CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/08/2023, n. 36204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36204 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: D'LI AT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36204 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/03/2023, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di D'LI AT avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen. emesso in data 16/02/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ai reati di cui agli artt. 8 d.lgs 74/2000 e 374-bis cocl.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'NO AT, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo(deduce violazione degli artt. 8, 9 e 12-bis d.lgs 74/2000. Argomenta che i Giudici del riesame avevano ritenuto ininfluenti le argomentazioni difensive tese a rimarcare l'insussistenza del fUMUS del delitto di cui all'art. 374-bis cod.pen., in quanto, ritenuto granitico il quadro indiziario del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, avevano affermato, erroneamente, che non opererebbe la causa di esclusione del concorso nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs 74/2000 e che, in fatto, era stato contestato al D'NO il concorso nel reato di emissione per fattura inesistente. Diversamente, secondo il principio affermato da Sez 3 n. 20551/2022, trovava applicazione il disposto dell'art. 9 d.lgs 74/2000 e la confisca non poteva essere disposta sud beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture stesse, essendo confiscabile solo il prezzo del reato, ossia l'eventuale compenso che l'emittente abbia percepito per l'emissione delle fatture;
nel caso di specie, essendo contestato solo il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 alla sola rappresentante della società che aveva emesso la fattura non poteva essere disposto il sequestro del presunto profitto del reato correlato i ma non contestato / di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000. Con il secondo motivo/ deduce erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di assoluta illogicità della motivazione. Argomenta che il sequestro era stato adottato a fini impeditivi e si era contestato nei motivi scritti ex art. 324, comma 4, cod.proc.pen. il vincolo di strumentalità con i reati di cui ai capi 3) e 4) della imputazione cautelare;
i Giudici del riesame erroneamente avevano affermato che i due orologi in sequestro costituivano il profitto del reato tributario di cui all'art. 8 d.gs 74/2000, in quanto, il provento del reato descritto dall'art. 12-bis clIgs 74/2000, è limitato al risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione. 2 Con il terzo motivo deduce illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale del riesame aveva espresso una motivazione palesemente illogica nella parte in cui aveva evidenziato che la misura cautelare reale era legittima in quanto finalizzata ad evitare la circolazione del bene,, in quanto la rivendita degli orologi in sequestro sarebbe del tutto legittima perché acquistati con provviste di denaro di provenienza lecita. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base ai disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valuta2:ione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945; Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01). Nella specie, il Tribunale, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, nel ritenere sussistente il fumus del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 3) dell'imputazione cautelare, ha rimarcato, in aderenza alle risultanze istruttorie, che la fattura avente ad oggetto i due orologi Rolex di cui all'imputazione risultava emessa dalla società Monetti s.r.l. e che l'acquirente veniva indicato in fattura nella società bulgara QI Ltd, mentre, in realtà, l'effettivo acquirente andava individuato nell'indagato; lo scopo della intestazione fittizia della fattura era quello di evadere l'imposta reíativa al valore aggiunto;
emergeva, 3 quindi, che la fattura era stata emessa per operazione soggettivamente inesistente, essendo l'effettivo acquirente persona diversa da quella indicata in fattura. Nè coglie nel senso la dedotta violazione dell'art. 9 d.lgs 74/2000, in quanto, come rimarcato dal Tribunale, D'IO AT non risulta socio della QI Ltd i nè gli è stato contestato del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, ma concorre ex art. 110 cod.pen. nel reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, quale istigatore della condotta materialmente posta in essere dalla società Monetti s.r.l. Va, infatti, ricordato che costituisce principio di diritto consolidato che, in tema di reati tributari, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (Sez.3, n. 51468 del 18/06/2018, Rv. 274208 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il sequestro in esame è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen. e, quindi, si tratta di un sequestro impeditivo, e non di un sequestro finalizzato alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, cod.proc.pen.; pertanto, non coglie nel segno la dedotta violazione dell'art. 12-bis d. Igs 74/2000, che disciplina, invece, la confisca tributaria. Va, poi, ricordato che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, pur non estendendosi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale, sicché il limite dell'oggetto del sequestro preventivo è costituito dal rapporto di pertinenza al reato della "res" sottoposta a misura cautelare reale (Sez.3, n.9149 del 17/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.266454 - 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 - dep. 18/06/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez. 3, n. 2048 del 03/05/1996, Rv. 205823 - 01). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la c:onnessione tra l'illecito e il denaro sottoposto al vincolo cautelare reale con specifica motivazione iritenendo gli orologi beni costituenti il prodotto del delitto contestato (come chiarito da questa Corte regolatrice, " il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il 4 colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita", Sez. U del 03/07/1996, n. 9149, Chabni Rv. 205707). La censura proposta, pertanto, risulta manifestamente infondata e, peraltro, anche generica, in quanto non correlata al thema decidendum. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione! apparente, ma non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Nella specie, si prospetta proprio un vizio logico della motivazione e, pertanto, alla luce del principio di diritto suesposto, la censura è inammissibile. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36204 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/03/2023, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di D'LI AT avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen. emesso in data 16/02/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ai reati di cui agli artt. 8 d.lgs 74/2000 e 374-bis cocl.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'NO AT, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo(deduce violazione degli artt. 8, 9 e 12-bis d.lgs 74/2000. Argomenta che i Giudici del riesame avevano ritenuto ininfluenti le argomentazioni difensive tese a rimarcare l'insussistenza del fUMUS del delitto di cui all'art. 374-bis cod.pen., in quanto, ritenuto granitico il quadro indiziario del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, avevano affermato, erroneamente, che non opererebbe la causa di esclusione del concorso nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs 74/2000 e che, in fatto, era stato contestato al D'NO il concorso nel reato di emissione per fattura inesistente. Diversamente, secondo il principio affermato da Sez 3 n. 20551/2022, trovava applicazione il disposto dell'art. 9 d.lgs 74/2000 e la confisca non poteva essere disposta sud beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture stesse, essendo confiscabile solo il prezzo del reato, ossia l'eventuale compenso che l'emittente abbia percepito per l'emissione delle fatture;
nel caso di specie, essendo contestato solo il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 alla sola rappresentante della società che aveva emesso la fattura non poteva essere disposto il sequestro del presunto profitto del reato correlato i ma non contestato / di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000. Con il secondo motivo/ deduce erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di assoluta illogicità della motivazione. Argomenta che il sequestro era stato adottato a fini impeditivi e si era contestato nei motivi scritti ex art. 324, comma 4, cod.proc.pen. il vincolo di strumentalità con i reati di cui ai capi 3) e 4) della imputazione cautelare;
i Giudici del riesame erroneamente avevano affermato che i due orologi in sequestro costituivano il profitto del reato tributario di cui all'art. 8 d.gs 74/2000, in quanto, il provento del reato descritto dall'art. 12-bis clIgs 74/2000, è limitato al risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione. 2 Con il terzo motivo deduce illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale del riesame aveva espresso una motivazione palesemente illogica nella parte in cui aveva evidenziato che la misura cautelare reale era legittima in quanto finalizzata ad evitare la circolazione del bene,, in quanto la rivendita degli orologi in sequestro sarebbe del tutto legittima perché acquistati con provviste di denaro di provenienza lecita. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base ai disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valuta2:ione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945; Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01). Nella specie, il Tribunale, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, nel ritenere sussistente il fumus del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 contestato al capo 3) dell'imputazione cautelare, ha rimarcato, in aderenza alle risultanze istruttorie, che la fattura avente ad oggetto i due orologi Rolex di cui all'imputazione risultava emessa dalla società Monetti s.r.l. e che l'acquirente veniva indicato in fattura nella società bulgara QI Ltd, mentre, in realtà, l'effettivo acquirente andava individuato nell'indagato; lo scopo della intestazione fittizia della fattura era quello di evadere l'imposta reíativa al valore aggiunto;
emergeva, 3 quindi, che la fattura era stata emessa per operazione soggettivamente inesistente, essendo l'effettivo acquirente persona diversa da quella indicata in fattura. Nè coglie nel senso la dedotta violazione dell'art. 9 d.lgs 74/2000, in quanto, come rimarcato dal Tribunale, D'IO AT non risulta socio della QI Ltd i nè gli è stato contestato del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, ma concorre ex art. 110 cod.pen. nel reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, quale istigatore della condotta materialmente posta in essere dalla società Monetti s.r.l. Va, infatti, ricordato che costituisce principio di diritto consolidato che, in tema di reati tributari, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (Sez.3, n. 51468 del 18/06/2018, Rv. 274208 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il sequestro in esame è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen. e, quindi, si tratta di un sequestro impeditivo, e non di un sequestro finalizzato alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, cod.proc.pen.; pertanto, non coglie nel segno la dedotta violazione dell'art. 12-bis d. Igs 74/2000, che disciplina, invece, la confisca tributaria. Va, poi, ricordato che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, pur non estendendosi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale, sicché il limite dell'oggetto del sequestro preventivo è costituito dal rapporto di pertinenza al reato della "res" sottoposta a misura cautelare reale (Sez.3, n.9149 del 17/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.266454 - 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 - dep. 18/06/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez. 3, n. 2048 del 03/05/1996, Rv. 205823 - 01). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la c:onnessione tra l'illecito e il denaro sottoposto al vincolo cautelare reale con specifica motivazione iritenendo gli orologi beni costituenti il prodotto del delitto contestato (come chiarito da questa Corte regolatrice, " il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il 4 colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita", Sez. U del 03/07/1996, n. 9149, Chabni Rv. 205707). La censura proposta, pertanto, risulta manifestamente infondata e, peraltro, anche generica, in quanto non correlata al thema decidendum. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione! apparente, ma non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Nella specie, si prospetta proprio un vizio logico della motivazione e, pertanto, alla luce del principio di diritto suesposto, la censura è inammissibile. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/06/2023