Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 07533/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ NE Oggetto Contents di SEZIONE TË атчигарки Composta da lag rati: R.G.N. 23186/99 Dott. Vittor - Presidente A Consigliere PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron.16674 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 1993 Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA - Ud. 02/10/02- Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAETANA 13/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRAZIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CISPADANO LEASING SRL IN LIQ, corrente in Tortona (Al), in persona del liquidatore e legale rappresentante rag. Mario Luppi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1842 avverso la sentenza n. 447/99 del Tribunale di MODENA, 1 Sezione II Civile, emessa il 17/06/99 e depositata il 24/07/99 (R.G. 442/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del I motivo, il rigetto del II e l'assorbimento del III. Svolgimento del processo AN NE adiva il Pretore di Modena con atto 29.11.1995, a mezzo del quale chiedeva la condanna del- la soc. DA Leasing al pagamento della somma di lire 8.646.297, oltre interessi per i seguenti titoli:nteressi, lire 7.236.297 per riparazioni dell'autovettura conces- sagli in locazione finanziaria dalla predetta società e lire 1.410.000 per ripetizione di indebito pagamento. Precisava che, tramite la Lloyd Service S.p.A., era stata stipulata una polizza Kasko, con la comp. Tirrena, con vincolo dell'indennizzo in favore della soc. Cispa- dano;
che, durante il rapporto di leasing, a causa di tre sinistri, aveva erogato, per le riparazioni alla vettura, la complessiva somma di lire 7.236.297, della quale aveva inutilmente chiesto il rimborso da parte della soc. DA. La società convenuta si costituiva chiedendo il ri- 2 getto della domanda. Deduceva che, per il rimborso delle spese, il Canca- ni doveva inoltrare richiesta alla Comp. Tirrena, men- tre non sussisteva l'ipotesi di indebito pagamento poi- ché la relativa somma era imputabile ad interessi mora- tori per tardiva soluzione di canoni locatizi. Il Pretore di Modena, con sentenza 23.6.1997, in parziale accoglimento della domanda, condannava la SOC. DA al rimborso delle spese erogate per le ripa- razioni. La soc. DA proponeva appello che il Tribuna- le di Modena accoglieva, con sentenza 24.7.1999, Osser- vando che il locatore finanziario, beneficiario della clausola di vincolo, aveva rinunciato ad essa autoriz- zando l'erogazione diretta dell'indennizzo al AN, Y. a quale che pertanto avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta direttamente alla soc. Tirrena;
che nulla era dovuto da essa soc. DA, giacché questa società era tenuta, a termini di contratto, solo se aveva percepito l'indennizzo e nei limiti di questo;
che, peraltro, ai sensi dell'art. 1411, ultimo comma C.C., la prestazione rifiutata dal beneficiario era acquisita dallo stipu- lante. AN ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi di gravame. 3 La soc. DA resiste con controricorso e pro- pone ricorso incidentale. Motivi della decisione Y mossi vanno iuniti (art. 335 c.pc.) La SOC. DA Leasing, con il controricorso, chiede dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva, censurando su tale punto il decisum del giudi- ce di appello, che ha ritenuto la sussistenza della le- gittimazione predetta secondo domanda, sulla base delle prospettazioni di fatto e diritto affermate dal Canca- ni. Il controricorrente afferma, a sostegno della cen- sura, la sua estraneità rispetto al rapporto assicura- si- tivo dedotto in lite, di cui riassume gli elementi gnificativi. La censura è infondata. Occorre tener presente la distinzione tra legitima- tio ad causam e titolarità del rapporto giuridico so- stanziale. La legitimatio ad causam, istituto di natura pro- cessuale, consiste nel diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda. Ne consegue che essa sussiste qualora l'attore e il convenuto, secondo la prospettazione contenuta nella domanda, siano rispettivamente identificabili nel sog- getto che ha il potere di chiedere la pronuncia e in 4 quello che deve subirla (vedi Cass. 14.3.2001 n: 3732). E' quindi sufficiente, per la sussistenza della le- gitimatio ad ausam, l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (vedi Cass. 26.11.1998 n. 11981). Diversamente, la titolarità del rapporto giuridico controverso, o legittimazione sostanziale, è questione di merito, attenendo alla verifica della fattispecie concreta al fine dell'accoglimento o del rigetto della domanda (Cass.
1.8.2000 n. 10042). Il Tribunale di Modena, nel rigettare l'eccezione formulata dalla soc. DA, ha giudicato in tema di legitimatio ad causam, come risulta dal riferimento al- la "prospettazione attorea" e alla domanda, e com'è confermato poi dal secondo capo della decisione con il quale viene investita la legittimazione sostanziale passiva della DA, con conseguente rigetto della pretesa del AN. Il ricorso incidentale deve essere quindi rigetta- to. Il ricorrente principale, con la prima censura la- menta omessa motivazione in ordine alla dedotta ecce- zione di nullità, ai sensi dell'art. 1341 C.C., della clausola di cui all'art. 7 del contratto. 5 La censura non può trovare accoglimento. Il Giudice di appello non aveva infatti l'obbligo di una specifica motivazione sul punto, giacché detta eccezione non fu riproposta nel giudizio di secondo grado e del resto, nella prima fase, il AN nulla ebbe a precisare a sostegno della asserita vernatorietà della clausola, da lui affermata, quindi, in maniera apodittica. Del resto il Tribunale di Modena ha implicitamente escluso la nullità della clausola allorché ha ritenuto la piena operatività di essa. Infine devesi rilevare, sulla base delle prospetta- zioni delle parti circa il contenuto del contratto in oggetto, che la questione sollevata dal AN in or- dine alla clausola n. 7, non è sorretta da interesse, non risultando alcun titolo per il quale egli possa ri- petere dalla locatrice i danni subiti dalla autovettu- ra, salva l'ipotesi che l'indennizzo assicurativo sia stato da essa incassato e nei limiti di tale percezio- ne. Con la seconda censura il AN deduce la viola- zione dell'art. 1411 C.C., affermando che erroneamente il giudice a quo avrebbe fatto applicazione di tale norma, anziché dell'art. 1891 C.C. Osserva che, pur vertendosi in tema di contratto a favore di terzi, è applicabile quest'ultima norma in 6 quanto avente carattere di specificità rispetto alle previsioni di carattere generale dettate dall'art. 1411 C.C., cosicché i diritti derivanti dal contratto spet- tano all'assicurato e il contraente non può farli vale- re senza espresso consenso dell'assicurato; consenso che non trova equipollente nel rifiuto previsto dall'art. 1411 C.C. La censura non è sorretta da interesse per due con- siderazioni. L'argomentazione del Tribunale circa l'applicabilità dell'art. 1411 C.C. è un capo di moti- vazione di confer o di ausilio alla decisione già as- sunta sulla base dell'esame e della interpretazione del contratto. Cosicché la censura, anche se fosse fondata, non inciderebbe sul decisum. Infine devesi rilevare che ove si riting applica- bile la caso di specie l'art. 1891 C.C., risulterebbe maggiormente rafforzata la tesi della DA sulla base del secondo comma della predetta norma. Con la terza censura il AN denuncia vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla ri- tenuta autorizzazione della soc. DA al pagamento diretto in favore dell'assicurato. Anche tale doglianza non merita accoglimento. Il ricorrente non indica alcun elemento di contrad- dizione o di illogicità della motivazione ma sovrappone 7 alla valutazione delle vicende contrattuali compiuta dal Tribunale, la propria autonoma valutazione, inci- dendo così nel merito della decisione. Le spese devono essere compensate per reciproca soccombenza. РОМ La Corte riunisce il ricorso principale e il ricorso inci- dentale e li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 2.10.2002 Il Presidente Il Cons. est. галейшина Viênis fura IL CANCELLERECT DO RIA Donocenze ttista DEPOSITATO IL CANCELLIERE C1 Oggi. EN AT 8