Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 1
In tema di edilizia residenziale pubblica, ai fini della successione nel rapporto in caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, la prescrizione della "conoscibilità" della convivenza dell'istante, attraverso le registrazioni anagrafiche o, alternativamente, la comunicazione diretta all'ente gestore, posta dalla deliberazione n. III/2024 del 26 marzo 1985 del Consiglio regionale della Lombardia, costituente regolamento delegato dalla legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, fissa un requisito di apparenza esterna, e di conoscibilità da parte dell'ente gestore, della detta convivenza con l'assegnatario non in contrasto con la legge di delega, la quale evidenzia la necessità che sia reso possibile un accertamento della stabilità ed effettività della convivenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10575 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato FRANCESCO STORACE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO RUGGERINI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ALER AZIENDA LOMBARDA DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI MANTOVA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 362/99 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 20/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RUGGERINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.05.1998 il Pretore di Mantova, adito da PA AM in opposizione al provvedimento di rilascio emesso nei suoi confronti dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, riconobbe il diritto dell'istante alla continuazione del rapporto di assegnazione dell'alloggio quale subentrante al padre assegnatario dopo il decesso di quest'ultimo.
Appellante l'Azienda, il Tribunale della stessa città, con sentenza emessa 20.07.1999, negò invece tale diritto. Il Tribunale, muovendo dall'accertata situazione di fatto, che lo AM, uscito da tempo, e per matrimonio, dalla famiglia originaria, aveva ripreso a vivere con il padre "non più di due o tre mesi prima" del decesso di questo, allorché, nell'ambito di un procedimento di separazione dei coniugi, era stato autorizzato a vivere separato dalla moglie, ritenne che difettassero in capo alla AM entrambi i requisiti necessari: sia quello della stabile convivenza con l'assegnatario per il periodo previsto dalla legge della Regione Lombardia n. 91 del 1983, come modificata dalle leggi successive (da ultimo la l. n. 28 del 1990), sia l'altro della conoscibilità della convivenza, attraverso le registrazioni anagrafiche o la comunicazione diretta all'ente gestore, richiesto dalla deliberazione del consiglio regionale n. 3^/2024 del 26.03.1985 - che della suddetta legge regionale costituiva regolamento delegato e per il quale, contro le richieste di disapplicazione avanzate dell'opponente, era da escludere ogni contrasto con la legge stessa.
Avverso la sentenza, lo AM ha proposto ricorso per Cassazione. L'ente intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DALLA DECISIONE Il ricorrente ha formulato e svolto tre motivi di cassazione denunciando:
con il primo motivo, "la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 4" della legge regionale n. 91 del 1983, in relazione all'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale" sul punto della individuazione dell'effettivo contenuto della delega per il regolamento, contenuta in detta norma, in relazione ai requisiti temporali della convivenza quale condizione per il "subentro". con il secondo motivo, "l'omessa motivazione sul punto decisivo costituito dall'applicabilità nella fattispecie della deliberazione del consiglio regionale nonché sul punto della disapplicazione della stessa che non costituiva regolamento in quanto non proveniente dal Presidente della Giunta regionale, come prescritto dall'art. 121 della Costituzione". Con il terzo motivo, "la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 223/89 e dell'art. 2 comma 3^ e 14 della legge regionale n. 91
del 1983" in relazione al mancato rilievo, da parte del tribunale, dell'ulteriore profilo di illegittimità della deliberazione del consiglio regionale conseguente alla sostituzione del requisito della convivenza con l'altro della residenza anagrafica. In tutta evidenza il primo motivo attiene a quella parte della decisione impugnata nella quale il tribunale ha escluso che lo AM avesse diritto al subentro "per difetto del requisito della stabilità della convivenza": quel periodo non inferiore a tre anni fissato dalla delibera consiliare n. 111/2024 del 26.03.1985 in relazione al quale, per il caso di specie (risultando la convivenza dello AM iniziata solo da due o tre mesi prima del decesso dell'assegnatario), il tribunale ha ritenuto "superfluo verificare in concreto se tale specifica disposizione regolamentare, che fissa in tre anni il periodo di previa convivenza utile ai fini del subentro, costituisca limite contrario allo spirito e alla lettera della legge di delega".
Con la sentenza n. 1029 del 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno dato soluzione al quesito nel senso ora indicato dal ricorrente.
Si legge in tale pronuncia che, "dal combinato disposto del comma terzo dell'art. 2 e dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia n. 91 del 1983 si evince chiaramente che per figli legittimi, conviventi con il genitore assegnatario dell'alloggio, non è necessario un periodo minimo di convivenza, periodo che, invece è previsto in due anni (così modificato detto periodo dalla legge regionale n. 92 del 1982) per i discendenti in genere;
si evince altresì che i figli legittimi 'subentrano', senza quindi possibilità di sindacato da parte dell'Iacp, nella conduzione dell'appartamento, allegando il proprio diritto a rimanere nell'immobile al momento del decesso del precedente assegnatario a causa della convivenza e facendo in tal modo valere la pretesa a succedere al proprio genitore nel rapporto di locazione, sulla falsariga, peraltro, dell'art. 6 della legge 27.07.1978 n. 392, che al primo comma recita 'in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi".
Il richiamo a tali principi giuridici non giova pero' al ricorrente, non risultando meritevoli di accoglimento gli altri motivi. Il secondo motivo, attinente a quei profili di illegittimità del regolamento delegato che il ricorrente ha indicato nella mancata "promulgazione" ad opera del Presidente della Giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 121 della Costituzione, è, infatti, privo di fondamento.
Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1983 demandava al consiglio regionale l'approvazione dei "criteri per la disciplina dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell'ospitalità temporanea". Alla individuazione di tali criteri il consiglio regionale ha poi provveduto con la richiamata deliberazione del 26.03.1985. E ciò soddisfa le prescrizioni della delega e rende validamente posti i criteri approvati (salvo, s'intende, che non contrastino con la legge), sicché non assume alcun rilievo la promulgazione ad opera del presidente della giunta che la norma costituzionale dell'art. 121 prevede per i regolamenti regionali. Non si configura dunque un vizio formale che, in termini di illegittimità del regolamento, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito alla disapplicazione dell'atto deliberativo in questione. Infondato è anche il terzo motivo.
Il tribunale ha ben posto in rilievo come fosse già evidenziata dalla legge la necessità che fosse reso possibile un accertamento della stabilità ed effettività della convivenza, correttamente ritenendo, poi, che la prescrizione (regolamentare) di forme attraverso le quali detta necessità potesse essere soddisfatta non contrastava con la legge regionale, che anzi la prescrizione stessa costituiva "una corretta e doverosa articolazione e precisazione dei criteri di individuazione dei presupposti per l'applicazione concreta della disciplina dei subentri".
È corretto dunque affermare che la prescrizione regolamentare di un requisito di apparenza esterna della convivenza e di conoscibilità da parte dell'ente in nessun modo si ponga in contrasto con la legge regionale 91/1983.
Ciò posto, l'attività di comunicazione diretta all'ente gestore (della situazione di convivenza, tanto più necessaria se questa, come nel caso di specie, pur riguardante uno dei figli legittimi subentranti ope legis, abbia avuto in precedenza una soluzione di continuità) è posta in alternativa - come il tribunale ha rilevato - alla ufficializzazione anagrafica, anche questa considerata come forma di apparenza esterna, sicché non può dirsi che la deliberazione consiliare abbia introdotto un requisito (la residenza anagrafica) non richiesto dalla legge regionale (la quale altro non richiede che la convivenza come situazione di fatto). Sulla base di tali premesse, appare rilevante e decisivo che il tribunale abbia accertato come "incontestata e documentata" la circostanza che lo AM non avesse mai "prima del decesso del padre, palesato ufficialmente all'ente gestore la propria abitazione con l'assegnatario, ne' con un atto di comunicazione valido erga omnes (cambiamento di residenza) ne' con una comunicazione diretta", così come risulta corretto, alla stregua delle norme richiamate, che lo stesso tribunale abbia ritenuto, sotto tale profilo della non conoscibilità della convivenza da parte dell'ente gestore, "non integrato il diritto al subentro".
Il ricorso va dunque rigettato.
Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003