Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di pace, ritenuta giustificata la mancata comparizione delle parti, rinvii la causa, non all'udienza immediatamente successiva secondo le tabelle dell'ufficio, ma ad altra e diversa udienza, il differimento deve essere comunicato alle parti ad opera della cancelleria, sia pure senza necessità di rispettare specifiche formalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8584 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ORAZIO LAGOTETA, difeso dall'avvocato IO LT, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di TORRE ANNUNZIATA, emessa e depositata il 12/01/99 (R.G. 390/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 11.2.1997 l'avv. Mario Afeltra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 826.936 ed accessori emesso dal giudice di pace di Torre Annunziata il 19.11.1996 su ricorso dell'ENEL in base a fatture insolute di fornitura di energia elettrica effettuata nell'immobile terraneo sito in Gragnano alla via Castellammare 126 condotto in locazione dalla sezione di Gragnano del Partito Popolare Italiano. Deduceva l'opponente la mancanza della sua legittimazione passiva, per avere egli stipulato in data 29.6.1994 il contratto di fornitura nella sua qualità di responsabile pro tempore del menzionato partito e per avere dismesso tale carica nello stesso anno.
L'ENEL, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il giudice adito, con sentenza del 12.1.1999, rigettava l'opposizione, rilevando che risultava provato che le fatture di pagamento riflettevano il periodo in cui era in carica l'opponente. Per la cassazione della decisione ricorre l'Afeltra, esponendo cinque motivi.
Nessuna difesa ha svolto l'ENEL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 101 cpc e 82-115 disp. att. c.p.c., si assume che l'omessa comunicazione alle parti costituite e non comparse dell'udienza di rinvio del 27.3.98 comporti violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto tali, determinanti la nullità dei conseguenti atti di giudizio, ivi compresa la sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 309 c.p.c., si assume che alla precedente udienza del 30.1.1998 il g.d.p., invece di rinviare la causa a sensi e per gli effetti dell'art. 309 cpc, rinviò la causa all'udienza del 27.3.98, ritenendo giustificata la mancata comparizione delle parti in base a notizia "aliunde" assunta circa l'astensione degli avvocati dalle udienze, senza che fosse stata assunta a verbale la dichiarazione dei difensori di volersi effettivamente avvalere del relativo diritto. Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2724 c.c., si censura il punto della decisione che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per l'obbligazione assunta nei confronti dell'ENEL, e si sostiene che tale ente avrebbe dovuto previamente escutere il fondo comune del P.P.I., atteso che aveva avuto comunicazione da parte del ricorrente di aver dismesso la relativa carica di rappresentante del partito, perché passata ad altri;
si censura, altresì, la mancata ammissione della prova testimoniale articolata dal ricorrente sul presupposto che la medesima fosse contraddetta dal contenuto della missiva inviata alla controparte in data 21.12.94 e si sostiene che, sussistendo un principio di prova scritta, la medesima andava, comunque, ammessa.
Con il quinto motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza perché emessa nei confronti di soggetto non legittimato e cioè la spa ENEL - zona di torre Annunziata - anziché ENEL spa - sede di Roma soggetto costituitosi in giudizio.
Pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, ivi compresa quella dell'intestazione della sentenza a un soggetto diverso da quello costituitosi in giudizio (ENEL zona di Torre Annunziata - anziché ENEL spa), è la dedotta violazione del diritto di difesa per violazione del principio del contraddittorio, causata dall'omessa comunicazione alle parti costituite dell'udienza a cui fu rinviata la causa a seguito dell'astensione degli avvocati dalle udienze.
In linea di stretto diritto, stante la regolare costituzione delle parti, il giudice di pace, una volta ritenuta giustificata la mancata comparizione delle parti all'udienza del 30.1.98, avrebbe dovuto rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva secondo la tabella d'ufficio, senza necessità di ulteriori incombenze da parte della cancelleria per assicurare la regolare prosecuzione del giudizio;
avendo, invece, rinviato la causa ad un'udienza diversa da quella immediatamente successiva indicata nella tabella, il differimento doveva essere comunicato alle parti ad opera della cancelleria (artt. 54, 56 e 57 disp. att. c.p.c.), sia pure senza necessità di rispettare specifiche formalità (cfr. Cass. civ. 29.11.1986 n. 7074). Vero è che per la particolare struttura del processo davanti al giudice di pace, dottrina e giurisprudenza tendono a riconoscere una semplificazione del procedimento davanti al giudice minore;
tuttavia, anche nel giudizio allo stato degli atti, il diritto di difesa deve intendersi violato quando l'inosservanza delle regole processuali pone una delle parti in posizione di svantaggio rispetto all'altra. Tale è la situazione processuale venutasi a cerare per la mancata comunicazione al difensore dell'opponente dell'udienza di rinvio, giacché l'assenza di questo in tale udienza ha reso possibile il passaggio della causa alla fase decisionale, anziché sollecitare il giudice di pace sull'individuazione delle ragioni di tale assenza e porvi rimedio.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pace di Torre Annunziata, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002