Sentenza 17 marzo 2017
Massime • 1
Deve essere considerata clandestina l'arma il cui numero di matricola, abraso nella usuale sede, sia rilevabile in altro punto, accessibile solo dopo lo smontaggio dell'arma medesima. (Fattispecie nella quale il numero di matricola era impresso solo nella parte interna dell'astina guardamano del fucile, che rimaneva dunque non visibile se non mediante lo smontaggio dell'arma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 22698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22698 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2017 |
Testo completo
226 9 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.49h Dott. Paolo Antonio BRUNO - Presidente- Dott. Antonio SETTEMBRE - Consigliere - UP 17/3/2017 - Dott. Paolo MICHELI - Consigliere - R.G.N. 26478/2016 Dott. Luca PISTORELLI · Consigliere Relatore - Dott. Irene SCORDAMAGLIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: LL GA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 17/2/2016 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Pietro Pomanti e l'avv. Giuseppe Cincioni, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di LL GA per i reati di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione aggravata di arma clandestina (un fucile a canne mozze), detenzione illegale di arma comune da sparo e di ricettazione dell'arma medesima, procedendo in parziale riforma della pronunzia di primo grado a rimodulare il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato di detenzione dell'arma clandestina. In proposito il ricorrente lamenta innanzi tutto il travisamento degli atti di polizia dai quali risulta chiaramente come il numero di matricola apposto sul guardamano del fucile fosse perfettamente leggibile, risultando dunque irrilevante che quelli presenti sul castello e sulle canne fossero stati in parte abrasi, giacchè tale circostanza non aveva impedito l'immediata identificazione dell'arma. Conseguentemente inconferente e comunque errato è il richiamo operato dai giudici del merito al principio per cui l'arma debba ritenersi clandestina anche quando per la sua identificazione sia necessario procedere allo smontaggio della medesima, poiché il numero di matricola era leggibile su una parte della stessa (il guardamano) accessibile senza ulteriori operazioni, circostanza di per sè sufficiente ad escludere la configurabilità del reato contestato. Non di meno la circostanza in oggetto non è stata considerata dai giudici dell'appello anche al fine di valutare l'effettiva sussistenza del dolo del reato, profilo sul quale invero la sentenza rivela un vero e proprio difetto di motivazione.
2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, statuizione illegittimamente fondata sulla base della valutazione del solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto nel possesso dell'imputato e sull'eccentrica rilevazione della contestuale detenzione di un'arma. E sempre gli stessi vizi vengono dedotti anche con il terzo motivo con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della contestata recidiva reiterata ed alla commisurazione degli aumenti di pena disposti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, per diversi aspetti, inammissibile e deve conseguentemente essere rigettato. 2 2. Il primo motivo è infondato al limite dell'inammissibilità.
2.1 Non è in discussione il principio richiamato dal ricorrente per cui, se il numero di matricola apposto su una parte dell'arma sia stato abraso, ma contestualmente risulti leggibile su un'altra parte dell'arma medesima, questa non può essere considerata clandestina perché immediatamente identificabile (Sez. 1, n. 9817 del 23 aprile 1990, Giuliani, Rv. 184800). Ma per l'appunto lo stesso deve essere applicato nella sua completezza, giacchè, come ricordato, nella citata pronunzia, questa Corte ha precisato come il fatto non possa ritenersi tipico solo nell'ipotesi in cui il numero progressivo di matricola risulti leggibile su una parte "non autonoma" dell'arma.
2.2 In proposito è necessario ricordare allora che, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 I. n. 110/1975 - disposizione che concorre a definire l'oggetto materiale del reato configurato dal successivo art. 23 della stessa legge -, l'arma non può ritenersi clandestina qualora il numero di matricola sia stato apposto (ed ovviamente non sia stato abraso o comunque reso illeggibile) sul fusto, sulla carcassa o castello ovvero su una parte essenziale dell'arma medesima. Per "parte essenziale" deve poi intendersi, ai sensi dell'art.
1-bis del d. lgs. n. 527/1992 (espressamente richiamato dal primo comma del citato art. 11), esclusivamente il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di un'arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma di cui fanno parte o sono destinati a farne parte.
2.3 Ancora va precisato che, con il termine "guardamano", si intende tradizionalmente l'archetto o ponticello di metallo posto a protezione del grilletto di un'arma da fuoco per evitare il suo accidentale funzionamento, ma altresì un componente accessorio delle armi lunghe costituito da un'astina applicata a protezione dell'impugnatura e che può essere dei materiali più vari. Nel caso di specie, dal decreto di sequestro allegato al ricorso e di cui viene eccepito il travisamento, non viene specificato, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dal ricorrente, a quale delle due tipologie appartenga l'oggetto descritto dagli operanti, ancorchè si precisi che lo stesso sia in legno e metallo (il che porta ad escludere che si tratti dell'archetto di protezione del grilletto), mentre la sentenza di primo grado (la cui motivazione non contestata con il gravame di merito sul punto specifico si integra con quella della pronunzia impugnata) fa espresso riferimento al fatto che il numero di matricola leggibile fosse apposto nella parte interna dell'astina guardamano del fucile, richiamando in proposito quanto rivelato dalle inequivocabili foto allegate (nn. 8 e 9) alla relazione eseguita dalla polizia scientifica sull'arma.
2.4 Tale indicazione solo apoditticamente è stata additata come erronea nel ricorso, mentre non corrisponde al vero che i giudici dell'appello abbiano provveduto a "correggerla", essendosi invece limitati a riportare che il numero di matricola leggibile 3 era apposto sul "guardamano", identificato però come amovibile, richiamando implicitamente quanto esposto nella pronunzia di primo grado e gli atti da questa evocati.
2.5 E' dunque pacifico che, contrariamente a quanto ha cercato di sostenere il ricorrente, il numero di matricola leggibile fosse impresso sull'anima in metallo interna del guardamano di legno del fucile e non già sull'archetto protettivo del grilletto, rimanendo dunque non visibile se non mediante lo smontaggio dell'arma e in particolare di tale componente. Conseguentemente è irrilevante che la Corte territoriale abbia qualificato quest'ultima come una parte fondamentale del fucile - peraltro senza affrontare il tema della effettiva corrispondenza di tale qualificazione con il parametro normativo descritto in precedenza - giacchè, coerentemente alle risultanze processuali (tutt'altro che travisate, per come si è detto), ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui l'eventuale esistenza di un numero di matricola leggibile situato su di una parte dell'arma accessibile solo a seguito dello smontaggio della medesima non esclude che la stessa debba essere ritenuta clandestina (ex multis Sez. 1, n. 21664/13 del 14 dicembre 2012, Acacio, Rv. 255944).
2.6 Manifestamente infondata, a questo punto, è la doglianza relativa al difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, che si basa proprio sull'erroneo presupposto che il numero di matricola fosse apposto sull'archetto protettivo del grilletto o comunque su di una superficie esterna dell'arma (e fosse dunque visibile dall'imputato) e ciò a tacere del fatto che si tratta comunque di censura inammissibile in quanto attinge questione non già devoluta al giudice dell'appello con il gravame di merito.
3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. L'orientamento giurisprudenziale nel quale si inserisce il precedente evocato dal ricorrente ha, infatti, un contenuto diametralmente opposto a quello attribuitogli dal ricorrente e trae origine da una pronunzia delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito come la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 possa essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. Un., n. 35737 del 24 giugno 2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). Il giudice è dunque tenuto a motivare in ordine a tutti i parametri considerati dalla disposizione citata esclusivamente quando ritiene di dover riconoscere l'attenuante, mentre, in caso contrario, è sufficiente che esponga le ragioni della sua non concedibilità anche facendo 4 A riferimento ad unico indice ritenuto in tal senso ostativo. Principio a cui la Corte territoriale si è attenuta argomentando in maniera sufficiente e comunque esauriente richiamando il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, tanto più che in realtà dal complesso del discorso giustificativo della sentenza emerge che la decisione si fonda anche sulla riscontrata predisposizione di strumenti ulteriormente sintomatici dell'abitualità dell'attività di spaccio, peraltro resa evidente dalle modalità di confezionamento dell'hashish.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Luca Pistorelli B DS-CONTATA IN CANCELLERIA add 10 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5