Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
La contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall'art. 679 cod. pen., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l'omissione dell'adempimento richiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 30431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30431 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI RIstefania - Consigliere - N. 399
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 45217/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NN MA N. IL 17/09/1975;
avverso la sentenza n. 5547/2006 TRIBUNALE di TARANTO, del 06/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. - Con sentenza deliberata il 6 aprile 2009, il Tribunale di Taranto, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, ha condannato AR AN RI, nella qualità di legale rappresentante della Marossi Calcestruzzi s.r.l., alla pena della ammenda di Euro 150,00 siccome colpevole della contravvenzione di omessa denunzia di materie esplodenti (o infiammabili) di cui all'art. 679 c.p., fatto accertato in Massafra il 4 maggio 2004. Il giudice a quo ha accertato che l'indagata, in qualità di amministratore della predetta società, "esercitava" un deposito di carburanti destinato al rifornimento dei veicoli aziendali, evidenziando che, all'atto del controllo della Guardia di Finanza, i serbatoi contenevano oltre ottomila litri di gasolio, senza che della detenzione di tale materiale infiammabile fosse stata fatta denuncia ai Vigili del Fuoco, come prescritto dal D.P.R. 26 maggio 1959, n.689, art. 36, per i depositi... di benzina... od altri idrocarburi infiammabili o combustibili per quantità superiori a 500 kg.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Gianfranco Chiarelli, deducendo, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale.
Più specificamente nel ricorso si deduce:
a) la mancanza di colpevolezza dell'imputata, sia perché l'organo di vigilanza, nell'esercizio di funzioni di polizia, avrebbe dovuto impartire al contravventore, ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, D.L. 26 ottobre 1970, apposite prescrizioni fissando un termine per la regolarizzazione del deposito;
sia perché la stessa aveva assunto solo formalmente la carica di rappresentante legale della ditta (rectius della società), spettando la gestione degli adempimenti relativi all'attività di impresa della Marossi Calcestruzzi a AR Paolo;
b) che il tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, con argomentazioni illogiche, dovendo infatti escludersi che il reato contestato, accertato nel maggio 2004 sia un illecito a condotta omissiva permanente quanto meno sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
Deve rilevarsi, infatti, conformemente all'orientamento assunto da questa Corte con riferimento alle contravvenzioni previste dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Cass., S.U. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc Lauriola ed altri) che la contravvenzione contestata alla AR ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l'omissione dell'adempimento richiesto: denuncia all'Autorità della detenzione di materie esplodenti.
Nella fattispecie in esame, conseguentemente, in applicazione dell'anzidetto orientamento giurisprudenziale, essendo trascorsi, senza che si siano verificate cause di sospensione del decorso del termine in misura rilevante, più di quattro anni e mezzo dalla data di consumazione (4 maggio 2004), la contravvenzione per cui l'imputata ha riportato condanna deve ritenersi ormai prescritta - ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 5, nel testo previgente, art.158 c.p., comma 1, e art. 160 c.p., u.p..
Ne consegue che, non ravvisandosi inammissibilità originaria dell'impugnazione che sarebbe di ostacolo all'operatività della causa estintiva e non risultando le censure svolte dal ricorrente - valutate in rapporto ai motivi della decisione impugnata - idonee a escludere l'esistenza dei fatti contestati, la rilevanza penale e la relativa commissione da parte dell'imputato in termini di evidenza tale da consentite l'assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 deve assegnarsi prevalenza alla causa estintiva con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. a).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato previsto dall'art. 679 c.p. è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010