Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO048 17 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 護 SEZIONE SECONDA CIVILE солбина Сорма professionale un Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: b. . Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 481/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 10298 Rep. 1705 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 30/11/00 - Consigliere - Dott. Francesca TROMBETTA Е ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CO ER PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato ACCARDO PA, che lo difende unitamente all'avvocato 3000 AZZENA FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente E 3000
contro
CANCELLERIA COM VILLAVERDE, in persona del Sindaco p.t. Adolfo GIGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 15/0 costato dell' avv. Giancarlo FERRI ANGELO, giusta CG508713 10, difeso dall'avvocato PLAISANT delega in atti;
- controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 284/98 della Corte d'Appello di 1960 -1- + CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CAGLIARI, depositata il 10/09/98; Richiesta copia studio dal Sig. MANNETTA udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. Consigliere Dott. Enrico il14 GIU. 2001udienza del 30/11/00 dal IL/CANCELLIERE SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Angelo PLAISANT, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore E Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 3000 CANCELLERIA CG984393 MOL FERRI 3000 14 SET 2001 * CANCELLIE 3000. CANCELLERIA DH077926 -2- Svolgimento del processo A seguito del ricorso monitorio dell'architetto Pier Paolo Cossu il presi- dente del tribunale di Oristano con decreto del 22 novembre 1995 ingiunse al Co- mune di Villaverde di pagare al ricorrente £. 181.456.601, oltre gli interessi, a tito- lo di compenso della redazione dei progetti di arredo urbano di vie e piazze e del restauro di un edificio. Al decreto si oppose il Comune intimato che eccepì sotto vari profili l'inesistenza del credito dedotto "ex adverso". Costituitosi nel giudizio, l'opposto chiese il rigetto dell'opposizione aven- done eccepito l'infondatezza. All'esito dell'istruttoria il tribunale di Oristano, con sentenza del 18 giugno 1997, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, con la condan- na del Cossu al pagamento delle spese del giudizio, avendo ritenuto che alcun inca- rico fosse stato validamente conferito al professionista. Successivamente, la corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 10 set- tembre 1998, ha rigettato l'impugnazione del Cossu, cui aveva resistito l'amministrazione comunale. La corte territoriale, nella premessa che ai fini dell'assunzione di un vinco- lo obbligatorio da parte della pubblica amministrazione, nella specie comunale, oc- corre una manifestazione in forma documentale della volontà di impegnare detta amministrazione proveniente dal sindaco quale organo munito della c.d. "rappre- sentanza esterna” essendo in proposito irrilevanti le deliberazioni della giunta o del consiglio avendo queste natura di “atti interni”, ha osservato che, nella specie, dalla 3 documentazione acquisita non era emerso alcun atto negoziale redatto della dovuta forma scritta ad substantiam" dal quale risultasse aver il sindaco di Villaverde manifestato la volontà di impegnare quel Comune in un contratto di prestazione d'opera professionale nei confronti del Cossu. La produzione documentale aveva fatto acquisire solamente: che con le deliberazioni nn 56 e 57 il consiglio comunale si era determinato all'affidamento della redazione di due progetti esecutivi al Cossu ed alll'approvazione degli allega- ti schemi di convenzione, contenenti la disciplina del rapporto negoziale da instau- rare e che, con nota del 23 agosto 1988, il segretario comunale aveva trasmesso la copia di dette delibere con gli allegati schemi di convenzione. A nulla rilevava che questi recassero la sottoscrizione del professionista mancando quella dell'organo rappresentativo del Comune, del sindaco ed anche la prova che costui rivestisse, oltre a detta qualità, anche quella dell'organo esecutivo delle deliberazioni del consiglio. In ordine a questa ultima osservazione dell'appellante doveva rilevarsi che il sindaco presiede il consiglio comunale ( art. 151 del t.u. n°148 del 1915) ma che per vincolare il Comune è necessario che alla deliberazione consiliare segua un di- stinto atto scritto costituito dalla stipulazione del contratto recante la sottoscrizio- ne del sindaco, quale organo rappresentativo del Comune. La volontà contrattuale può risultare da un collegamento di più atti ma la "proposta" o ""accettazione" debbono avvenire da parte dell'organo munito del potere rappresentativo dell'ente territoriale, così che non poteva attribuirsi efficacia 4 vincolante alla nota del segretario comunale di trasmissione delle deliberazioni di incarico adottate dal consiglio comunale presieduto dal sindaco. La pronunzia di questa Corte n° 5916 del 4 novembre 1980 indicata dal ri- corrente era estranea al caso in esame poichè si riferiva a quello, diverso, in cui dalla stessa deliberazione erano emerse la manifestazione da parte del sindaco, qua- le organo rappresentativo del Comune, della volontà espressa dall'organo delibe- rante dell'ente territoriale di affidare un incarico ad un professionista, presente nell'aula in cui si teneva l'assemblea consiliare, nonchè l'accettazione di costui. Nella specie, non era risultata la presenza del professionista nell'aula consi- liare in cui venne adottata la deliberazione contenente la previsione di provvedere alla spesa della progettazione e della direzione dei lavori a finanziamento avvenuto da parte dell'assessorato regionale dei 11.pp.; cioè una deliberazione condizionata sul come provvedere alle relative spese che non corrisponde al contenuto della convenzione approntata e sottoscritta dal solo contraente privato e posta a fonda- mento delle pretese di costui. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo quattro motivi di doglian- za, poi illustrati da memoria, ricorre il Cossu;
resiste con controricorso l'amministrazione comunale di Villaverde. Motivi della decisione Con i quattro motivi il professionista denunzia sotto vari profili “la viola- zione di legge sub specie Libro IV titolo II capi II, III e IV c.c. in relazione all'art. 360 n°3 c.p.c.". 5 Nella specie sostiene il Cossu - il giudice del merito non avrebbe potuto negare valore di manifesta accettazione di una proposta contrattuale alla delibera con la quale il consiglio comunale di Villaverde aveva approvato lo schema di con- tratto approntato e sottoscritto dal professionista. Infatti, nel caso in esame. il rap- porto negoziale costituisce il presupposto stesso della delibera consiliare, non po- tendosi approvare un contratto nè accettare una proposta contrattuale se il contrat- to e la proposta non esistono. Non ha considerato la corte territoriale assume inoltre il ricorrente - che nella specie il consiglio comunale era chiamato a pronunziarsi sul contratto già predisposto e sottoscritto dall'odierno ricorrente e che l'organo deliberativo si era pronunziato positivamente con la conseguente formazione del contratto. Questa è stata negata dal giudice del merito il quale non ha considerato che, essendo il sindaco l'esecutore delle delibere consiliari ed avendo costui sotto- scritto la delibera in questione, l'organo rappresentativo del Comune aveva "per re- lationem" sottoscritto il contratto. Il che risponde a quanto comunicato dal segre- tario comunale che correttamente aveva ritenuto ultronea la sottoscrizione di un separato documento contrattuale, al contrario ritenuta necessaria dalla corte di merito. Inoltre, la presentazione dello schema di contratto di prestazione profes- sionale già sottoscritto dall'odierno ricorrente deve, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, configurarsi come una proposta di contratto. 6 Ne consegue che l'approvazione di detto schema con deliberazione adotta- ta dal consiglio comunale deve necessariamente configurarsi come accettazione della proposta. In questa considerazione pretermessa dalla corte di merito si rivelano inuti- li i rilievi di detto giudice concernenti il contenuto di quella delibera nel cui conte- sto, oltre alla approvazione incondizionata del contratto in essa era anche la previ- sione, necessaria per legge, dei mezzi finanziari con i quali far fronte alla spesa, tut- tavia irrilevante alla formazione del rapporti contrattuale. La corte di merito osserva infine il Cossu - ha erronamente ritenuto e- straneo al caso di specie la citata pronunzia di questa Corte. La corte di merito disattendendo norme di diritto ha così ritenuto necessari alla formazione del consenso la contestualità per dei consensi stessii più documen- tata da "un incontro fisico". Queste censure si rivelano inidonee alla cassazione della pronunzia impu- gnata poiché in parte si traducono nella riproduzione di argomentazioni corretta- mente disattese dalla corte di merito e, nel resto, appaiono estranee ad ulteriori ra- gioni esposte da quel giudice a sostegno del rigetto della domanda del professioni- sta. Rammenta in proposito la Corte che anche il contratto con il quale l'amministrazione di un ente pubblico, nella specie un Comune, conferisce un inca- rico professionale, deve essere, perché non siano elusi i controlli tutori, redatto, a pena di nullità, nella forma scritta. Al fine dell'insorgenza del vincolo negoziale, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo consiliare concernente il conferimento dell'incarico al professionista, ove questa, costituente “atto interno” al procedimento formativo della volontà dell'ente territoriale, non si sia tradotta, con la sua manifestazione da parte dell'organo munito del potere di "rappresentanza esterna", nella forma pre- scritta, in un atto negoziale. Se non è necessario, ai fini del requisito della forma del contratto, la conte- stualità delle convergenti dichiarazioni degli stipulanti - dichiarazioni che nell'iter" formativo del negozio si atteggiano come "proposta" ed “accettazione", così come avviene nelle negoziazioni fra privati "assenti" - è necessario a tali ef- - fetti che la delibera (la quale contenga la preventiva identificazione del rapporto cui si intende vincolare l'ente pubblico sotto il duplice profilo soggettivo, delle par- ti, ed oggettivo, delle obbligazioni che queste debbono assumere) quale “proposta” o"accettazione" sia comunicata all'altra parte perché questa vi aderisca o ne prenda conoscenza. Perché detta comunicazione possa avere contenuto di elemento negoziale, di "proposta" o di "accettazione", è necessario che ciò avvenga ad opera del sinda- co quale organo “rappresentativo” del Comune (vedansi in proposito le pronunzie di questa corte nn. 6182/94, 6262/96, 5642/97 e 2772/98). A questi principi si è all'evidenza adeguato il giudice del merito facendone corretta applicazione e rendendone adeguata ragione. La corte territoriale --dopo aver rilevato in linea di principio l'inidoneità delle delibere consiliari alla instaurazione del vincolo negoziale in quanto atti inter- 8 ni all'iter "formativo della volontà della amministrazione comunale da manifestarsi dal sindaco, non quale preposto all'organo consiliare ma quale titolare della "rap- presentanza esterna” dell'ente pubblico territoriale, nonché la necessaria rappresen- tazione per iscritto, anche se non in un unico documento, della stipulazione recante la necessaria sottoscrizione del sindaco ha negato la concreta insorgenza del -- contratto d'opera dedotto dal professionista come titolo costitutivo del suo credito esponendo due successivi ordini di considerazioni concernenti la provenienza e la forma della manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e, in su- bordine, la divergenza delle volontà (art. 1326 c.c.) In ordine al primo profilo, il giudice del merito ha coerentemente osserva- to che la comunicazione ad iniziativa del segretario comunale della delibera, pur se д sottoscritta dal sindaco quale preposto all'organo consiliare, di approvazione dello schema di contratto d'opera predisposto e sottoscritto dal Cossu, si rivelava inido- nea all'insorgenza del vincolo negoziale mancando la necessaria sottoscrizione del sindaco quale organo deputato alla “rappresentanza esterna" dell'ente territoriale. Quanto all'altro profilo, quel giudice ha rilevato la divergenza, preclusiva del consenso delle due volontà, del professionista e dell'amministrazione comunale. In quella di quest'ultima, formatasi con la deliberazione consiliare, era presente la previsione, assente nella "proposta" rinvenuta nello schema di conven- zione formulata dal professionista, di condizionare l'insorgenza del credito del compenso all'evento, futuro ed incerto, all'erogazione del finanziamento delle ope- re, che si intendevano affidare al Cossu, da parte dell'assessorato regionale ai lavo- ri pubblici. 9 Concludendo la disamina il ricorso deve essere rigettato. Quanto al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, la Corte rav- visa giusti motivi (art.92, I cpv, c.p.c.) della loro integrale compensazione.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Roma, il 30 novembre 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Сайчаси сипл Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso)Spagna IL CANCELLIERECT Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 60000 L: 310000 Roma francese vaiania UFFICIO DELLE ENTRATE POMA 2 200MA Corio 4 Registrato in data ... versato S. 310.000 an86240 trecentodiecimila Dirigante Are RR CL (lire udizion (Colt.ssa Maria G p. Responsabile, Servi 0 1 N R O 10