Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
La controversia se una causa, appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito deve esser trattata con il rito ordinario o speciale, non attiene alla competenza, ma al rito, oltre che alla ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, e, pertanto, non è ammissibile il regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
ru REPUBBLIC5071 /0 1 IN NOME DEL PO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE de competent Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente - R.G.N. 13458/99 Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Cron. 10835 Consigliere Rep. 1783 Dott. Vincenzo SALLUZZO Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 01 /12/00 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFF SENTEN ZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti 3000 NO ER, elettivamente domiciliato in ROMA ppp 2001 ECANVEL VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, difeso LORENZO CORTE SUPPEMA DICASSAZIONE UBIC OVE TOZZI, giusta delega in atti%;B Richiesta copia studio
- ricorrente -
dal Sig. 3000 per diritti (. contro 2001 il IL CANCELLIENE PUNTA ALA PROMOZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASCAZIONE UFFICIO COPIE LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell 'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. Ne 2000 GIUSEPPE SALEMI che la difende anche disgiuntamente per diritti 3000 ' 1958 all'avvocato UMBERTO GULINA, giusta delega in atti;
il IL CANCELLIERE -1- - resistente CORTE SI ENA DI CASSAZIONE avversO la sentenza n. 325/99 del Pretore di GROSSETO Richiesta copia studio in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 18/05/99 dal Sig. SAKEMI 3.002 e depositata il 22/05/99 (R.G. 920/97); per diritti 11 0.7/6+44-2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di I CANCELLIERE consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha chiesto si LIRE 1500 dichiari la competenza del Tribunale di Grosseto, con CANCE le ulteriori statuizioni di legge. D495027 D495032 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Punta Ala Promozione Sviluppo Immobiliare S.r.l. con atto notificato il 25 ottobre 1996 intimava licenza per finita locazione nei ER TI in ordine аconfronti del dott. due contratti di locazione conclusi tra le parti. Il dott. TI si costituiva sostenendo che le locazioni erano funzionalmente collegate al rapporto continuativo di prestazione d'opera che egli, quale medico, aveva con la società istante. Il Pretore di Grosseto, con ordinanza in data giugno 1997, disponeva il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, a norma dell'art. 426 c.p.c. Quindi, con sentenza del 22 maggio 1999, per materia deldichiarava l'incompetenza pretore del lavorc, la causa appartenendo alla competenza del pretore al quale è assegnata la trattazione degli affari civili presso la Pretura circondariale di Grosseto>>. Avverso questa sentenza il dott. TI ha proposto ricorso per regolamento di competenza caso di specie il rapporto fradeducendo che nel parti era da qualificarsi di collaborazione inconcretantesi una prestazione di opera continuativa e coordinata. La Punta Ala Promozione 3 r e Sviluppo Immobiliare S.p.a. ha depositato una scrittura difensiva con la quale ha chiesto rigettare il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Grosseto. Il P.M. ha concluso per la declaratoria del Tribunale di Grosseto. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza del Pretore di Grosseto, regolamento di competenza, impugnata con il dichiara l'incompetenza per materia del Pretore del lavoro, la causa appartenendo alla competenza del Pretore al quale è assegnata la trattazione degli affari civili presso la Pretura circondariale di Grosseto>>. Tale essendo il contenuto della decisione, il proposto regolamento di competenza inammissibile, poiché la questione sottoposta all'esame della Corte non costituisce questione di competenza. le sezioni Unite di questa Corte, confermando più volte espresso nella 1'indirizzo di legittimità (Cass. 7 febbraio giurisprudenza 1994, n. 1238; 1 agosto 1997, n. 7154; 21 maggio 1997, n. 4527; giugno 1998, n. 5396), con sentenza del 28 settembre 2000, n. 1045 hanno 4 r affermato che quando il contrasto verte ... sulla natura della controversia e cioè se la stessa sia soggetta о meno al rito del lavoro, si pone un problema non già di competenza, ma di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale per pacifica giurisprudenza, non è ammissibile il regolamento di competenza>>. Nel caso di specie si controverte se la causa debba essere decisa dal Pretore di Grosseto quale giudice del lavoro ovvero dallo stesso Pretore di Grosseto al quale è assegnata la trattazione degli affari civili. Risulta evidente che non si tratta di una questione di competenza, poiché la Corte, competenza per territorio, siferma restando la troverebbe a pronunziare, unicamente, su una questione di rito applicabile, non deducibile con il regolamento di competenza. Non muta i termini della questione la data dicircostanza che dal 2 giugno 1999 efficacia decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 l'ufficio del pretore è stato soppresso. In conclusione, il regolamento di competenza dichiarato inammissibile. Le spesc, liquidate va come in dispositivo, seguono la soccombenza 5
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive per spese e in lirelire 54.500+ 1.500.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 1° dicembre 2000. IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE Deposting IL CAN lleria CV - 5 APR 2001 Gonda/AmmendolaCondly OGGI, IL COLLE M CE (Concetta Ammandola) hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Registrate in datd...MAG 200 22209... versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA Dirigente A (D.ssa Maria Guzz p. Responsabile Cervic 1 0 0 r