Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Il controllo della regolare citazione a giudizio dell'imputato rientra tra i poteri del giudice del dibattimento e la declaratoria di nullità eventualmente pronunciata, se errata, è illegittima e non abnorme, e non è immediatamente e autonomamente impugnabile, ostandovi il disposto degli artt. 568, comma primo, e 586, comma primo, cod. proc. pen.; ne' l'abnormità è configurabile sotto il profilo di un'indebita regressione del processo (conseguente, nel procedimento pretorile, alla restituzione degli atti al P.M. affinché proceda al rinnovo della notifica della citazione). Ed invero, poiché l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è applicabile anche nel procedimento pretorile, al giudice del dibattimento spetta provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione, salvo che vengano rilevate invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio, nel qual caso il giudice deve restituire gli atti al P.M., pena l'abnormità della sua pronuncia. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, eseguita mediante consegna al difensore in mancanza del previo accesso invano esperito nel domicilio eletto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1999, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 17.2.1999
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore SENTENZA
2. " Stefano CAMPO Consigliere N.1421
3. " Angelo VANCHERI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere N.14599/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Perugia nel procedimento penale a carico di:
MEZZOLANI Rosaria, n. 31.1.1961 a Cagli
avverso l'ordinanza in data 28.1.1998 del Pretore di Perugia Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA:
Con ordinanza emessa all'udienza del 28.1.1998 il Pretore di Perugia dichiarava la nullità della notifica della citazione a giudizio di MEZZOLANI Rosaria, eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4, C.P.P., in quanto non risultava un previo accesso vanamente esperito nel domicilio eletto;
ordinava la restituzione degli atti al P.M. "per quanto di sua competenza". Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 161, co. 4, 168 C.P.P., 2699 e seguenti C.C. in quanto la relazione del messo notificatore dava atto dell'irreperibilità dell'imputata, giostraia girovaga, nel comune di residenza anagrafica e, conseguentemente, nel domicilio ivi eletto, dal che risultava chiaramente la sussistenza dei presupposti legittimanti la notificazione mediante consegna al difensore;
la pronuncia del Pretore, che disattendeva circostanze inequivocamente emergenti da un atto pubblico, doveva considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile.
Va in proposito rilevato che l'abnormità dell'atto processuale può verificarsi non solo sotto il profilo strutturale - quando il provvedimento, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale - ma anche sotto quello funzionale - quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, o la sua regressione in casi non previsti dal sistema processuale (cfr. Cass., Sez. Un., 31.7.1997, P.M. in proc. Baldan;
12.2.1998, Di Battista). Ora, il controllo della regolare citazione a giudizio dell'imputato rientra indubbiamente fra i poteri del giudice del dibattimento (artt. 484 - 485 C.P.P.) e la declaratoria di nullità eventualmente pronunciata, se errata, è illegittima e non abnorme, e non è immediatamente ed autonomamente impugnabile, ostandovi il disposto degli artt. 568, co. 1, e 586, co. 1, C.P.P. (cfr. Cass., Sez. I, 2.12.1992, Abdel Khader;
30.4.1994, Rodak). Nè l'abnormità è ravvisabile sotto il profilo di una indebita regressione del processo conseguente alla restituzione degli atti al P.M. affinché proceda al rinnovo della notifica della citazione. In proposito è stato infatti chiarito che, poiché l'art. 143 disp. att. c.p.p. è applicabile anche nel procedimento pretorile, spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione, ad esclusione dei casi nei quali vengano rilevate invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio: ond'è che, quando non ricorra una tale situazione e il Pretore, anziché provvedere alla rinnovazione della citazione, disponga la restituzione degli atti al P.M., va riconosciuta l'esistenza di un provvedimento abnorme, come tale autonomamente impugnabile per cassazione, in quanto un simile ordine produce una non consentita regressione del procedimento dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari definitivamente conclusa, con effetti irreversibili, con l'emissione da parte del P.M. del decreto di citazione a giudizio (Cass., Sez. Un., c.c. 18 giugno 1993, Garonzi). Tali principi sono stati ribaditi dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite con la quale è stata confermata la portata generale della disposizione contenuta nell'art. 143 disp. att. c.p.p., applicabile anche nel procedimento davanti al Pretore, con la precisazione che la rinnovazione della citazione compete al giudice del dibattimento, tranne l'ipotesi in cui sia resa necessaria da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio: in quest'ultimo caso, al quale sono riconducibili anche la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e l'inosservanza del termine per comparire di cui al terzo comma dell'art. 555 c.p.p., l'invalidità attiene ad un "atto propulsivo", necessario, cioè, alla progressione del procedimento, ditalché, risultando impedita la regolare costituzione del rapporto processuale, la rinnovazione del decreto non può che spettare al P.M., al quale, perciò, vanno restituiti gli atti (Cass., Sez. Un., c.c. 24 marzo 1995, Cirulli). Tale è appunto la situazione che, nell'esercizio legittimo del suo potere di verifica della regolarità della citazione, il Pretore ha ritenuto di ravvisare nel caso di specie;
non è perciò configurabile abnormità del provvedimento impugnato.
Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1999