Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8584
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Sentenza 14 giugno 2002

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Nel caso in cui il giudice di pace, ritenuta giustificata la mancata comparizione delle parti, rinvii la causa, non all'udienza immediatamente successiva secondo le tabelle dell'ufficio, ma ad altra e diversa udienza, il differimento deve essere comunicato alle parti ad opera della cancelleria, sia pure senza necessità di rispettare specifiche formalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8584
    Data del deposito : 14 giugno 2002

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