Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
Rispetto ad una domanda con cui un condominio contesti la natura divisibile di un immobile inserito in esso, per farne conseguire la pronuncia di inefficacia della divisione dello stesso realizzata, dal proprietario, attraverso la creazione di due separate unità immobiliari e la loro separata alienazione, e di condanna alla eliminazione delle opere compiute ed al ripristino dello stato originario dei luoghi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli acquirenti (con la conseguenza che quando tali soggetti siano già stati parti del giudizio di primo grado, nei loro confronti deve disporsi, in fase di gravame, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., se la sentenza non sia stata impugnata relativamente ad alcuni di essi), dovendo la domanda essere decisa nei confronti di tutti gli aventi diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RZ RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA ORTI FLAVIANI 37, in persona del legale rappresentante Papale Carmelo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLATERNA 2, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SCATOZZA, che lo difende, per Procura Speciale del notaio Falissi N^ Rep. 46225;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 03698/97 proposto da:
IA RA, AR GN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 39, presso lo studio dell'avvocato GIULIO FAVINO, che li difende, giusta, delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND. VIA DEGLI ORTI FLAVIANI 37 ROMA, in persona del legale rappresentante Papale Carmelo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLATERNA 2, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SCATOZZA, che lo difende unitamente agli avvocati GRILLO PIETRO FRANCO, MARCO LIVI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2287/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
uditi gli Avvocati CASTALDI I., difensore del ricorrente TA, e FAVINO G., difensore del resistente Cond. Via Horti Flaviani, che non si oppongono alla richiesta del P.G.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 1 agosto 1986, il Condominio di via degli Orti Flaviani 37, convenne davanti al Tribunale di Roma IO TA, CE ET e NI GU;
domandò la pronunzia, nei loro confronti, della indivisibilità dell'immobile sito nel villino 2, int.1 del complesso condominiale, della inefficacia della divisione già realizzata, e la condanna alla eliminazione delle opere compiute e al ripristino dello stato dei luoghi.
La stessa domanda era stata proposta dal Condominio davanti al medesimo Tribunale
contro
GN US e RA GI, in base all'assunto che l'art. 8 del regolamento di condominio disponeva la indivisibilità dell'immobile, che i convenuti US e GI avevano suddiviso in due unità abitative, alienando allo TA il piano terreno ed a ET e GU il piano primo. Riuniti i procedimenti, con sentenza 9 febbraio - 15 marzo 1993 il Tribunale di Roma accolse le domande proposte dal Condominio, dichiarò che l'originario appartamento int.1 del villino n. 2 del condominio di via degli Orti Flaviani 37 era gravato dalla servitù di indivisibilità, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del regolamento di condominio trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Roma;
condannò i convenuti alla eliminazione delle opere realizzate per suddividere gli appartamenti ed a ripristinare lo stato dei luoghi;
condannò i convenuti al risarcimento dei danni ed alle spese.
Pronunziando sulle impugnazioni proposte da GN US e RA GI, nonché da IO TA in contraddittorio con il condominio di via degli Orti Flaviani 37, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 29 marzo - 19 giugno 1996, respinse gli appelli e condannò gli appellanti alla rifusione delle spese. Ricorre per cassazione IO TA;
ricorrono, altresì, RA GI e GN US;
resiste con controricorso il Condominio di via Orti Flaviani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti i ricorsi, preliminarmente deve osservarsi non essere integro il contraddittorio.
Oggetto della controversia è la indivisibilità dell'immobile a due piani, appartenente in origine a GN US e RA GI, i quali ebbero a suddividerlo in due unità immobiliari, alienando il piano terreno a IO TA e il primo piano a CE ET e NI GU.
Mentre il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti dei proprietari originari (GN US e RA GI) e di tutti gli acquirenti (IO TA nonché CE ET e NI GU), in grado di appello al giudizio non hanno partecipato gli acquirenti ET e GU, i quali non risultano essere citati neppure in cassazione, posto che tanto il ricorso proposto da TA, quanto il ricorso proposto da GI e US risultano notificati soltanto al condominio.
È risaputo che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto, che ne sia partecipe. Tipica situazione plurisoggettiva, da decidersi in modo unitario nei confronti di tutti i (com)proprietari, è la appartenenza di un bene, di cui si contesta la divisibilità, dovendo la relativa domanda necessariamente decidersi nei confronti di tutti gli aventi diritto.
La sentenza della Corte d'Appello, che ha pronunziato la indivisibilità dell'immobile senza la partecipazione al giudizio di CE ET e NI GU, acquirenti del primo piano e presenti in primo grado, non produce effetti nei loro confronti. Per contro, è del tutto evidente che avrebbe dovuto essere pronunziata anche nei loro confronti, quali proprietari dell'unità abitativa sita al primo piano. D'altra parte, il difetto di contraddittorio avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto ordinarne la integrazione.
Donde la nullità della sentenza e dell'intero giudizio di secondo grado.
La Suprema Corte, riuniti i ricorsi e rilevato il difetto del contraddittorio nel giudizio di appello, deve dichiarare la nullità della sentenza d'appello e dell'intero giudizio e rimettere le parti davanti alla Corte d'Appello di Roma, affinché ordini la integrazione del contraddittorio nei confronti di ET e GU.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
riuniti i ricorsi, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti alla Corte d'Appello di Roma perché ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CE ET e NI GU.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999