Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
L'opposizione all'esecuzione in corso si propone (art. 615 comma secondo) con ricorso al giudice dell'esecuzione (qualora non sia proposta oralmente in una udienza del processo esecutivo) e va, in tal caso, notificata al creditore procedente insieme con il decreto del giudice dell'esecuzione che fissi l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sè (e ciò nel termine perentorio che il giudice dell'esecuzione abbia stabilito), notificazione che ben può avere, come destinatario, il difensore del creditore procedente cui questi abbia conferito procura, atteso che, in difetto di limitazioni, tale atto abilita il difensore stesso a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione. Ne consegue che, qualora il creditore procedente abbia azionato il processo esecutivo (mercè notificazione del precetto) dichiarandosi difensore di sè stesso - e stante, per l'effetto, la coincidenza tra parte e difensore - non si pone alcuna questione se il ricorso debba essere notificato alla parte personalmente, ovvero possa esserlo al suo procuratore, trattandosi, in tal caso, di notificare, puramente e semplicemente (come accaduto nella specie), il ricorso alla parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, amm.re delegato Dott. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGNANI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 31658/00 del Tribunale di ROMA, Sezione 8^ Civile, emessa il 12/07/00 e depositata il 19/10/00 (R.G. 29316/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Stefano MENICACCI (per delega Avv. S. GRECO);
udito l'Avvocato Sergio MAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Dr. Proc. LA EL, con atto di precetto notificato il 2.2.1995, intimava all'SI Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., di dare esecuzione, nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla sentenza 28.4.1994 del tribunale di Roma, pronunciata in confronto di DR AN e della società Firs italiana di assicurazioni. La sentenza aveva condannato i convenuti a pagare direttamente alla parte, che aveva dichiarato d'avere anticipato le spese e non percepito gli onorari, le spese processuali liquidate a favore degli attori LE LO e ST AR.
Il precetto era sottoscritto dallo stesso LA EL, che vi si dichiarava procuratore di sè stesso.
2. - La società SI con ricorso al pretore di Roma, giudice dell'esecuzione, depositato il 13.4.1995, dichiarava di proporre opposizione all'esecuzione.
Dopo aver premesso che in base al precetto lo EL aveva iniziato in suo confronto un processo di espropriazione forzata presso terzi, sosteneva che la sentenza del tribunale di Roma, pronunciata contro l'assicuratore e non direttamente contro l'impresa designata, non costituiva titolo esecutivo in suo confronto, perché a tale fine è necessario che la sentenza sia passata in giudicato e ciò non era ancora avvenuto.
3. - L'opposizione è stata accolta dal pretore e la decisione è stata confermata dal tribunale con sentenza del 19.10.2000. 4. - LA EL ne ha chiesto la cassazione.
L'SI ha resistito con controricorso ed ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene un motivo.
2. - Il ricorrente deduce che la sentenza presenta un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 137, 138, 166 e 615 dello stesso codice). 2.1. - La parte, impugnando la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che la sentenza era viziata da nullità per violazione del contraddittorio, perché il ricorso in opposizione all'esecuzione non gli era stato notificato: era verosimilmente accaduto che l'atto fosse stato notificato al domicilio del procuratore della fase esecutiva.
Il tribunale ha risposto che la parte era comparsa durante il giudizio di opposizione sia pure per chiedere rinvio dell'udienza e che tale circostanza comportava il superamento dell'eccezione dovendosi ritenere comunque sanato il dedotto vizio di notifica. 2.2. - Il ricorrente muove alla decisione questa critica. Il ricorso in opposizione all'esecuzione già iniziata deve essere notificato al creditore procedente personalmente e questo non era avvenuto.
Tale nullità non avrebbe potuto essere considerata sanata dalla comparizione nel giudizio di una persona definitasi suo procuratore nè egli s'era costituito in giudizio, perché ciò avrebbe richiesto il deposito della copia del ricorso a lui notificata e della procura.
Del resto, il pretore ne aveva dichiarato la contumacia. 2.3. - Il motivo non è fondato.
Queste le ragioni.
3. - L'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma), si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, ma può essere proposta anche oralmente in una udienza del processo esecutivo.
Quando è proposta con ricorso, l'opposizione deve essere notificata al creditore procedente insieme al decreto del giudice dell'esecuzione che fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sè e ciò va fatto nel termine perentorio che il giudice dell'esecuzione stabilisce.
La notificazione del ricorso e del decreto possono farsi al difensore cui il creditore procedente ha conferito procura per il processo esecutivo, perché, in difetto di limitazioni, tale procura abilita il difensore a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione (Cass. 2 marzo 2001 n. 3089; 19 luglio 2002 n. 10569) e quindi a ricevere per la parte le relative notifiche. Le opposizioni danno bensì luogo a giudizi distinti dal processo esecutivo, ma essi costituiscono fasi incidentali di tali processi, essendo volti a risolvere nelle forme della cognizione questioni che attengono all'esercizio dell'azione esecutiva.
3.1. - Orbene, dagli atti del processo risulta, lo si è visto, che il creditore procedente aveva notificato il precetto dichiarandosi difensore di sè stesso.
Dunque, stante la coincidenza tra parte e difensore, nel caso non si poneva una questione se il ricorso in opposizione dovesse essere notificato personalmente alla parte, o potesse essere notificato al suo procuratore.
Si trattava di notificare il ricorso alla parte.
L'SI, nel controricorso, ha sostenuto d'avere appunto notificato il ricorso a LA EL, per l'udienza del 13.7.1995, sulla base del decreto 11.5.1995 del giudice dell'esecuzione, che per la prima volta aveva fissato il termine perentorio per la sua notifica.
La circostanza può ritenersi provata.
È ben vero che tra ì documenti depositati dall'SI non v'è la copia notificata del ricorso e del decreto.
Tuttavia, dal processo verbale della udienza del 13.7.1995 davanti al pretore risulta che il difensore dell'SI depositava copia del ricorso notificato.
In quella udienza compariva "il procuratore dell'opposto". Nel ricorso poi si svolge il singolare discorso per cui la notificazione dell'opposizione avrebbe dovuto essere fatta non presso il procuratore costituito nel giudizio di esecuzione, ma alla parte personalmente: discorso singolare perché, come si è visto, nel caso, le due persone coincidevano.
3.3. - Così correttane la motivazione, la sentenza si sottrae a cassazione.
4. - Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003