Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5071
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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La controversia se una causa, appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito deve esser trattata con il rito ordinario o speciale, non attiene alla competenza, ma al rito, oltre che alla ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, e, pertanto, non è ammissibile il regolamento di competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5071
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5071
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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