Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Per l'integrazione del reato previsto dall'art. 64, comma secondo, cod. proc. civ., è necessario che la colpa grave del consulente conduca ad un risultato erroneo degli accertamenti richiestigli, rimanendo invece prive di rilievo le eventuali erronee scelte metodologiche od operative che non influiscono sull'esito degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 29506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29506 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 466
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 42478/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT LF n. 16/2/1938;
avverso la sentenza n. 2888/2011 del 7/12/2012 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
Udito l'avv. FOIS FABIANA che si associa alla richiesta del PG. RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, su appello delle parti civili e del procuratore generale avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che assolveva AT NS dal reato di cui all'art. 64 cod. proc. civ., lo condannava a pena pecuniaria nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Secondo l'accusa il ricorrente, ingegnere incaricato di due consulenze tecniche di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo per conto del Tribunale civile di Ravenna su due immobili di proprietà l'uno di ST RE e l'altro di IN RN, svolgeva l'incarico con generica imperizia e negligenza evidenziando in modo inadeguato i vizi delle unità immobiliari e gli interventi necessari per eliminare i vizi stessi.
La Corte innanzitutto riteneva che la sentenza di primo grado fosse viziata da un errore macroscopico e determinante ai fini della decisione poiché aveva assolto l'AT sul presupposto che la sua condotta non fosse caratterizzata dal dolo. Invece, osservava la Corte, perché ricorra il reato in questione è richiesta la colpa grave.
Passava quindi ad individuare il contenuto dell'incarico chiesto al ricorrente;
costui, nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo proposto dai proprietari di due immobili nei confronti del costruttore per vizi della costruzione, doveva procedere a rilievi fonometrici per accertare il rispetto dei requisiti acustici passivi, verificare se il livello di rumorosità rilevato fosse concretamente tollerabile per le persone e se fosse stata impiegata una adeguata tecnica costruttiva.
L'esecuzione di tale incarico era però caratterizzata da vari errori integranti colpa grave:
- Non erano stati effettuati i rilievi fonometrici.
- Vi era stata omissione della valutazione di dati di fatto rilevanti anche rispetto al tema dell'acustica.
- L'imputato era privo di adeguata conoscenza della normativa di settore.
Avverso tale sentenza AT LF propone ricorso con atto a propria firma.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione rilevando che la sentenza descrive in modo non corretto le carenze delle consulenze tecniche e, comunque, non fornisce una valida spiegazione del perché queste costituiscano colpa grave. Rileva, inoltre, che - vi era stato espresso consenso delle parti alla utilizzazione delle prove acustiche già effettuate.
- Non è vero che nelle tabelle delle misurazioni aveva indicato delle possibili tolleranze rispetto alle previsioni normative di rumorosità ma aveva solo indicato, nell'ambito dei valori "non a norma", il carattere consistente o lieve della difformità. - Aveva fatto riferimento al regolamento del Comune di Ravenna del 2003 che indicava obblighi che comunque erano già efficaci per legge dal 1997, ma la sua finalità era semplicemente quella di dare atto della prassi del Comune.
- Le valutazioni in ordine alla discontinuità dei rumori ed al numero di persone residenti negli appartamenti sovrastanti rispondevano alla richiesta del giudice civile di individuare il grado di tollerabilità in concreto delle immissioni sonore. - La sentenza parla di errore nella determinazione del deprezzamento degli immobili ma non spiega in cosa consista tale errore. Con secondo motivo rileva l'errore nella mancata valutazione della possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena.
Con terzo motivo rileva che non è accertato alcun danno che giustifichi la condanna al risarcimento in favore delle parti civili. il difensore in sede di udienza ha depositato copia della transazione intervenuta con ST RE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto, a fronte di una sentenza di appello che ribalta una sentenza di assoluzione in primo grado, correttamente la Corte ha inteso individuare un profilo di erroneità della sentenza di primo grado che consenta di procedere ad un giudizio di esito opposto senza che questo si risolva in una diversa interpretazione del materiale probatorio, situazione quest'ultima in cui, proprio per la possibilità di diverse ricostruzioni dei fatti non si potrebbe ritenere raggiunto il grado di certezza necessario per la condanna. Nel concreto, però, viene individuato un presunto errore che invece non vi è:
È vero che la sentenza di primo grado fa ad un certo punto un'affermazione erronea, ovvero che per il reato in questione è necessario il dolo - ed è l'errore valorizzato dalla Corte - ma non solo il complesso della decisione dimostra come la valutazione effettiva abbia riguardato la configurabilità di una colpa grave, ma nella parte finale della sentenza di primo grado si precisa che "... la colpa grave è stata obiettivamente esclusa dal consulente tecnico nominato dal gip in sede di incidente probatorio e, pur partendo da diverse premesse considerazioni, anche dal giudice chiamato a decidere sugli importi da liquidare all'AT per l'incarico svolto. Tali considerazioni vengono fatte proprie anche la questo giudicante che non ravvisa, in modo inequivocabile, la colpa grave la condotta tenuta dal predetto".
Ove, invece, la Corte d'Appello afferma che "Il primo giudice nel passaggio centrale riportato nell'appello del PM e in altri richiamati dalle parti civili (fogli 9 e 10 della sentenza) concentra la sua attenzione sulla mancanza di dolo ovvero su un tema estraneo all'atto di accusa" commette due significativi errori già da soli in grado di compromettere la tenuta della sentenza:
- che il primo giudice abbia valutato la condotta sotto il profilo del dolo, semplicemente non è vero come dimostra anche il solo brano della sentenza di primo grado sopra trascritta.
- Che, come afferma testualmente la Corte, la conclusione possa essere tratta solo sulla scorta di quelle singole parti della sentenza impugnata sottoposte alla Corte di Appello con gli atti di impugnazione, è operazione non consentita. Il giudice di appello deve valutare l'intera motivazione della sentenza impugnata e non riferirsi alle sole parti ritenute significative dagli appellanti;
la motivazione va apprezzata nella sua interezza e direttamente, non attraverso la mediazione dei motivi di impugnazione, che ben possono essere parziali appunto perché di parte.
Se ciò consente già l'annullamento con rinvio della sentenza, è di immediata evidenza che sussistono anche gli altri vizi logici denunciati dal ricorrente con il primo motivo e che rendono possibile la definizione del processo con il pieno proscioglimento nel merito dell'AT, poiché risulta insuperabile la decisione di assoluzione del primo giudice.
Il capo di imputazione indicava in modo sostanzialmente generico gli errori compiuti, non definendo in alcun modo quale potesse essere la colpa grave.
L'incarico che si afferma essere stato male eseguito è così riportato in sentenza:
si verifichi mediante gli appositi rilievi fonometrici ed ogni altra necessaria indagine se siano rispettati i requisiti acustici-passivi degli edifici fissati dalla legge DPCM 05/12/1997 e se il livello di rumorosità così rilevato sia concretamente tollerabile per la salute e l'equilibrio psicofisico della persona. Se inoltre, in relazione all'accertato livello di rumorosità sia stata impiegata un'adeguata tecnica costruttiva che siano state rispettate le regole dell'arte (anche con riguardo pareti divisorie con l'appartamento contiguo, solari, scarichi, prese d'aria, etc.)".
Il quesito 4 chiedeva (tra l'altro) di definire le opere da eseguire per eliminare i vizi rilevati, quantificandone i costi. Il quesito 6 chiedeva di definire il danno patito dal ricorrente e il deprezzamento dell'immobile ove i vizi non fossero emendabili e la rumorosità dei locali non fosse riconducibile nei limiti di legge. Le condotte che integrerebbero, quindi, colpa grave (o, comunque, colpa), secondo la sentenza impugnata, erano:
- erano necessarie misure fonometriche all'interno degli immobili;
il ricorrente, di intesa con il consulente della parte convenuta, accettava di utilizzare le misurazioni già svolte dal consulente dei ricorrenti.
- Vari errori desunti da quanto gli appelli riportano dell'esame in contraddittorio del perito Caravita.
- Erroneamente la relazione del ricorrente indicava il superamento di 2 dB quale lieve scostamento dal limite in orario notturno. - Erroneamente è stato valutato il "rumore degli impianti a tempo discontinuo dei due appartamenti sovrastanti in funzione del basso e normale numero di abitanti".
- Erroneamente è stato ritenuto che la normativa D.P.C.M. 5 dicembre 1997 fosse obbligatoria nel Comune di Ravenna solo dal luglio 2003,
data di approvazione del regolamento edilizio.
Tali rilievi hanno portato la Corte d'Appello alla sbrigativa conclusione che "i plurimi rilievi dimostrativi della mancanza di detta indispensabile conoscenza specialistica ... comportano un addebito di grave colpa ed in specie imperizia nell'esecuzione dell'incarico". A parte, quindi, che non vi è indicazione dei criteri (eventualmente) seguiti per distinguere la colpa grave dalla colpa ordinaria, è evidente dalla lettura della sentenza che questa presenta il fondamentale vizio di motivare trascrivendo largamente gli argomenti degli appellanti senza neanche un approfondimento del tema giuridico. Che, quindi, si trattasse di "mancata conoscenza della materia" e non di "errori di interpretazione" è un problema che la Corte di Appello risolve dichiarando di condividere quanto dice il perito, esaltando, peraltro, quale dimostrazione di ciò, la affermazione del perito "il discorso di dire che abitano poche persone, non esiste".
È palese, quindi, che manca una autonoma valutazione della significatività delle condotte dell'AT: ne' si esaminano i "plurimi errori" denunciati dagli impugnanti:
- innanzitutto si segnala la presunta anomalia della mancata effettuazione di rilievi fonometrici, ma non si comprende in quale modo possa aver determinato un cattivo esito della perizia il fatto che, con l'accordo di tutti i tecnici che partecipavano alle operazioni peritali, nell'ATP si sia ritenuto di poter utilizzare in assenza di contestazione (e soprattutto su accordo dei tecnici delle diverse parti) i rilievi fonometrici dei ricorrenti (cosa di cui, se del caso, doveva lamentarsi la controparte e non certo gli appellanti, favoriti nel vedere riconoscere probanti le proprie misurazioni).
Tale scelta è comunque del tutto normale e di tale accordo nessuno dubita tanto che la Corte di Appello si vede costretta a contestare, riprendendo anche stavolta dagli argomenti delle parti civili, la mancanza di "avallo del giudice", laddove, essendo stata accettata dal giudice civile la relazione finale del tecnico, se "avallo" ci voleva (e non ci vuole), vi è stata la quantomeno equipollente ratifica.
Laddove poi si contesta, per poi desumerne la colpa grave, che tale uso di accertamenti fonometrici "non risulta formalmente accettato, non tanto dal consulente dell'impresa immobiliare, ma dalla parte da lui assistita (non risulta formalmente consentito nemmeno dall'ing. Ielli (che pure se n'è detto al corrente in sede di memoria tecnica presentata in incidente probatorio) e a maggior ragione dalle parti da lui assistite sul piano tecnico", si fa un'affermazione assai singolare: il tecnico, ricevuto l'incarico, svolge il compito come ritenuto necessario senza dover aver autorizzazioni salvo per atti sostanzialmente dispositivi o integranti oneri particolari. Premesso che l'art. 64 cod. proc. pen. richiede implicitamente che il risultato della consulenza sia erroneo e non vuole certo sanzionare una cattiva esecuzione che non abbia portato a risultati negativi, il tema della effettuazione degli accertamenti fonometrici è del tutto illogico non essendo collegato ad alcun esito negativo del lavoro dell'AT.
Quanto, poi, alla scarsa conoscenza della normativa di settore, anche questo giudizio che la Corte di Appello riprende dai tecnici senza alcuna verifica, sviluppando una motivazione meramente apparente, si comprende che deriva da un evidente equivoco:
il compito del ricorrente era, anche, di verificare "se il livello di rumorosità così rilevato sia concretamente tollerabile per la salute e l'equilibrio psicofisico della persona". A parte che non si è ritenuto significativo valutare se il giudice civile che tale incarico aveva assegnato l'avesse ritenuto ben espletato pur a fronte delle contestazioni delle parti, i presunti errori segnalati alle parti civili ed automaticamente traslati nella sentenza (così almeno emerge dal provvedimento impugnato) erano conseguenza della specifica risposta a tale quesito.
Assolutamente illogica, allora, la conclusione della Corte (peraltro, si ripete, in alcun modo collegata alla valutazione della conformità all'incarico):
è chiaro che laddove il giudice chiedeva di determinare la "concreta tollerabilità", non chiedeva di verificare il rispetto dei limiti normativi ma chiedeva di indicare "quanto" i limiti stessi erano violati e quanto fastidio ne derivasse. Dalla stessa sentenza, quindi, risulta corretta la risposta dell'AT che, valutando il livello di rumorosità, ha ritenuto che un aumento di 2 db in orario notturno (tenendosi conto che la pressione sonora raddoppia ogni 3 dB), pur nella consapevolezza della normativa di settore (che, non potendo disciplinare il rumore esterno, disciplina il livello minimo di abbattimento dei rumori all'interno delle costruzioni), comporta un disagio non particolarmente elevato (risposta congrua alla richiesta di definire la "concreta tollerabilità"). Il quesito posto dal giudice civile richiedeva proprio tale valutazione in concreto. Allo stesso modo la Corte non spiega perché, nel valutare la concreta tollerabilità, AT abbia errato nel valutare i possibili rumori effettivi distinguendo se negli appartamenti contigui alloggiassero piccole famiglie o, ad esempio, vi fossero discoteche.
La anomalia, che costringe questa Corte a valutazioni prossime a valutazioni di competenza del giudice di merito (peraltro, essendo questa la prima impugnazione dopo la prima condanna, si tratta della ordinaria conseguenza del non esservi stato diverso contraddittorio nel merito a seguito di condanna) consiste anche in questi ultimi punti nella mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata;
quest'ultima si risolve nella acritica recezione degli argomenti delle impugnazioni delle parti private ed in carenza della conoscenza della normativa di interesse.
Ritenuto quindi che non vi erano condizioni per ribaltare la decisione di primo grado ne' appare alcuna prospettiva di ulteriore sviluppo in caso di rinvio (la tesi di accusa, neanche chiarita nella impugnazione, è positivamente smentita) la sentenza impugnata deve essere annullata con conseguente conferma della assoluzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014