Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8147 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL AN1 814 7/0 1 IN NOME DE POI ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PROPRIETA DISTANZE SEZIONE SECONDA CIVILE LEGALI-COSTRUZIONE- NOZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7870/99 PONTORIERI Dott. Franco Consigliere Cron..18800 RIGGIO Dott. Ugo - Rep. 2939 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 05/04/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere- Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIL UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.
5.24 SENTENZA per diritti L.
3.000 sul ricorso proposto da: 1118.06.01 IL CANCELLIC SIRI EDO, SCETTA MATILDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell'avvocato PESATURA ATTILIO, che li difende CANCELLERIA: unitamente all'avvocato ISOLERI GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CAMPING PFIRSICH DI IA RM & S.A.S., in rapp.te persona del socio accomandatario-legale IA RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, difeso dagli avvocati SICCARDI 2001 NAZZARENO, CONTALDI MARIO, giusta delega in atti;
504 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 140/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 06/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato PESATURA Attilio, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nel settembre del 1984, LI PI RE, proprietario di terreno ubicato in Borghetto S. Spirito, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Savona IR ED e TT IL, vedova IR, proprietari di terreno con entrostante fabbricato abitativo a confine con la proprietà dell'attore, chiedendone la condanna a eliminare alcune opere realizzate a distanza non regolamentare nonché diverse servitù di varia natura. Costituendosi, i convenuti contestarono la domanda e, in via riconvenzionale, invocarono l'intervenuta usucapione ventennale, trattandosi di lavori eseguiti nel 1960. Intervenne in giudizio la s.a.s. Camping Pfirsich di HI AR & C., acquirente a titolo particolare del fondo di proprietà ж dell'attore, che chiese di essere estromesso. All'esito dell'istruttoria, il tribunale adito estromise dal giudizio l'LI, accolse in parte la domanda principale e rigettò la riconvenzionale. I gravami proposti in via principale da IR ED e TT IL e in via incidentale dalla s.a.s. Camping Pfirsich venivano rigettati dalla Corte d'appello di Genova la cui motivazione, per la parte che in questa sede interessa, può essere riassunta nelle seguenti proposizioni. Tanto le due costruzioni latistanti l'edificio principale adibite ad autorimesse quanto il manufatto in muratura in fregio alla facciata e da cui si accede all'abitazione, erano stati realizzati senza le necessarie autorizzazioni comunali e in contrasto con la normativa in materia di distanze dal confine vigente nel comune di Borghetto Santo Spirito a partire dal 1963. I convenuti non avevano dimostrato di aver eseguito le costruzioni vent'anni 2 prima dell'inizio della lite;
peraltro, l'eccepita usucapione del diritto di servitù era stata contrastata dalle deposizioni di numerosi testi e dagli esiti della esperita consulenza tecnica d'ufficio. Del tutto inconferente era il richiamo all'art. 9 della legge n. 122 del 1989, quale ius superveniens idoneo a legittimare il mantenimento dei due garage nella collocazione attuale. Detta disposizione normativa fa riferimento a costruzioni per il ricovero di automezzi, in quanto rispondente unicamente all'esigenza di creare spazi per il parcheggio dei veicoli, evitando l'occupazione di suolo pubblico;
essa non è quindi applicabile a una costruzione realizzata in area scoperta e costituente un nuovo corpo di fabbrica con aumento di volumetria. Per la cassazione della sopra riassunta sentenza IR ED e TT ж IL hanno proposto ricorso affidandone l'accoglimento a due motivi. Resiste con controricorso la s.a.s. Camping Pfirsich di HI AR & C. Motivi della decisione La controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso principale per tardività, essendo stato notificato in data 19 aprile 1999 aprile 1992, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello, avvenuta il 3 agosto 1998. L'eccezione è fondata poiché, come risulta dall'ultima pagina della copia autentica prodotta dalla controricorrente, la sentenza d'appello è stata notificata a IR ED e TT IL elettivamente domiciliati in Genova via Caffaro presso l'Avv. Luigi Ramoino dal quale erano rappresentati e difesi unitamente all'Avv. Giovanni Bottaro del foro di 3 Savona. Tale notificazione deve ritenersi validamente effettuata secondo le previsioni dell'art. 285 c.p.c., costituendo principio pacificamente acquisito alla giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso. Ciò in quanto entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione (cfr. sentt. 5449/2000, 276/1999, 8143/1998, 7818/1997, 5998/1994, 6186/1992, 2121/1990, 4909/1987). Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese liquidate in lire. 139 100 oltre a lire 3.000.0000 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Franco Pontorieri Dott. Sergio Del Core Joctors Ничто все все решео IL CANCELLIERE C1 GI IC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 5GIU. 2001 IL CANCELLERE C1 122 UTT. 2001. UFFICIO DELLE ENما Registrato in d a Sene oln 46323. vorsata 270.000 S. 40000 al n. DUECENTOFF (lire 230000 Ma Dis 10. M.