Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo ; ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora, sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito, con la conseguenza che la nuova disciplina - la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte cost. n. 156 del 1991 e 196 del 1993 - non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7833 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende in unione all'avvocato ANTONIO SALVIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1126/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 14/06/99 R.G.N. 1165/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Potenza, NA De CA proponeva appello avverso la sentenza n. 1467/96 del 29 novembre 1996, emessa dal Pretore della stessa città, con la quale gli era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere, in quanto non vedente, il riconoscimento, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della legge 11 novembre 1983 n.638. del diritto alla integrazione al minimo della pensione di invalidità, che l'Istituto aveva "congelato" stante il superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 6 della stessa legge.
L'NP resisteva al gravame.
Con sentenza del 3-14 giugno 1999, il Tribunale rigettava l'appello, osservando che l'art. 8, comma 1 bis, della legge n. 638/1983 si limitava a confermare la irrilevanza della situazione reddituale del pensionato negli stessi termini stabiliti dall'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ribadendo questa irrilevanza agli effetti della pensione di invalidità stabilita dall'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 per i ciechi che esercitano una attività
lavorativa. Da tutto ciò però non era lecito dedurre alcuna influenza della suddetta disposizione su quanto disciplinato dall'art. 6 della legge n. 638/1983, che non enunciava alcuna deroga esplicita o implicita per il trattamento dei non vedenti in materia di integrazione al minimo.
Avverso tale sentenza NA De CA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'NP. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso NA De CA, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), sostiene che - contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale di Potenza- l'integrazione al minimo va assicurata ai non vedenti in ogni caso, e cioè indipendentemente dall'entità del reddito, sia in ragione della peculiare e rafforzata tutela di cui aveva sempre goduto detta categoria di invalidi sia per l'effettivo atteggiarsi della normativa a riguardo.
Il ricorso è fondato.
In argomento, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in senso conforme alla tesi del ricorrente, chiarendo che la situazione reddituale dei lavoratori non vedenti è irrilevante non solo al fine dell'insorgenza del diritto alla pensione, come espressamente previsto dall'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n.153, ma - stante la speciale esigenza di tutela di questa categoria che il legislatore ha inteso assicurare con l'introduzione del principio dell'assoluta neutralità del trattamento pensionistico del non vedente rispetto alla sua situazione reddituale (art. 8 legge 11 novembre 1983, n.638) - è parimenti irrilevante anche al fine del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo, beneficio questo che, dopo la riforma del 1983 (art. 6 legge 11 novembre 1983, n.638, cit.) spetta in generale soltanto in presenza di un determinato requisito reddituale (pari a due volte il trattamento minimo), dovendo tale trattamento differenziato di miglior favore desumersi dalla "ratio legis", anche se l'art. 6 cit. testualmente non fa alcuna distinzione tra i diversi assicurati (Cass. 30 luglio 1999n. 8310). Tale orientamento merita piena adesione, se si tien conto che con la riforma previdenziale del 1983 il legislatore ha inteso, da un lato, subordinare la concreta erogazione del trattamento pensionistico alla mancanza dei redditi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa (art. 8 l. n. 638), e dall'altro subordinare il diritto alle quote di integrazione alla mancata percezione di redditi (anche non ricollegabili prestazioni lavorative) per un ammontare superiore due volte il coacervo del trattamento minimo (art. 6 l. n. 638), in tal modo per la prima volta ricollegando il diritto alla integrazione al minimo alle condizioni soggettive dell'assicurato. In sede di conversione del d.l. n. 463/1983, tuttavia, con il summenzionato articolo 8, è stata prevista la salvezza "indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato" della disposizione di cui all'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che a sua volta prevedeva che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 non si applica(va)no nei confronti dei ciechi che esercita(va)no una attività lavorativa.
L'art. 10 ultimo citato, nel regolare la revoca della pensione di invalidità, la ricollegava al venir meno dei suoi presupposti costitutivi, e cioè al miglioramento delle condizioni di salute del titolare ed al sopravvenire di modifiche reddituali in ragione delle mutate condizioni economico-sociali. Esclusa ovviamente la prima ipotesi, con l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 il legislatore sanciva in materia di revoca del trattamento pensionistico l'irrilevanza di ogni modifica reddituale per la speciale categoria dei ciechi.
Tutto ciò sta a significare che, avuto riguardo alle particolari esigenze di tutela della categoria dei non vedenti, il Legislatore ha introdotto - in relazione alla revoca del trattamento pensionistico - la regola generale dell'assoluta indifferenza oltre che delle condizioni di salute anche di quelle reddituali degli appartenenti alla categoria stessa, in attuazione, pertanto, del principio della assoluta "neutralità" rispetto al trattamento pensionistico del non vedente della sua situazione reddituale. In tale asserto normativo - come evidenziato nel richiamato orientamento-ragioni di coerenza logica del sistema e ragioni tecnico giuridiche, inducono a ritenere che l'ultima parte dell'art. 8 della legge n. 638 del 1983 funzioni da vera e propria norma di chiusura di un sistema che, elevando per i non vedenti il criterio dell'irrilevanza del requisito reddituale a regola generale, valga a sottrarre i ciechi alla disciplina valida per i restanti assicurati non solo per quanto attiene al riconoscimento del trattamento pensionistico ma anche per quanto attiene l'integrazione al minimo di detto trattamento.
Al riguardo va in primo luogo osservato come risulti priva di qualsiasi condivisibile giustificazione una disciplina che in sede di riconoscimento del diritto alla pensione non attribuisca alcun valore al presupposto reddituale in ragione di una specifica e giustificata protezione della categoria dei non vedenti, e poi finisca per ammettere una sorta di "reviviscenza" di tale requisito in fase di integrazione al trattamento pensionistico già riconosciuto.
L'irrilevanza della situazione reddituale dei non vedenti per quanto attiene al globale trattamento pensionistico si evince anche - come ancora rilevato da questa Corte (cfr. Cass. 8310/99 cit.)-, oltre che dalla generica espressione "reddito percepito dall'assicurato" adoperata dall'art. 8 l. n. 638 del 1983 - laddove è costante la distinzione tra i diversi titoli del reddito per gli altri assicurati al fine del diritto alla pensione o di quello all'integrazione al minimo - anche dalla considerazione che la suddetta disposizione viene ad inserirsi una normativa che, in ragione delle particolari condizioni dei suoi destinatari, ha sempre rivestito carattere speciale (v., in proposito, l'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 - modificato con l'art. 2 1. 4 aprile 1952 n.
218 e l'art. 60 l. 30 aprile 1969 n. 153, nonché l'art. 1, comma 6, d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503) ed ancora le leggi 9 agosto 1954 n.
632 e 10 febbraio 1962 n. 66, ed, infine, l'art. 1, comma 6 e 8, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503), e che in quanto tale non è suscettibile di venire derogata dalla disciplina generale valida per gli altri assicurati.
Ne consegue che in un siffatto assetto ordinamentale sembra privo di giuridico fondamento sostenere che il legislatore del 1983, nel momento in cui ha voluto ribadire l'indifferenza delle vicende reddituali per l'attribuzione della pensione (o dell'assegno) di invalidità, abbia poi voluto assimilare - senza un espresso e chiaro riferimento testuale - per quanto riguarda l'integrazione al minimo i non vedenti agli altri assicurati.
Per quanto sinora detto il ricorso va integralmente accolto e l'impugnata sentenza va cassata.
Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. la causa va decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ne consegue che in linea con quanto statuito da Cass.. Sez. Un., 26 giugno 1996 n. 5895 - le cui conclusioni questa Corte ritiene di fare proprie - l'NP va condannato al pagamento dell'integrazione al minimo della pensione erogata al ricorrente unitamente agli interessi legali sui singoli ratei tempo per tempo rivalutati a tutto il 30 dicembre 1991 ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute per il periodo successivo.
Essendosi l'orientamento di questa Corte in materia affermato successivamente alle contrarie decisioni dei giudici di merito, stimasi compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'NP al pagamento dell'integrazione al minimo della pensione erogata al ricorrente unitamente agli interessi legali sui singoli ratei tempo per tempo rivalutati a tutto il 30 dicembre 1991 ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute per il periodo successivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003