Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2017, n. 39142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39142 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
39142-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DOMENICO CARCANO Dott. - Presidente - SENTENZA N.- Consigliere- 1376/2017- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N. 5832/2016 Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI Dott. Dott. NT CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NT N. IL 17/08/1969 avverso l'ordinanza n. 3355/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATA, del 15/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che ha dices to it rigento del ricorso;
RM B Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 15 ottobre 2015 il Magistrato di Sorveglianza di Macerata ha deciso plurime istanze di ottemperanza proposte dal detenuto CO TO (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen.), ai sensi dell'art. 35 bis comma ord.pen. (I. n. 354 del 1975 come modificata dal d.l. n. 146 del 2013/ I. n.10 del 2014). La decisione accoglie il reclamo per quanto riguarda le modalità del colloquio con i familiari programmato per il giorno 22 dicembre 2015 (con figli infradodicenni al di qua del vetro per l'intera ora ed adulti al di là del vetro) e lo rigetta nel resto (in riferimento alla natura permanente del diritto di realizzare il colloquio tali modalità, alla richiesta di acquisto di prodotti tipici tramite con l'amministrazione e alla fruizione di un particolare canale televisivo).
1.1 Va premesso, in fatto, che : a) con provvedimento emesso in data 2 ottobre 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Macerata aveva deciso su plurimi reclami ordinari proposti dal medesimo detenuto. Si era affermato in tale provvedimento: 1) il diritto, previa disapplicazione in tale parte - della circolare DAP del 28.4.2014, a tenere durante il colloquio i figli minori di anni 12 al di qua del vetro, con contestuale presenza, al di là del vetro divisorio, dell'altro familiare ammesso, per l'intera RM durata del colloquio;
2) il possibile acquisto di riviste per adulti;
3) la possibile fruizione di canali televisivi ulteriori rispetto al pacchetto RAI ed in particolare di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e LA7; b) le doglianze del detenuto, espresse con più atti di reclamo in ottemperanza, riguardano le modalità di programmazione e lo svolgimento dei colloqui con i familiari aventi diritto (istanza del 9.9.2015) evidenziando le resistenze dell'amministrazione sul punto, nonchè (con memoria del 6.10.2015) la limitazione dei programmi televisivi fruibili, non essendo stata inserita dal DAP nel pacchetto del digitale terrestre la emittente 'LO' (si chiede anche la fruizione di Mediaset Extra e Italia 2); c) vi è in atti anche atto di reclamo antecedente (del 16.6.2015) che concerne la scelta dei giorni in cui realizzare il colloquio con censurati interventi dell'amministrazione tesi a posticipare la data indicata dal detenuto;
d) infine, la richiesta di poter acquistare tramite 'sopravitto' alcuni prodotti tipici campani risulta, invece, formulata nel corso dell'udienza camerale del 15 ottobre 2015, così come la indicazione della data del 22 dicembre 2015 risulta, in tale contesto, quella prescelta dal detenuto per effettuare il colloquio di dicembre. 2 2. In motivazione, il Magistrato di Sorveglianza pur indicando l'oggetto della procedura in termini di «richiesta di ottemperanza» non compie riferimento alcuno ai contenuti del provvedimento divenuto irrevocabile (del 2.10.2014) e valuta in via diretta la fondatezza delle domande proposte. Si afferma, in particolare, che : a) la data del 22 dicembre 2015 indicata dal detenuto è tale da consentire all'Amministrazione di predisporre gli accorgimenti logistici al fine di rispettare - in tale occasione il divieto di incontro tra il CO e i soggetti appartenenti a diverso gruppo di socialità o al medesimo gruppo con cui il detenuto ha cercato illegittimamente di comunicare. Si precisa che tali condizioni dovranno essere verificate 'volta per volta' non potendosi ritenere il CO titolare un permesso 'permanente'; b) l'acquisto di prodotti tipici o comunque ulteriori rispetto a quelli forniti (sopravitto) è rimesso esclusivamente alla Amministrazione, nei limiti del possibile;
c) la richiesta di inserimento nei canali oggetti di ricezione della emittente LO è respinta, non trattandosi di network a carattere nazionale e potendo verificarsi tramite il medesimo la incosapevole diffusione di messaggi.
3. Avverso detta ordinanza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione - con personale sottoscrizione - CO TO, deducendo erronea applicazione RMT di legge. Nell'atto si impugna: a) la parte sfavorevole della decisione in tema di modalità di esecuzione dei colloqui, nella parte in cui si esclude che il diritto riconosciuto al CO di tenere i figli minori al di qua del vetro abbia natura permanente. La necessità di riproporre domanda, sottoposta alla discrezionalità dell'amministra- zione, tende in tesi a vanificare il contenuto della decisione di cui era stata chiesta l'ottemperanza; b) la decisione di rigetto in punto di ricezione dei prodotti alimentari 'tipici' nel pacco spedito dai familiari;
c) la decisione di rigetto in punto di inserimento nei canali consentiti della emittente LO TV (sul punto si ricollega la doglianza alla necessità di tutela di particolari esigenze relative alla sfera della sessualità).
4. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione al primo dei punti di doglianza esposti, rappresentato dalle modalità di esecuzione dei colloqui con i familiari aventi diritto.
4.1 Vanno poste in premessa alcune considerazioni in diritto circa i caratteri del particolare giudizio di ottemperanza, introdotto dal legislatore del 2013 (d.l. n.146) nel corpo del novellato articolo 35 bis ord.pen. e mutuato dal giudizio amministrativo . 3 Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare in precedenti arresti (tra cui Sez. I n. 41839 del 25.2.2016, ric. Attanasio, non massimata) che il giudizio di ottemperanza presuppone «la mancata esecuzione, da parte dell' Amministrazione, del provvedimento giurisdizionale non più soggetto ad impugnazione» e dunque si ricollega funzionalmente al giudizio di cognizione, come tendenziale prosecuzione del medesimo (l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, nell'ambito del quadro procedurale da questi esaminato;
così, tra le molte, Cons. di Stato sez. IV n. 4432 del 31.8.2005).
4.2 Lì dove si verta in procedura di ottemperanza, pertanto, è opportuno precisare che, come si è già precisato in alcuni arresti di questa Corte: a) legittimato attivo (il testo della disposizione adopera il termine interessato o suo difensore munito di procura speciale) è, di regola, esclusivamente il soggetto nei cui confronti risulta emesso il provvedimento favorevole ( di accertamento della posizione giuridica tutelabile), tranne la limitata ipotesi del soggetto 'portatore di una situazione di vantaggio in ordine al provvedimento annullato', purchè il giudicato abbia ad oggetto l'annullamento di un provvedimento RM amministrativo indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità di destinatari abbia un contenuto inscindibile, ovvero di un atto collettivo che, parimenti, non può essere ritenuto esistente per taluni o inesistente per altri (in tal senso TAR Milano del 9.10.2015; TAR Cagliari del 19.4.2012); b) l'oggetto della domanda non può essere diverso rispetto a quello della «piena esecuzione» della decisione favorevole emessa in sede di cognizione, con tutti i limiti di petitum che da ciò deriva (sul punto, v. già Sez. I n. 2310 del 2017, ric. Attanasio, non massimata), sicchè eventuali domande aggiuntive o ulteriori non possono trovare ingresso in tale tipologia di giudizio e vanno trattate, se del caso, in via separata (come nuove istanze di tutela ai sensi dell'art. 69 co.6 lett. be 35 bis co.1 ord.pen.) ; c) la decisione favorevole al reclamante divenuta irrevocabile fa stato tra le parti (ai sensi dell'art. 2909 cod.civ.) anche lì dove risulti, nei contenuti, difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale sul tema trattato ed il Magistrato di Sorveglianza, adito ai sensi dell'art. 35 bis co.5 e co.6, è tenuto esclusivamente a constatare il presupposto in fatto rappresentato dalla «mancata esecuzione>> del provvedimento, non essendo più sindacabile il contenuto della decisione di cui si chiede l'ottemperanza (in tal senso già Sez. I n. 1124 del 2017 ric. Attanasio, non massimata, nonchè Sez. I n. 22926 del 2017 ric. Chiovaro). Il potere attribuito dal legislatore, al fine di garantire la corretta, tempestiva e piena esecuzione delle decisioni giurisdizionali più soggette adnon 4 impugnazione, vede infatti come essenziale il soddisfacimento concreto del diritto previamente accertato, essendo consentita esclusivamente la verifica di un eventuale 'programma attuativo' predisposto dall'amministrazione, sempre che tale programma non comporti una obiettiva diminuzione della effettività della tutela accordata (è altresi' prevista, in caso di renitenza dell' amministrazione, la nomina di un commissario ad acta).
4.3 Il legislatore interno, in effetti, nel quadro del rafforzamento complessivo degli strumenti di tutela dei diritti soggettivi spettanti ai soggetti sottoposti alla esecuzione della pena (successivo alla nota decisione emessa dalla Corte Edu nel caso RE ed altri) ha pienamente raccolto la sollecitazione contenuta nella decisione emessa dalla Corte Costituzionale n. 279 del 2013, ove si era - tra l'altro ribadito, in punto di necessaria effettività della tutela, quanto segue : - [.. è inoltre necessario che, a garanzia della preminenza dei principi costituzionali ai quali conformarsi l'esecuzione della pena, gli interventi deve dell'amministrazione penitenziaria si trovino inseriti in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale. Vengono in considerazione al riguardo le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela dei diritti del detenuto: per un verso, infatti, alle disposizioni impartite, nel corso del trattamento, dal RM magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 69, comma 5, dell'ordinamento penitenziario, è stata riconosciuta natura di «prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue» (sent. n. 266 del 2009); per altro verso, si è più di recente affermato che «le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all'art. 14-ter ord. pen., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria o di altre autorità» (sent. n. 135 del 2013). Sono perciò superate le incertezze espresse, sia dalla Corte di Strasburgo, sia dai rimettenti, sull'effettività di tali decisioni, e dunque sulla loro capacità di porre fine a condizioni detentive intollerabili;
tuttavia, anche per dare compiuta attuazione alle prescrizioni della sentenza RE, il legislatore, per porre termine a residue ambiguità dell'ordinamento penitenziario, dovrebbe completare il sistema apprestando idonei strumenti esecutivi in modo da rendere certa l'ottemperanza dell'amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza.. ].
5. Ciò posto, la decisione impugnata muove da una erronea impostazione in diritto, atteso che non esamina con la dovuta precisione i contenuti del giudicato intervenuto tra le parti (neanche rievocati, come si è detto, nel provvedimento). 5 In particolare, va osservato che la pronunzia favorevole, ottenuta dal CO, relativa alle modalità di programmazione ed esecuzione dei colloqui stabilisce in modo inequivoco che : a) i giorni alla settimana in cui effettuare i colloqui vanno selezionati dall'Amministrazione in sei (e non in tre) si da garantire al singolo detenuto un più ampio margine di scelta;
b) i colloqui con figli minori di anni 12 devono consentire la presenza di costoro al di qua del vetro divisorio e la contestuale presenza nella sala degli altri familiari. Tale essendo il contenuto essenziale della decisione irrevocabile, non è esplicitata in modo chiaro nel provvedimento impugnato la ragione per cui il - diritto così riconosciuto al CO non possa ritenersi «permanente», almeno sino a (eventuale) modifica della normativa primaria. In particolare, non appare congruamente esplicitato il punto relativo alla necessità per il detenuto di riproporre, volta per volta, la domanda di fruizione di colloquio con le modalità prima richiamate. La necessità di indicazione preventiva del giorno di esecuzione (tra quelli indicati dall' amministrazione secondo la sequenza imposta dal provvedimento irrevocabile) può infatti rispondere ad esigenze organizzative dell' Istituto ma non può farsi discendere da tale necessità altra conseguenza. In particolare non appare consentita alcuna restrizione della facoltà di realizzare Ry it colloquio con presenza dei minori infradodicenni al di qua del vetro e contestuale presenza in saletta degli altri familiari. Sul punto appare, pertanto necessario disporre l'annullamento della ordinanza con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Macerata.
5.1 Nessuna statuizione era invece dovuta in rapporto alle domande ulteriori, irritualmente inserite dal CO nel procedimento di ottemperanza (canali aggiuntivi e alimenti tipici). In effetti, quanto ai canali TV il provvedimento emesso in cognizione si limitava ad imporre la visione di altri canali nazionali quali Canale 5, Italia 1, Rete 5 e La 7; la domanda, in chiave di ottemperanza, puntava alla modifica in melius di tale provvedimento ed era dunque inammissibile (lì dove risulta rigettata). Quanto ai prodotti tipici da acquistare o ricevere dall'esterno, ciò non aveva formato oggetto della decisione emessa in cognizione e, pertanto, l'istanza non poteva essere introdotta in una procedura esecutiva di ottemperanza.
P.Q.M.
6 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Macerata. Così deciso il 13 aprile 2017 11 PrIl Presidente Il Consigliere estensore Raffaello Magi Domenico,Carcano погода DEPOSITATA IN CANCELLERIA [1.1 AGO 2017 IL CANCELLERE O E N N S A Pietro Di Med 7