ha denunciato la violazione dell'art.475 n.3 C.P.P., in relazione alla manca-
ta applicazione della causa di giustificazione prevista dal-
l'art.50 C.P..=
Sostiene il ricorrente che la Corte di Milano, immotivata-
mente disattendo una specifica richiesta contenuta nei motivi d'appello, avrebbe omesso di considerare che chiunque si impe-
gna in attività sportive accetta, per ciò soltanto, di espor-
si alla critica degli antagonisti, particolarmente in un set-
tore, qual'è quello calcistico, nel quale il ricorso alla ingiuria è un dato frequente.
Osserva la Corte che la censura non è fondata.
Nella sentenza impugnata sono state adeguatamente espresse le ragioni per le quali è stata negata la possibilità di applicare l'esimente del consenso dell'avente diritto, e,per-
tanto, non sussiste la denuncuata carenza di motivazione.
Nè la decisione impugnata evidenzia un'errata interpretazion ne dell'art.50 C.P. ; il diritto all'onore è un diritto pert sonale intrasferibile, perchè il bene che ne forma oggetto non è in alcun modo dissociabile dalla personalità del titola-
re, sicchè non potrà mai formare oggetto di una rinuncia abdi- -4-
cativa di tale portata da comprometterne l'esistenza.
Con ciò non si nega che l'ingiuria sia uno dei mezzi incivili al quale spesso si fa ricorso per manifestare nel calcio,
le particolarmente sui campi di gioco, l'accentuata passione che, sconfinando in un irrazionale fanatismo,induce a ripu-
diare, con gli strumenti che la propria sensibilità e maturi tà propongono, ogni evento che non si armonizza con le sog-
gettive aspirazioni;
ma, una cosa è la tolleranza all'offesa,
spesso reciproca, nella vivacità di uno scontro agonistieo,
ed altra cosa, e ben diversa, è la totale rinuncia alla tute-
la della propria reputazione, prospettata dal ricorrente come indissociabile conseguenza della partecipazione, anche indi-
retta, a quell'attività sportiva ed a tutte le successive implicazioni.
Accettare tale conclusione significherebbe privare di ogni contenuto di concretezza l'art.50 G.P., ed estendere l'area della esclusione dell'antigiuridicità del fatto sino al punto da comprendere fatti e comportamenti che, lungi dal limitarsi comprimere l'esercizio di un diritto, ne escluderebbero ad-
dirittura l'esistenza --
Aggiungasi che non va confusa la rinuncia preventiva alla tutela della propria reputazione, non consentita, in tale.
forma assoluta ed indeterminata, dal nostro ordinamento,con
'accettazione della critica, implicita nel fatto di erigersi
-rappresentante di una società calcistica, in un determinate -5-
momento storico.
Ma la critica, in tanto può esser lecita, in quanto sia espressa nei limiti della continenza, intesa come proporzione,
moderazione, misura.
I giudici d'appello hanno escluso, condividendo le valutazioni del Tribunale di Milano, che le espressioni usate dall'imputa-
to, sia nella lettera pubblicata sul quotidiano "Il Giornale
Nuovo" il 6 dicembre 1982, che nelle interviste rilasciate
1.8 gennaio ed il 9 marzo 1983, erano state contenute in tali limiti : e tale valutazione, essendo immune da vizi logioi,
à insindacabile in questa sede.
Dalle considerazioni su esposte emerge che non hanno neppure fondamento il secondo, il terzo ed il quarto motive di ricorso e con i quali si è prospettata la possibilità di applicare l'art.152 opv. C.P.P. la esimente del consense dell'avente diritto, sia pure nei limiti consentiti dall'art
59 ultimo comma C.P., risolvendosi l'errore nel quale sarebbe incorso l'imputato nel ritenere così giustificata la sua con-
dotta in una inescusabile ignoranza della legge penale.
Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso è stata denunciata l'errata applicazione dell'art.12 Legge 8 febbraio 1948 n.47.=
Sostiene il ricorrente che, una volta estinto il reato, doveva essere revocata la condanna al pagamento della somma di lire
25 milioni in favore della parte offesa dal reato, trattandosi di una sanzione penale, sia pure di carattere accessorio. -6-
Il rilievo non può essere condiviso.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, la ripara-
zione pecuniaria prevista dall'art.12 Legge 8 febbraio 1948
n.47 è una sanzione di natura civilistica (cfr.sent. n.65
del 16 gennaio 1986).
La riparazione pecuniaria, prevista già, come tale, nel Co-
dice ZA (art. 38), rappresentava il compenso che, ad istanza della parte offesa dal reato, poteva essere liquidato dal giudice, a sua libera discrezione, per consentire il risarcimento integrale del danno : l'art. 7 del C.P.P. del 1913.
comprendeva tra i delitti che potevano "produrre azione civi-
le per riparazione pecuniaria " quelli contro l'onore della persona, anche se "non avevano cagionato danno".
Quella espressa previsione, ribadita anche nel successivo.
articolo 430, finiva per accogliere nel nostro sistema le istanze di quanti avevano propugnato la tutela immediata,nel giudizio, della persona offesa dal reato, consentendole una completa reitegrazione del suo diritto, indipendentemente -
dalla possibilità di conseguire il risarcimento del danno.
Rimaneva quindi assorbita nella possibilità di applicare una sanzione pecuniaria, a titolo di riparazione per il tor-
to subito, la risarcibilità del danno valutabile come danno patrimoniale indirette o soltanto come danno morale.
L'istituto, peraltro neppure sconosciuto in altre legislazioni
(basti considerare l'indirizzo prevalente del legislatore -7-
tedesco che privilegia, anche in leggi recenti, M aurita
Wila "Busse" quale sanzione a metà strada tra il risarcimento a la pena), è stato conservato nel vigente nostro ordinamento,
proprio nell'ottica di quella originaria previsione e per un reato, qual'è quello di diffamazione a mezzo stampa, nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione-
consentita dall'art.185 C.P., la tutela di tutti i possibili interessi civili dell'offeso, in quanto da quest'ultima pre-
visione normativa resta pur sempre esclusa la risarcibilità
dei danni di carattere indiretto e non immediato, pur se espi conservano la loro riferibilità alla condotta illecita del colpevole.
Non v'è dubbio, quindi, che anche nel vigente ordinamento
-positivo, la riparazione pecuniaria, pur avendo perduto gran parte della rilevanza che le veniva attribuita dalla diffic coltà di ammettere la risarcibilità del danno non patrimo-
niale, ha conservato il suo carattere saliente, di essere cioè una sanzione civile, rafforzativa della risarcibilità
del danno conseguente alla realizzazione di una fattispecie normativa a contenuto plurioffensivo, ed a questa strettamen-
to collegata.
Del resto, i parametri che, per il nostro legislatore, dovo-
no essere tenuti presenti dal giudice nel valutare se ri-
corrono le condizioni per accogliere quella specifica ri-
chiesta proposta dalla persona offesa dal reato di diffama- -8-
zione a mezzo stampa, riguardano tutti aspetti che indidono sulla possibilità concreta di graduare la sofferenza psichi-
ba del soggetto, destinatario degli effetti negativi conse-
guenti alla divulgazione di una notizia o di un giudizio pritico di disistima che, esorbitando dai limiti della li-
beità, offende il'altrui dignità morale s la gravità dell'of-
fesace la diffusione dello stampato, nella loro concorrente
_presenza, offrono all'interprete una gamma di valutazioni, a largo spettro, ma tutte convergenti verso quel risultato.
Il carattere civile della riparazione pecuniaria, indubita-
bile nella genesi storica dell'istituto, è stato conservato,
ed in tutta la sua originaria inegri tà, nella legge dell'8
febbraio 1948 n.47, tant'è vero che essa può essere chiesta
Halla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice ci-
vile, non essendo a quest'ultimo precluso di accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di re-
sponsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del delitto previsto dal 3° comma dell'art. 595 C.P., per trarne le conseguenti determinazioni in ordine alla liquidazione dei danni risarcibili, danni che, senza quella espressa previsione, non potrebbero rientrare nella tutela accordata
'art. 2043 C.C..=
D'altronde, è lo stesso contenuto dell'art.12 della Legge
18 febbraio 1948 n.47 a non considerare la riparazione pecu-
niaria un effetto penale della condanna per il reato di dif- -9-
famazione a mezzo stampa, non richiedendo quella norma, tra
i presupposti per la sua applicabilità, una sentenza pe-
Inale di condanna..
La soluzione opposta, propugnata dalla difesa del ricorrente,
finirebbe per attribuire alla iniziativa di una parte priva-
ta la possibilità di applicare una sanzione penale, non pre vista, come pena accessoria, dall'art.19 C.P. a consentirebbe ad un giudice privo di giurisdizione penale, qual'è quello.
civile, dir irrogarla ad in assenza di qualsiasi pronuncia penale di accertamento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità del colpevole : e non v'è chi non veda come tali conclusioni siano aberranti per il nostro ordina=
mento, costruito nel rispetto dell'autonomia funzionale di ciascuno dei sistemi che lo compongono.-
Il ricorso dev'essere rigettato e l'imputato va condannato alle spese del giudizio, nonchè al pagamento della somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle ammende, ed, infine,
al rimborso delle spese in favore di entrambe le costituite parti civili
- la S.p.A. JU e ON MP,
e liquidate in complessive lire 1.763.000, di cui lire un milione per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, al pagamento della somma di lire cinquecentomila (500.000) in favore della Cassa delle amment -10-
de, ed al rimborso delle spese in favore delle parti civili,
S.p.A.JU e ON MP, liquidate in comples-
sive lire un milione e settecentosessantatremila (1.763.000),
di cui lire un milione (1.000.000) per onorario.
Roma,li 13 aprile 1989.
IL CONSIGLIERE est.
Antlers IL PRESIDENTE
Heffaele Idy
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA oggi, 25 SET. 1989 Delfini dott Renato IL CANCELLIERE