Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordini la restituzione degli atti al P.M. sul rilievo che l'imputazione indichi la condotta violata ma non la norma sanzionatoria, costituendo lo stesso pur sempre esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e non comportando una stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1292
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 16651/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
nei confronti di:
FE RO, nato a [...] il 21 marzo del 1951;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari sezione distaccata di Modugno il 21 febbraio del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio Wladimiro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 21 febbraio del 2007, il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di FE RO in base al rilievo che l'imputazione indicava la condotta violata ma non la norma sanzionatoria e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica denunciando l'abnormità del provvedimento, in quanto ai fini della ritualità dell'imputazione era sufficiente l'indicazione del fatto. Il procuratore generale ha osservato quanto segue "Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. un 24.11.99, Magnani, Sez. Un. N. 17/98 del 10.12.97, Di Battista) è affetto dal vizio di abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità - e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. SU n. 26/99). In linea con questi principi, si è affermato che:
- l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass sez. 2, 10.4.95, P.M. in proc. Saraceno);
sotto l'aspetto strutturale non può definirsi abnorme il provvedimento sol perché eventualmente viziato da errata interpretazione di norme sostanziali o processuali (Cass. S.U. 17/98);
- il provvedimento non può qualificarsi abnorme se è previsto dalla norma, anche se illegittimo (Cass. Sez. 6, 3577/2000);
Il provvedimento non è abnorme se la regressione deriva dalla natura del vizio, seppur erroneamente rilevato. (Cass. Sez. Un. 5421/99);
- il provvedimento, se solo errato, ma espressione del potere assegnato al giudice, va considerato illegittimo, ma non abnorme;
(Cass. 1421/99, n. 4601/00);
- il provvedimento, quando corrisponde al paradigma della norma, non può mai essere abnorme ma, eventualmente, solo illegittimo. E l'illegittimità è inidonea a rendere ammissibile il ricorso in deroga al principio della tassatività delle impugnazioni (Cass. Sez. 4, n. 486/94);
Così definito il quadro di riferimento è agevole rilevare che, quand'anche fosse fondata la tesi del ricorrente e cioè che l'ordinanza impugnata sarebbe giuridicamente erronea, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, perché, come si è sopra chiarito, non ogni illegittimità da luogo ad abnormità;
Nè può ritenersi che il provvedimento sia manifestazione di un legittimo potere esercitato, però, al di là di ogni ragionevole limite previsto dal sistema. Deve, invero, rilevarsi come rientri nei poteri-doveri del giudice ex artt. 555 e 491 c.p.p., l'esame e la decisione, "in limine litis", sulle eccezioni di nullità di cui all'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. e), e l'adozione dei provvedimenti conseguenti fra i quali si annovera la dichiarazione di nullità del decreto di citazione.
Nel caso in esame il giudice ha adottato un provvedimento perfettamente coerente sul piano giuridico con le conclusioni alle quali è pervenuto e che si inquadra nei poteri conferitigli dall'ordinamento (conf. Cass. sez. 2, sent. n 2156/01). Il giudice, dopo la dichiarazione di nullità, in applicazione dell'art. 185 c.p.p., comma 3, secondo cui "la dichiarazione di nullità dell'atto comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo", ha trasmesso gli atti al P.M..
Se il giudice ha il potere di restituire gli atti in caso di ritenuta nullità del decreto, è evidente che un errore di fatto o interpretativo non rende il provvedimento atipico. Esso non si correla difatti ad una mancata previsione del potere di disporre, necessaria per qualificarlo abnorme, ma solo alla sua illegittimità. (Cass. Sez. 5 n. 30369/06). Il che esclude una indebita regressione del processo ad una fase precedente e quindi la vanificazione dell'esercizio dell'azione penale.
Il provvedimento non crea una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, poiché gli atti sono stati trasmessi al soggetto titolare delle attività di impulso processuale.
Nè può essere dato rilievo ad una stasi di fatto e quindi ad una impossibilità di proseguire l'iter procedimentale provocata esclusivamente da un atteggiamento di resistenza, seppur motivato da assunta illegittimità del provvedimento, dell'autorità chiamata a provvedere e fornita dei poteri per adempiere.
Il provvedimento, poi, si concretizza in un mero atto di impulso che non pregiudica diritti e poteri delle parti, i quali ben potranno esplicarsi nelle sedi previste".
Questo collegio condivide integralmente le conclusioni del procuratore generale giacché corrispondono all'orientamento espresso più volte da questa Corte. Invero non può considerarsi abnorme, e non è dunque suscettibile di ricorso per Cassazione, il provvedimento del giudice dibattimentale monocratico che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, e disponga la restituzione degli atti al P.M., giacché tale provvedimento, ancorché in ipotesi illegittimo, costituisce pur sempre esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento al giudice e non comporta una stasi del procedimento, potendo il P.M. procedere all'indicazione degli elementi fattuali dei quali sia stata rilevata la carenza (cfr. per tutte Cass. 21706 del 2005).
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008