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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19902 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TE AR LV nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: ER AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore della parte civile ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per la parte civile, l'Avv. Marco Lanclolfi, in sostituzione dell'Avv Ambra Giovene, che ha concluso per l'accoglimerto del ricorso;
per l'imputato, l'Avv. Pietro Sorce, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19902 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di RL LE veniva esercitata l'azione penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, per aver offeso l'onore e la reputazione di LA TO AR, già giudice istruttore del Tribunale di Roma, affermando, nel libro La bestia, varie circostanze, tra le quali che il verbale dell'interrogatorio, da parte del giudice istruttore LE, di Ali AG (attentatore del Papa) del 23/02/1983, interrogatorio al quale AR aveva preso parte, non era stato da quest'ultimo inserito negli atti del proprio fascicolo, così implicitamente affermando che tale mancato inserimento era in linea con l'impostazione ideologica dominante in Occidente e di strumentalizzare l'attività giudiziaria occultando un verbale di interrogatorio in realtà ritualmente inserito agli atti del processo sull'attentato al Papa istruito da AR. 2. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 31/05/2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova ha assolto RL LE dall'imputazione sintetizzata, perché il fatto non sussiste. 2.1. Ricostruiti i passi del libro di LE ritenuti dal querelante diffamatori, la sentenza impugnata richiama la tesi della parte civile, secondo cui il verbale del 21/02/1983 è stato inserito nel fascicolo istruito da AR e che le dichiarazioni fatte da AG in quell'occasione non potevano avere alcuna influenza sulla sua indagine essendo già in possesso di elementi conferenti nel senso della falsità delle dichiarazioni di AG. 2.2. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova richiama poi la tesi difensiva di LE secondo cui il verbale al quale si fa riferimento nel libro non è quello indicato da AR, ma un secondo verbale del 23/02/1983 (prosecuzione del verbale del 21/02/1983), al cui interrogatorio era presente anche AR al quale il verbale fu consegnato brevi manu. LE non aveva mai affermato che la mancanza dagli atti di questo secondo verbale dipendesse da una dolosa omissione di AR o di altri soggetti determinati, in quanto tale mancanza fu appresa 13 anni dopo quando l'inchiesta era stata assegnata al giudice istruttore Priore. LE aveva affermato Vesistenza di una macchinazione internazionale dietro all'attentato del Papa, ma non dietro all'inchiesta di AR, neppure implicitamente. 2.3. La sentenza impugnata muove poi dal rilievo che l'oggetto del processo non consiste nel valutare la bontà dell'attività di indagine svolta da AR e tantomeno nella ricostruzione della vicenda processuale relativa all'attentato a 2 Papa Giovanni Paolo II, ma nel valutare se le affermazioni del libro di LE abbiano o meno carattere diffamatorio. Ciò premesso, la sentenza impugnata rileva che il libro La bestia, non è un'inchiesta giornalistica o un articolo di cronaca giudiziaria, ma un libro che, fin dal titolo e dalla quarta di copertina, si presenta al lettore come l'esposizione di una diversa ricostruzione di alcuni eventi della storia contemporanea (dall'omicidio di DO RO all'attentato al Papa). Rileva poi la sentenza impugnata che il dato della presenza di AR all'interrogatorio di AG del 23/02/1983 (che seguì un precedente interrogatorio da parte di LE del 21/02/1983), non può dirsi falso senza provare la falsità del verbale stesso, che attesta la presenza di AR, prova quest'ultima che, sottolinea la sentenza impugnata, non è mai stata raggiunta. Rileva ancora il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova che il mancato inserimento del verbale in questione agli atti dell'inchiesta romana è altro dato non smentito da prove, ma tale mancanza, nel libro di LE, non è attribuita a AR e in nessun modo può desumersi che LE abbia inteso farlo con certezza, in quanto la mancanza del verbale venne scoperta anni dopo l'interrogatorio e, nel contesto del libro, non vi sono elementi che conducano a individuare in AR il responsabile di questo mancato inserimento in modo preordinato e doloso. Rileva ancora la sentenza impugnata che l'accostamento suggestivo del libro dell'imputato, secondo cui il verbale in questione era una prova fondamentale e doveva essere tenuto in maggior conto, è una critica legittima nell'ambito di una diversa visione che non scredita il lavoro di AR e non porta necessariamente il lettore a concludere che vi sia stata una dolosa volontà di screditare le indagini per accondiscendenza verso una visione politica. Osserva quindi la sentenza impugnata che quella contenuta nel libro di LE, pertanto, è una delle letture possibili di una vicenda complessa, vicenda di indubbio interesse pubblico nella cui narrazione non vengono utilizzate, anche nel passo oggetto dell'imputazione, espressioni intrinsecamente offensive e univoche attribuzioni di responsabilità a soggetti precisi e nemmeno a LA AR. 3. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Padova Ina proposto ricorso immediato per cassazione LA TO AR, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Ambra Giovene„ articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata non ha colto la natura implicita delle affermazioni diffamatorie consistite in espressioni allusive. La mancata attribuzione diretta e certa della "sparizione" del verbale è irrilevante in quanto 3 la concatenazione delle espressioni è certamente idonea a insinuare nel lettore il dubbio di una partecipazione di AR a complotti e macchinazioni di matrice ideologica, tanto più che l'occultamento è sostanzialmente imputato alla persona offesa, indicata dall'autore del libro quale giudice istruttore dell'inchiesta in cui il verbale doveva essere inserito. Nel contesto del libro, la presunta verità delle circostanze fattuali perde ogni significato in chiave scriminante, poiché l'accostamento di fatti veri - ammesso e non concesso che lo siano - non è consentito ove produca un fatto nuovo lesivo dell'altrui reputazione. L'attribuzione implicita della mancanza del verbale alla parte civile viene collocata dall'autore in un contesto di strumentalizzazione politica di carattere fazioso e suggerisce al lettore che l'operato di AR sia stato improntato a obiettivi estranei a quelli istituzionali, laddove il riferimento della sentenza impugnata ai molti dubbi che ancora oggi accompagnano la ricostruzione dell'attentato al Papa, non può consentire di adombrare il dubbio che AR abbia condotto le indagini animato da uno spirito non istituzionale, laddove il giudice ha errato nell'indicazione della formula assolutoria, che, in presenza di una causa di giustificazione, doveva essere "perché il fatto non costituisce reato". 3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., mancando la motivazione in ordine alle allegazioni della parte civile dimostrative della falsità delle circostanze riportate dall'autore e del dolo di diffamazione. 4. Nell'interesse di RL LE, l'Avv. Pietro Sorce ha depositato un'articolata memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, anche avuto riguardo alla mancanza di una procura speciale valida per l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In limine, rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa di LE con riferimento alla dedotta mancanza di una valida procura speciale per l'impugnazione non è fondata. Al riguardo, mette conto ricordare che, in ordine alla portata della presunzione di efficacia della procura stabilita dall'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità afferma, con riguardo alla parte civile, che la necessità di un nuovo mandato successivo alla procura speciale rilasciata sussiste solo con riferimento allo svolgimento di «attività non difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza (v. Cass. sez. 3 n. 21284 del 2003, rv. 224517; Cass. n. 11657 del 1997, rv. 209260)» e che «per il semplice esercizio do attività difensionali non è necessario un nuovo mandato» (Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007, deD. 2008, Gallo, Rv. 4 238370; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 41167 del 09/07/2014, Panatta, Rv. 260682). Nel caso in esame non si vede in ipotesi di merc esercizio di attività defensionale, ma della proposizione di impugnazione per saltum della decisione di primo grado, sicché occorre esaminare la validità, a questi effetti, della nomina dell'Avv. Ambra Giovene, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione. A questo proposito, giova richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura «per un solo grado del processo», stabilita dall'ad. 100, comma 3, cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179): la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417; conf.: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimazione a proporre impugnazione al difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame (posto che la presunzione cli efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'ad. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere), ma contenente l'attribuzione di "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre impugnazione (nel caso di specie, appello avverso la decisione di primo grado) (Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, Rv. 273436). Nel caso di specie, come si desume dalla memoria dell'Avv. Sorce nell'interesse di LE e dalla stessa procura (esaminata dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto), la procura speciale conferita da AR in vista della costituzione di parte civile conteneva l'espresso conferimento di "ogni più ampia facoltà di legge", sicché la stessa, in linea con i precedenti richiamati, deve ritenersi idonea a superare la presunzione stabilita dall'ad. 100, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in esame. 5 2. Ciò premesso, il primo motivo - che investe la (mancata ) sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen. - è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. La sentenza impugnata muove da un duplice rilievo. In primo luogo, il verbale al quale si fa riferimento nel libro non è quello del 21/02/1983 indicato dal querelante, ma un secondo verbale (prosecuzione di quello ora menzionato) del 23/02/1983 e la mancanza di tale secondo verbale (relativo a un interrogatorio di AG al quale partecipò anche AR) negli del procedimento seguito dall'autorità giudiziaria di Roma non è smentita da prove. Il ricorso sostiene che la veridicità o meno delle circostanze fattuali evocate dal querelato sarebbe priva di significato in quanto l'accostamento di fatti veri - ammesso e non concesso che lo siano - non è consentito ove produca un fatto nuovo lesivo dell'altrui reputazione. Nei termini indicati, tuttavia, il querelante svilisce indebitamente la valenza attribuita dal giudice di merito alla circostanza che il verbale indicato del libro (quello successivo a quello erroneamente indicato dal querelante) non risultava nel compendio degli atti del processo per l'attentato al Papa, sicché l'impostazione del ricorrente finisce per affidare a un'alternativa irrisolta un dato ritenuto rilevante dal giudice di merito (e anche dallo stesso ricorrente, che a un verbale "sparito" - sia pure non correttamente indicato - aveva fatto riferimento). Il ricorso, allora, fa leva sul dedotto carattere implicito delle affermazioni diffamatorie, carattere che non sarebbe stato colto dalla sentenza impugnata. Il rilievo, tuttavia, è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, sulla base di una valutazione complessiva dello scritto oggetto dell'imputazione, ha rilevato, da una parte, che il libro del querelato non attribuiva la mancanza dagli atti del verbale a una preordinata e dolosa omissione di AR e, dall'altra, che la tesi di LE secondo cui l'inchiesta sull'attentato al Papa avrebbe seguito una pista "filoccidentale" dominante all'epoca rappresenta una critica, più o meno condivisibile, ma legittima e - profilo questo decisivo - tale non screditare il lavoro del giudice AR non portando necessariamente il lettore a concludere che vi fosse stata una dolosa volontà di depistare le indagini. Il giudice di merito ha, dunque, puntualmente valutato la questione sottoposta dal querelante, la cui diversa prospettazione è volta a introdurre con il ricorso per cassazione inammissibili questioni di merito, sicché è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 6 Sostiene ancora il ricorso che il libro del querelato lasc:erebbe nel lettore il dubbio di una partecipazione di AR a complotti e macchinazioni di matrice ideologica, ma la sentenza impugnata ha rimarcato che quella contenuta nel libro di LE è una delle possibili letture di una vicenda complessa, vista dal punto di vista critico dell'autore, che, anche quando propone espressioni (mai offensive, ma) caratterizzate da un "colorito" complottistico, si caratterizzano per una valenza sempre dubitativa e lasciano ampio spazio al lettore per formarsi convincimenti diversi dal giudizio critico espresso dall'autore senza contenere - sottolinea ancora la sentenza impugnata - attribuzioni di responsabilità a soggetti precisi e neppure a AR. A fronte dell'argomentata motivazione della sentenza impugnata, basata su un ragionamento svolto dal giudicante immune da cadute di consequenzialità logica, le deduzioni del ricorrente sono manifestamente inidonee a disarticolare tale ragionamento, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Manifestamente infondata è la deduzione relativa alla formula assolutoria, in quanto la sentenza impugnata, pur richiamando alcune sentenze in cui viene riconosciuta la scriminante del diritto di critica, ha espresso univocamente la connotazione del proscioglimento, ritenendo insussistente la portata diffamatoria dello scritto. 3. Il secondo motivo - anch'esso indirizzato alla denuncia di un error iuris - del pari è inammissibile. Esso fa leva su un verbale di interrogatorio svolto da AR nei confronti di un cittadino turco dal quale si evincerebbero alcune circostanze, su atti provenienti dagli archivi della Stasi dai quali risulterebbe la partecipazione attiva di LE alla delegittimazione dell'inchiesta di AR e su atti della Commissione Mitrokin (una domanda rivolta dal presidente a [...]). E' di tutta evidenza come siffatte deduzioni siano manifestamente finalizzate a sollecitare a questa Corte di legittimità un'inammissibile valutazione di merito sul significato probatorio di tali documenti, laddove, secondo un consolidato indirizzo, è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo a una rivalutazione o a una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore della parte civile ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per la parte civile, l'Avv. Marco Lanclolfi, in sostituzione dell'Avv Ambra Giovene, che ha concluso per l'accoglimerto del ricorso;
per l'imputato, l'Avv. Pietro Sorce, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19902 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di RL LE veniva esercitata l'azione penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, per aver offeso l'onore e la reputazione di LA TO AR, già giudice istruttore del Tribunale di Roma, affermando, nel libro La bestia, varie circostanze, tra le quali che il verbale dell'interrogatorio, da parte del giudice istruttore LE, di Ali AG (attentatore del Papa) del 23/02/1983, interrogatorio al quale AR aveva preso parte, non era stato da quest'ultimo inserito negli atti del proprio fascicolo, così implicitamente affermando che tale mancato inserimento era in linea con l'impostazione ideologica dominante in Occidente e di strumentalizzare l'attività giudiziaria occultando un verbale di interrogatorio in realtà ritualmente inserito agli atti del processo sull'attentato al Papa istruito da AR. 2. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 31/05/2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova ha assolto RL LE dall'imputazione sintetizzata, perché il fatto non sussiste. 2.1. Ricostruiti i passi del libro di LE ritenuti dal querelante diffamatori, la sentenza impugnata richiama la tesi della parte civile, secondo cui il verbale del 21/02/1983 è stato inserito nel fascicolo istruito da AR e che le dichiarazioni fatte da AG in quell'occasione non potevano avere alcuna influenza sulla sua indagine essendo già in possesso di elementi conferenti nel senso della falsità delle dichiarazioni di AG. 2.2. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova richiama poi la tesi difensiva di LE secondo cui il verbale al quale si fa riferimento nel libro non è quello indicato da AR, ma un secondo verbale del 23/02/1983 (prosecuzione del verbale del 21/02/1983), al cui interrogatorio era presente anche AR al quale il verbale fu consegnato brevi manu. LE non aveva mai affermato che la mancanza dagli atti di questo secondo verbale dipendesse da una dolosa omissione di AR o di altri soggetti determinati, in quanto tale mancanza fu appresa 13 anni dopo quando l'inchiesta era stata assegnata al giudice istruttore Priore. LE aveva affermato Vesistenza di una macchinazione internazionale dietro all'attentato del Papa, ma non dietro all'inchiesta di AR, neppure implicitamente. 2.3. La sentenza impugnata muove poi dal rilievo che l'oggetto del processo non consiste nel valutare la bontà dell'attività di indagine svolta da AR e tantomeno nella ricostruzione della vicenda processuale relativa all'attentato a 2 Papa Giovanni Paolo II, ma nel valutare se le affermazioni del libro di LE abbiano o meno carattere diffamatorio. Ciò premesso, la sentenza impugnata rileva che il libro La bestia, non è un'inchiesta giornalistica o un articolo di cronaca giudiziaria, ma un libro che, fin dal titolo e dalla quarta di copertina, si presenta al lettore come l'esposizione di una diversa ricostruzione di alcuni eventi della storia contemporanea (dall'omicidio di DO RO all'attentato al Papa). Rileva poi la sentenza impugnata che il dato della presenza di AR all'interrogatorio di AG del 23/02/1983 (che seguì un precedente interrogatorio da parte di LE del 21/02/1983), non può dirsi falso senza provare la falsità del verbale stesso, che attesta la presenza di AR, prova quest'ultima che, sottolinea la sentenza impugnata, non è mai stata raggiunta. Rileva ancora il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova che il mancato inserimento del verbale in questione agli atti dell'inchiesta romana è altro dato non smentito da prove, ma tale mancanza, nel libro di LE, non è attribuita a AR e in nessun modo può desumersi che LE abbia inteso farlo con certezza, in quanto la mancanza del verbale venne scoperta anni dopo l'interrogatorio e, nel contesto del libro, non vi sono elementi che conducano a individuare in AR il responsabile di questo mancato inserimento in modo preordinato e doloso. Rileva ancora la sentenza impugnata che l'accostamento suggestivo del libro dell'imputato, secondo cui il verbale in questione era una prova fondamentale e doveva essere tenuto in maggior conto, è una critica legittima nell'ambito di una diversa visione che non scredita il lavoro di AR e non porta necessariamente il lettore a concludere che vi sia stata una dolosa volontà di screditare le indagini per accondiscendenza verso una visione politica. Osserva quindi la sentenza impugnata che quella contenuta nel libro di LE, pertanto, è una delle letture possibili di una vicenda complessa, vicenda di indubbio interesse pubblico nella cui narrazione non vengono utilizzate, anche nel passo oggetto dell'imputazione, espressioni intrinsecamente offensive e univoche attribuzioni di responsabilità a soggetti precisi e nemmeno a LA AR. 3. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Padova Ina proposto ricorso immediato per cassazione LA TO AR, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Ambra Giovene„ articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata non ha colto la natura implicita delle affermazioni diffamatorie consistite in espressioni allusive. La mancata attribuzione diretta e certa della "sparizione" del verbale è irrilevante in quanto 3 la concatenazione delle espressioni è certamente idonea a insinuare nel lettore il dubbio di una partecipazione di AR a complotti e macchinazioni di matrice ideologica, tanto più che l'occultamento è sostanzialmente imputato alla persona offesa, indicata dall'autore del libro quale giudice istruttore dell'inchiesta in cui il verbale doveva essere inserito. Nel contesto del libro, la presunta verità delle circostanze fattuali perde ogni significato in chiave scriminante, poiché l'accostamento di fatti veri - ammesso e non concesso che lo siano - non è consentito ove produca un fatto nuovo lesivo dell'altrui reputazione. L'attribuzione implicita della mancanza del verbale alla parte civile viene collocata dall'autore in un contesto di strumentalizzazione politica di carattere fazioso e suggerisce al lettore che l'operato di AR sia stato improntato a obiettivi estranei a quelli istituzionali, laddove il riferimento della sentenza impugnata ai molti dubbi che ancora oggi accompagnano la ricostruzione dell'attentato al Papa, non può consentire di adombrare il dubbio che AR abbia condotto le indagini animato da uno spirito non istituzionale, laddove il giudice ha errato nell'indicazione della formula assolutoria, che, in presenza di una causa di giustificazione, doveva essere "perché il fatto non costituisce reato". 3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., mancando la motivazione in ordine alle allegazioni della parte civile dimostrative della falsità delle circostanze riportate dall'autore e del dolo di diffamazione. 4. Nell'interesse di RL LE, l'Avv. Pietro Sorce ha depositato un'articolata memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, anche avuto riguardo alla mancanza di una procura speciale valida per l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In limine, rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa di LE con riferimento alla dedotta mancanza di una valida procura speciale per l'impugnazione non è fondata. Al riguardo, mette conto ricordare che, in ordine alla portata della presunzione di efficacia della procura stabilita dall'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità afferma, con riguardo alla parte civile, che la necessità di un nuovo mandato successivo alla procura speciale rilasciata sussiste solo con riferimento allo svolgimento di «attività non difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza (v. Cass. sez. 3 n. 21284 del 2003, rv. 224517; Cass. n. 11657 del 1997, rv. 209260)» e che «per il semplice esercizio do attività difensionali non è necessario un nuovo mandato» (Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007, deD. 2008, Gallo, Rv. 4 238370; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 41167 del 09/07/2014, Panatta, Rv. 260682). Nel caso in esame non si vede in ipotesi di merc esercizio di attività defensionale, ma della proposizione di impugnazione per saltum della decisione di primo grado, sicché occorre esaminare la validità, a questi effetti, della nomina dell'Avv. Ambra Giovene, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione. A questo proposito, giova richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura «per un solo grado del processo», stabilita dall'ad. 100, comma 3, cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179): la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417; conf.: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimazione a proporre impugnazione al difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame (posto che la presunzione cli efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'ad. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere), ma contenente l'attribuzione di "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre impugnazione (nel caso di specie, appello avverso la decisione di primo grado) (Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, Rv. 273436). Nel caso di specie, come si desume dalla memoria dell'Avv. Sorce nell'interesse di LE e dalla stessa procura (esaminata dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto), la procura speciale conferita da AR in vista della costituzione di parte civile conteneva l'espresso conferimento di "ogni più ampia facoltà di legge", sicché la stessa, in linea con i precedenti richiamati, deve ritenersi idonea a superare la presunzione stabilita dall'ad. 100, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in esame. 5 2. Ciò premesso, il primo motivo - che investe la (mancata ) sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen. - è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. La sentenza impugnata muove da un duplice rilievo. In primo luogo, il verbale al quale si fa riferimento nel libro non è quello del 21/02/1983 indicato dal querelante, ma un secondo verbale (prosecuzione di quello ora menzionato) del 23/02/1983 e la mancanza di tale secondo verbale (relativo a un interrogatorio di AG al quale partecipò anche AR) negli del procedimento seguito dall'autorità giudiziaria di Roma non è smentita da prove. Il ricorso sostiene che la veridicità o meno delle circostanze fattuali evocate dal querelato sarebbe priva di significato in quanto l'accostamento di fatti veri - ammesso e non concesso che lo siano - non è consentito ove produca un fatto nuovo lesivo dell'altrui reputazione. Nei termini indicati, tuttavia, il querelante svilisce indebitamente la valenza attribuita dal giudice di merito alla circostanza che il verbale indicato del libro (quello successivo a quello erroneamente indicato dal querelante) non risultava nel compendio degli atti del processo per l'attentato al Papa, sicché l'impostazione del ricorrente finisce per affidare a un'alternativa irrisolta un dato ritenuto rilevante dal giudice di merito (e anche dallo stesso ricorrente, che a un verbale "sparito" - sia pure non correttamente indicato - aveva fatto riferimento). Il ricorso, allora, fa leva sul dedotto carattere implicito delle affermazioni diffamatorie, carattere che non sarebbe stato colto dalla sentenza impugnata. Il rilievo, tuttavia, è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, sulla base di una valutazione complessiva dello scritto oggetto dell'imputazione, ha rilevato, da una parte, che il libro del querelato non attribuiva la mancanza dagli atti del verbale a una preordinata e dolosa omissione di AR e, dall'altra, che la tesi di LE secondo cui l'inchiesta sull'attentato al Papa avrebbe seguito una pista "filoccidentale" dominante all'epoca rappresenta una critica, più o meno condivisibile, ma legittima e - profilo questo decisivo - tale non screditare il lavoro del giudice AR non portando necessariamente il lettore a concludere che vi fosse stata una dolosa volontà di depistare le indagini. Il giudice di merito ha, dunque, puntualmente valutato la questione sottoposta dal querelante, la cui diversa prospettazione è volta a introdurre con il ricorso per cassazione inammissibili questioni di merito, sicché è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 6 Sostiene ancora il ricorso che il libro del querelato lasc:erebbe nel lettore il dubbio di una partecipazione di AR a complotti e macchinazioni di matrice ideologica, ma la sentenza impugnata ha rimarcato che quella contenuta nel libro di LE è una delle possibili letture di una vicenda complessa, vista dal punto di vista critico dell'autore, che, anche quando propone espressioni (mai offensive, ma) caratterizzate da un "colorito" complottistico, si caratterizzano per una valenza sempre dubitativa e lasciano ampio spazio al lettore per formarsi convincimenti diversi dal giudizio critico espresso dall'autore senza contenere - sottolinea ancora la sentenza impugnata - attribuzioni di responsabilità a soggetti precisi e neppure a AR. A fronte dell'argomentata motivazione della sentenza impugnata, basata su un ragionamento svolto dal giudicante immune da cadute di consequenzialità logica, le deduzioni del ricorrente sono manifestamente inidonee a disarticolare tale ragionamento, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Manifestamente infondata è la deduzione relativa alla formula assolutoria, in quanto la sentenza impugnata, pur richiamando alcune sentenze in cui viene riconosciuta la scriminante del diritto di critica, ha espresso univocamente la connotazione del proscioglimento, ritenendo insussistente la portata diffamatoria dello scritto. 3. Il secondo motivo - anch'esso indirizzato alla denuncia di un error iuris - del pari è inammissibile. Esso fa leva su un verbale di interrogatorio svolto da AR nei confronti di un cittadino turco dal quale si evincerebbero alcune circostanze, su atti provenienti dagli archivi della Stasi dai quali risulterebbe la partecipazione attiva di LE alla delegittimazione dell'inchiesta di AR e su atti della Commissione Mitrokin (una domanda rivolta dal presidente a [...]). E' di tutta evidenza come siffatte deduzioni siano manifestamente finalizzate a sollecitare a questa Corte di legittimità un'inammissibile valutazione di merito sul significato probatorio di tali documenti, laddove, secondo un consolidato indirizzo, è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo a una rivalutazione o a una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023.