Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 3115
CASS
Sentenza 16 novembre 2005

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Massime1

Il D.Lgs n. 22 del 1997, relativo alla gestione dei rifiuti pericolosi, distingue nettamente l'attività di raccolta (prelievo, cernita e raggruppamento per il trasporto) da quella di smaltimento (che prevede anche il caso di incenerimento al suolo): ne consegue che la condanna per la violazione delle norme disciplinanti tale ultima attività configura - nel caso in cui l'imputazione riguardi invece l'inosservanza delle norme relative alla diversa attività di raccolta - violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.

Commentario1

  • 1La moda non ha prezzoma non secondo la Cassazione
    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 17 giugno 2025

    Il cartellino del prezzo deve essere chiaramente visibile e facilmente leggibile, senza che il consumatore debba estrarlo o cercarlo all'interno del capo (seppur questo sia di alta moda). Un'interessante controversia giudiziaria ha avuto origine dalla sanzione imposta dalla Guardia di Finanza ad un noto marchio di moda per l'assenza di una chiara esposizione dei prezzi all'interno dei propri punti vendita. Il provvedimento sanzionatorio veniva impugnato dalla maison di alta moda e, inizialmente, il Giudice di Pace di Ferrara accoglieva la difesa della ricorrente, stabilendo che la semplice presenza del cartellino del prezzo, anche se collocato dentro il capo d'abbigliamento, fosse …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 3115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3115
Data del deposito : 16 novembre 2005

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