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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20020 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. LA Lettieri ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. il difensore ha fatto pervenire note scritte, con cui ha chiesto accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20020 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna del 9 dicembre 2021, la quale ha confermato la sentenza del tribunale di Rimini del 21 luglio 2017, che, a sua volta, aveva condannato MU NA alle pene di legge con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate, per i seguenti reati: capo a), per il delitto continuato di sequestro di persona e di minacce gravi con arma, in concorso con UC UI e PO LA - le cui posizioni erano state separate - ai danni di CE LE;
capo b), per il delitto di lesioni personali - in concorso con UC e PO - ai danni di OI AS Marian, aggravato dalla presenza di più persone riunite e dall'uso di un'arma; capo c), per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo - una pistola Beretta cal. 22 - in concorso con UC e PO - con le aggravanti dell'aver commesso il fatto per compiere le azioni di cui ai capi a) e b) e delle più persone riunite;
con la recidiva aggravata e reiterata;
fatti commessi a Cattolica, il 6 settembre 2015. Il tribunale di Rimini aveva assolto il MU dalle residue imputazioni sub d) - relativa alla detenzione e porto della stessa arma, in quanto clandestina - e sub e) - relativa alla ricettazione della pistola medesima. Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la difesa, articolando tre motivi di impugnazione. 1.Con un primo motivo, ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla condanna per i reati di sequestro di persona e minacce gravi. Dall'istruttoria dibattimentale e dalla testimonianza della persona offesa sarebbe emerso che il MU non ha fornito alcun contributo all'azione illecita;
la vittima, CE LE, non è stata costretta a salire sull'auto ma lo ha fatto spontaneamente, insieme all'amico IN FF, cugino dell'imputato; MU si sarebbe limitato ad accompagnare UC alla discoteca Bikini di Cattolica, solo perché lui - MU - conosceva la persona che, secondo Rauccí, avrebbe partecipato ad un'aggressione ai danni del figlio di UC;
egli avrebbe mantenuto un atteggiamento conciliativo, avrebbe fatto da "paciere" e tale modalità di condotta sarebbe stata confermata dalla persona offesa, che ha ammesso di non essersi sentita minacciata, tanto da rifiutare persino un'offerta risarcitoria, ma finanche protetta dalla presenza di MU e del di lui cugino. Non sarebbe riscontrabile il delitto di sequestro di persona, perché la libertà personale della persona offesa non sarebbe stata compressa o limitata, non solo perché CE lo avrebbe confermato, ma anche perché nel lasso di tempo, esiguo, nel quale si sarebbe consumata 1 l'azione - e che ha previsto anche una sosta in un bar, per un caffè - CE LE è sempre rimasto libero di autodeterminarsi. La Corte avrebbe potuto, al più, riqualificare i fatti come violenza privata. 2.Con un secondo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. c) e d), per essere inutilizzabili le dichiarazioni, rese dalla persona offesa OI AS, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. al fascicolo del dibattimento dal giudice di primo grado;
conseguente violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'affermata dichiarazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali aggravate. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto esaustive le ricerche dello OI, in realtà insufficienti, perché fondate solo su di un verbale di vane ricerche del 6 dicembre 2017, depositato nel corso del dibattimento di primo grado, e comunque non estese alla necessaria interlocuzione con l'autorità consolare italiana presente a Londra, avendo la madre dello OI dichiarato che il figlio, da alcuni mesi, si era trasferito a Londra. Sarebbero stati così disattesi l'art. 169 comma 4 cod. proc. pen. e la Circolare del Ministero della Giustizia, ufficio di cooperazione internazionale, del 15 marzo 2006. Sarebbero stati ignorati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sia a riguardo della necessaria imprevedibilità dell'irreperibilità al momento dell'assunzione delle dichiarazioni, sia a riguardo dell'esigenza di accertare che la mancata sottoposizione al contraddittorio non fosse stata il risultato di una libera scelta della persona. Ancora, l'imputato sarebbe stato condannato sulla base di tali dichiarazioni pur in assenza di altri, indispensabili elementi di prova. MU avrebbe potuto essere ritenuto un mero connivente non punibile, perché le lesioni sarebbero state provocate dal solo UC, che ha repentinamente estratto la pistola per colpire la vittima, tra l'altro in un contesto di agitazione dovuta al timore di un'aggressione da parte di quest'ultima. 3.Con un terzo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. perché la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria. Le testimonianze avrebbero confermato che MU non fosse stato a conoscenza del possesso dell'arma da parte del UC, ma la Corte non ha ritenuto di riconsiderare il ruolo dell'imputato nei limiti della neutra connivenza. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto motivi che attraverso i vizi della violazione di legge e di motivazione dedotti tendono piuttosto ad una rivalutazione del compendio probatorio, nell'ottica dì focalizzare l'attenzione di questa Corte su circostanze di fatto, che notoriamente sono fuori dal portato valutativo del giudizio di legittimità; il tutto, peraltro, senza un effettivo confronto con le argomentazioni motivazionali poste a sostegno della ricostruzione della vicenda e del giudizio di sussistenza dei reati. 2 I motivi di ricorso, inoltre, costituiscono mera reiterazione di quelli d'appello, già respinti dalla Corte territoriale con motivazione ampia, logica, per nulla contraddittoria, immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Va ribadito, anche in questa sede, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, lamentandone la manifesta illogicità e la contraddizione. Nel caso in esame i motivi si concentrano, invece, sulla valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e delibativo della Corte di Cassazione. Il ricorrente non censura la manifesta illogicità della sentenza in sé, ma propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Tanto premesso, deve anche evidenziarsi come il richiamo a talune prove assunte nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto richiedere una corretta e formale censura di travisamento, che invece, nel caso in esame, non è data rinvenire. Va aggiunto, poi, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - ovvero di un contesto processuale analogo a quello oggetto di scrutinio - il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Tale deduzione specifica non è rinvenibile. 3 Inoltre, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Tale forza disarticolante non è stata dedotta, né essa si coglie nelle censure proposte. 2.Fatta tutta quest'ampia premessa, il primo e il terzo motivo sono dunque generici e manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale illustrato, con dovizia di particolari, la sussistenza e la rilevanza del contributo concorsuale fornito dal ricorrente ai singoli segmenti della vicenda oggetto del processo. MU NA ha affiancato UC per tutta la durata dell'azione illecita, dall'iniziale concertazione della spedizione punitiva - finalizzata a rintracciare l'aggressore del figlio di quest'ultimo, al colpo inferto allo OI con il calcio della pistola - che ha cagionato le lesioni personali - al "prelievo forzoso" di CE LE, costretto a salire sull'auto e reiteratamente minacciato da UC durante il tragitto, alla costante presenza del MU;
quest'ultimo non si è concretamente adoperato per far desistere chicchessia e CE LE, evidentemente terrorizzato per le potenziali ritorsioni attuabili dal gruppo malavitoso, si è ben guardato dal darsi alla fuga anche quando ha potuto fruire di uno spazio di libertà di movimento;
l'apporto realizzato dall'imputato alla fase del porto dell'arma è stato tratto, correttamente, dalla scelta di accompagnare UC anche nella fase successiva all' arrecamento delle lesioni a OI, a questo punto ben cosciente del possesso della pistola da parte di UC e della forza intimidatoria di costui, espressa senza remore anche nei riguardi di CE LE. E' noto, del resto, che il contributo causale del concorrente possa dispiegarsi nelle più varie forme, e tale deve ritenersi il comportamento adesivo tenuto dal ricorrente, nella fase della preparazione e della consumazione, quantomeno sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, reso ancor più solido dall'esistenza di un pregresso rapporto amicale tra l'imputato e una delle persone sospettate dal UC tra le autrici dell'aggressione al figlio. 3.Quanto, poi, alla sussistenza del reato di sequestro di persona, alla durata della compressione della libertà personale e alla concreta possibilità, per la vittima, di riacquistarla, è costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità che "integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, sotto la minaccia di una pistola, a salire su un'automobile, indipendentemente dalla durata dello stato di privazione di libertà, che può essere limitato anche a un tempo breve" (Cass. sez.5, n.19548 del 17 aprile 2013, imp. M.; conf. Cass. n. 29755 del 2010 Rv. 248260; Cass. n. 6488 del 2005 Rv. 231422); 4 "ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma, indipendente volontà" (Cass. sez.1, n.46566 del 21/2/17, M. e altri;
conf. n. 14566 del 2005, Rv. 231354; n. 38994 del 2010, Rv. 248537). 4.11 secondo motivo, di natura processuale, è generico e manifestamente infondato. Esso, in primo luogo, non si confronta con la "ratio decidendi" della motivazione della sentenza impugnata, che, con argomentazioni articolate e immuni da vizi logici, ha giudicato esaurienti le ricerche del testimone-persona offesa OI AS, di origini rumene, facendo richiamo alle relazioni di servizio dei Carabinieri - presenti in atti - secondo le quali costui era sconosciuto all'ufficio anagrafe e agli atti della stazione dell'Arma nel cui territorio risiedeva la madre;
quest'ultima, interpellata dagli investigatori, aveva riferito che il figlio si era recato a Londra senza dare indicazioni sulla data di rientro in Italia;
la donna non era stata in grado di fornire indirizzi o recapiti di sorta;
erano state eseguite ricerche, senza esito, sul territorio nazionale - attraverso la banca dati SDI - e presso l'amministrazione penitenziaria. La Corte territoriale ha così respinto la questione di nullità già svolta coi motivi di appello, facendo rilevare come l'eventuale indirizzo estero, ove effettuare la notifica della citazione, fosse ignoto, che la disposizione dell'art. 169 cod. proc. pen. riguarda l'imputato e non il testimone e che non vi fossero elementi che inducessero a ritenere che quest'ultimo si fosse volontariamente sottratto al contraddittorio. E in effetti, proprio questa Corte di legittimità si è di recente espressa nel senso che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra il medesimo ed il luogo in cui eseguire le ricerche (Sez.3, n.12927 del 23/3/22, imp. P.); sotto quest'ultimo profilo, deve solo sottolinearsi l'inconducenza del richiamo, fatto in ricorso, della Circolare ministeriale del 15 marzo 2006, che prevede proprio l'indicazione precisa dell'indirizzo presso il quale effettuare, per via ministeriale, la notifica all'estero. Né il mero dato dell'irreperibilità del testimone può rappresentare, di per sé, elemento sufficiente a ritenerne la volontà di sottrarsi all'esame delle parti del processo, dovendo, quest'ultima, trarsi da indicatori specifici, come la mancata, ingiustificata comparizione nonostante la regolare citazione per il dibattimento o da fatti oggettivi diversi, purchè univocamente sintomatici del preciso intento di non deporre (cfr. Sez. U n.36747 del 28/5/03, CA e altro). 5 5.Quanto, infine, alla portata probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione dell'orientamento giurisprudenziale - in armonìa con l'indirizzo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (ex plurímis, Corte EDU sent. 18/5/10, GA vs Italia, par.59) - secondo cui tali dichiarazioni non possono mai fondare prova esclusiva o principale dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ma devono essere integrate da altri elementi di significativa solidità, vagliati in contraddittorio (es. Cass. sez. 5, n. 21877 del 26/3/10, T., Rv. 247446; Cass. sez. 3, n.28988 del 20/6/12, Angelozzi, Rv. 253206), come avvenuto nel caso in esame, dal momento che la sentenza di condanna si è poggiata in maniera preponderante sulla testimonianza di CE LE, sul certificato medico delle lesioni provocate a OI, sugli atti di indagine della polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni rese dall'imputato stesso. 6.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 comma 1 cod. pen. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitío criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva Mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 7.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escludere la colpa nella formulazione dei motivi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4/4/23 Il consyiere estensore Il Pres dente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. LA Lettieri ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. il difensore ha fatto pervenire note scritte, con cui ha chiesto accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20020 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna del 9 dicembre 2021, la quale ha confermato la sentenza del tribunale di Rimini del 21 luglio 2017, che, a sua volta, aveva condannato MU NA alle pene di legge con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate, per i seguenti reati: capo a), per il delitto continuato di sequestro di persona e di minacce gravi con arma, in concorso con UC UI e PO LA - le cui posizioni erano state separate - ai danni di CE LE;
capo b), per il delitto di lesioni personali - in concorso con UC e PO - ai danni di OI AS Marian, aggravato dalla presenza di più persone riunite e dall'uso di un'arma; capo c), per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo - una pistola Beretta cal. 22 - in concorso con UC e PO - con le aggravanti dell'aver commesso il fatto per compiere le azioni di cui ai capi a) e b) e delle più persone riunite;
con la recidiva aggravata e reiterata;
fatti commessi a Cattolica, il 6 settembre 2015. Il tribunale di Rimini aveva assolto il MU dalle residue imputazioni sub d) - relativa alla detenzione e porto della stessa arma, in quanto clandestina - e sub e) - relativa alla ricettazione della pistola medesima. Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la difesa, articolando tre motivi di impugnazione. 1.Con un primo motivo, ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla condanna per i reati di sequestro di persona e minacce gravi. Dall'istruttoria dibattimentale e dalla testimonianza della persona offesa sarebbe emerso che il MU non ha fornito alcun contributo all'azione illecita;
la vittima, CE LE, non è stata costretta a salire sull'auto ma lo ha fatto spontaneamente, insieme all'amico IN FF, cugino dell'imputato; MU si sarebbe limitato ad accompagnare UC alla discoteca Bikini di Cattolica, solo perché lui - MU - conosceva la persona che, secondo Rauccí, avrebbe partecipato ad un'aggressione ai danni del figlio di UC;
egli avrebbe mantenuto un atteggiamento conciliativo, avrebbe fatto da "paciere" e tale modalità di condotta sarebbe stata confermata dalla persona offesa, che ha ammesso di non essersi sentita minacciata, tanto da rifiutare persino un'offerta risarcitoria, ma finanche protetta dalla presenza di MU e del di lui cugino. Non sarebbe riscontrabile il delitto di sequestro di persona, perché la libertà personale della persona offesa non sarebbe stata compressa o limitata, non solo perché CE lo avrebbe confermato, ma anche perché nel lasso di tempo, esiguo, nel quale si sarebbe consumata 1 l'azione - e che ha previsto anche una sosta in un bar, per un caffè - CE LE è sempre rimasto libero di autodeterminarsi. La Corte avrebbe potuto, al più, riqualificare i fatti come violenza privata. 2.Con un secondo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. c) e d), per essere inutilizzabili le dichiarazioni, rese dalla persona offesa OI AS, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. al fascicolo del dibattimento dal giudice di primo grado;
conseguente violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'affermata dichiarazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali aggravate. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto esaustive le ricerche dello OI, in realtà insufficienti, perché fondate solo su di un verbale di vane ricerche del 6 dicembre 2017, depositato nel corso del dibattimento di primo grado, e comunque non estese alla necessaria interlocuzione con l'autorità consolare italiana presente a Londra, avendo la madre dello OI dichiarato che il figlio, da alcuni mesi, si era trasferito a Londra. Sarebbero stati così disattesi l'art. 169 comma 4 cod. proc. pen. e la Circolare del Ministero della Giustizia, ufficio di cooperazione internazionale, del 15 marzo 2006. Sarebbero stati ignorati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sia a riguardo della necessaria imprevedibilità dell'irreperibilità al momento dell'assunzione delle dichiarazioni, sia a riguardo dell'esigenza di accertare che la mancata sottoposizione al contraddittorio non fosse stata il risultato di una libera scelta della persona. Ancora, l'imputato sarebbe stato condannato sulla base di tali dichiarazioni pur in assenza di altri, indispensabili elementi di prova. MU avrebbe potuto essere ritenuto un mero connivente non punibile, perché le lesioni sarebbero state provocate dal solo UC, che ha repentinamente estratto la pistola per colpire la vittima, tra l'altro in un contesto di agitazione dovuta al timore di un'aggressione da parte di quest'ultima. 3.Con un terzo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. perché la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria. Le testimonianze avrebbero confermato che MU non fosse stato a conoscenza del possesso dell'arma da parte del UC, ma la Corte non ha ritenuto di riconsiderare il ruolo dell'imputato nei limiti della neutra connivenza. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto motivi che attraverso i vizi della violazione di legge e di motivazione dedotti tendono piuttosto ad una rivalutazione del compendio probatorio, nell'ottica dì focalizzare l'attenzione di questa Corte su circostanze di fatto, che notoriamente sono fuori dal portato valutativo del giudizio di legittimità; il tutto, peraltro, senza un effettivo confronto con le argomentazioni motivazionali poste a sostegno della ricostruzione della vicenda e del giudizio di sussistenza dei reati. 2 I motivi di ricorso, inoltre, costituiscono mera reiterazione di quelli d'appello, già respinti dalla Corte territoriale con motivazione ampia, logica, per nulla contraddittoria, immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Va ribadito, anche in questa sede, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, lamentandone la manifesta illogicità e la contraddizione. Nel caso in esame i motivi si concentrano, invece, sulla valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e delibativo della Corte di Cassazione. Il ricorrente non censura la manifesta illogicità della sentenza in sé, ma propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Tanto premesso, deve anche evidenziarsi come il richiamo a talune prove assunte nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto richiedere una corretta e formale censura di travisamento, che invece, nel caso in esame, non è data rinvenire. Va aggiunto, poi, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - ovvero di un contesto processuale analogo a quello oggetto di scrutinio - il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Tale deduzione specifica non è rinvenibile. 3 Inoltre, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Tale forza disarticolante non è stata dedotta, né essa si coglie nelle censure proposte. 2.Fatta tutta quest'ampia premessa, il primo e il terzo motivo sono dunque generici e manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale illustrato, con dovizia di particolari, la sussistenza e la rilevanza del contributo concorsuale fornito dal ricorrente ai singoli segmenti della vicenda oggetto del processo. MU NA ha affiancato UC per tutta la durata dell'azione illecita, dall'iniziale concertazione della spedizione punitiva - finalizzata a rintracciare l'aggressore del figlio di quest'ultimo, al colpo inferto allo OI con il calcio della pistola - che ha cagionato le lesioni personali - al "prelievo forzoso" di CE LE, costretto a salire sull'auto e reiteratamente minacciato da UC durante il tragitto, alla costante presenza del MU;
quest'ultimo non si è concretamente adoperato per far desistere chicchessia e CE LE, evidentemente terrorizzato per le potenziali ritorsioni attuabili dal gruppo malavitoso, si è ben guardato dal darsi alla fuga anche quando ha potuto fruire di uno spazio di libertà di movimento;
l'apporto realizzato dall'imputato alla fase del porto dell'arma è stato tratto, correttamente, dalla scelta di accompagnare UC anche nella fase successiva all' arrecamento delle lesioni a OI, a questo punto ben cosciente del possesso della pistola da parte di UC e della forza intimidatoria di costui, espressa senza remore anche nei riguardi di CE LE. E' noto, del resto, che il contributo causale del concorrente possa dispiegarsi nelle più varie forme, e tale deve ritenersi il comportamento adesivo tenuto dal ricorrente, nella fase della preparazione e della consumazione, quantomeno sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, reso ancor più solido dall'esistenza di un pregresso rapporto amicale tra l'imputato e una delle persone sospettate dal UC tra le autrici dell'aggressione al figlio. 3.Quanto, poi, alla sussistenza del reato di sequestro di persona, alla durata della compressione della libertà personale e alla concreta possibilità, per la vittima, di riacquistarla, è costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità che "integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, sotto la minaccia di una pistola, a salire su un'automobile, indipendentemente dalla durata dello stato di privazione di libertà, che può essere limitato anche a un tempo breve" (Cass. sez.5, n.19548 del 17 aprile 2013, imp. M.; conf. Cass. n. 29755 del 2010 Rv. 248260; Cass. n. 6488 del 2005 Rv. 231422); 4 "ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma, indipendente volontà" (Cass. sez.1, n.46566 del 21/2/17, M. e altri;
conf. n. 14566 del 2005, Rv. 231354; n. 38994 del 2010, Rv. 248537). 4.11 secondo motivo, di natura processuale, è generico e manifestamente infondato. Esso, in primo luogo, non si confronta con la "ratio decidendi" della motivazione della sentenza impugnata, che, con argomentazioni articolate e immuni da vizi logici, ha giudicato esaurienti le ricerche del testimone-persona offesa OI AS, di origini rumene, facendo richiamo alle relazioni di servizio dei Carabinieri - presenti in atti - secondo le quali costui era sconosciuto all'ufficio anagrafe e agli atti della stazione dell'Arma nel cui territorio risiedeva la madre;
quest'ultima, interpellata dagli investigatori, aveva riferito che il figlio si era recato a Londra senza dare indicazioni sulla data di rientro in Italia;
la donna non era stata in grado di fornire indirizzi o recapiti di sorta;
erano state eseguite ricerche, senza esito, sul territorio nazionale - attraverso la banca dati SDI - e presso l'amministrazione penitenziaria. La Corte territoriale ha così respinto la questione di nullità già svolta coi motivi di appello, facendo rilevare come l'eventuale indirizzo estero, ove effettuare la notifica della citazione, fosse ignoto, che la disposizione dell'art. 169 cod. proc. pen. riguarda l'imputato e non il testimone e che non vi fossero elementi che inducessero a ritenere che quest'ultimo si fosse volontariamente sottratto al contraddittorio. E in effetti, proprio questa Corte di legittimità si è di recente espressa nel senso che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra il medesimo ed il luogo in cui eseguire le ricerche (Sez.3, n.12927 del 23/3/22, imp. P.); sotto quest'ultimo profilo, deve solo sottolinearsi l'inconducenza del richiamo, fatto in ricorso, della Circolare ministeriale del 15 marzo 2006, che prevede proprio l'indicazione precisa dell'indirizzo presso il quale effettuare, per via ministeriale, la notifica all'estero. Né il mero dato dell'irreperibilità del testimone può rappresentare, di per sé, elemento sufficiente a ritenerne la volontà di sottrarsi all'esame delle parti del processo, dovendo, quest'ultima, trarsi da indicatori specifici, come la mancata, ingiustificata comparizione nonostante la regolare citazione per il dibattimento o da fatti oggettivi diversi, purchè univocamente sintomatici del preciso intento di non deporre (cfr. Sez. U n.36747 del 28/5/03, CA e altro). 5 5.Quanto, infine, alla portata probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione dell'orientamento giurisprudenziale - in armonìa con l'indirizzo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (ex plurímis, Corte EDU sent. 18/5/10, GA vs Italia, par.59) - secondo cui tali dichiarazioni non possono mai fondare prova esclusiva o principale dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ma devono essere integrate da altri elementi di significativa solidità, vagliati in contraddittorio (es. Cass. sez. 5, n. 21877 del 26/3/10, T., Rv. 247446; Cass. sez. 3, n.28988 del 20/6/12, Angelozzi, Rv. 253206), come avvenuto nel caso in esame, dal momento che la sentenza di condanna si è poggiata in maniera preponderante sulla testimonianza di CE LE, sul certificato medico delle lesioni provocate a OI, sugli atti di indagine della polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni rese dall'imputato stesso. 6.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 comma 1 cod. pen. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitío criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva Mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 7.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escludere la colpa nella formulazione dei motivi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4/4/23 Il consyiere estensore Il Pres dente