Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1999, n. 1421
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Sentenza 17 febbraio 1999

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Il controllo della regolare citazione a giudizio dell'imputato rientra tra i poteri del giudice del dibattimento e la declaratoria di nullità eventualmente pronunciata, se errata, è illegittima e non abnorme, e non è immediatamente e autonomamente impugnabile, ostandovi il disposto degli artt. 568, comma primo, e 586, comma primo, cod. proc. pen.; ne' l'abnormità è configurabile sotto il profilo di un'indebita regressione del processo (conseguente, nel procedimento pretorile, alla restituzione degli atti al P.M. affinché proceda al rinnovo della notifica della citazione). Ed invero, poiché l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è applicabile anche nel procedimento pretorile, al giudice del dibattimento spetta provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione, salvo che vengano rilevate invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio, nel qual caso il giudice deve restituire gli atti al P.M., pena l'abnormità della sua pronuncia. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, eseguita mediante consegna al difensore in mancanza del previo accesso invano esperito nel domicilio eletto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1999, n. 1421
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1421
    Data del deposito : 17 febbraio 1999

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