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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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- 1. Obblighi antiriciclaggio: quando la banca è responsabile?Accesso limitatoGiuseppina Satta · https://www.altalex.com/ · 3 giugno 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2026, n. 13945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13945 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8402/2023 R.G. proposto da: Curatela Fallimentare Dimaiolines Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ruggiero -ricorrente- contro Banca Di Credito Popolare Societa' Cooperativa Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello ON unitamente agli avvocati Gennaro Torrese, Piero Guido Alpa -controricorrente- contro Societa' Cattolica Di Assicurazioni Scoop A Rl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo TA, Angelo TA -controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 13945 Anno 2026 Presidente: GRAZIOSI CHIARA Relatore: FIECCONI FRANCESCA Data pubblicazione: 13/05/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 468/2023 depositata il 1 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026 dal Consigliere FR ON;
udito il Pubblico Ministero Olga Pirone, riportantesi alla sua memoria;
uditi per il ricorrente l'Avv. Vincenzo Ruggiero e per i controricorrenti l'Avv. Marcello ON e per delega dei difensori dei controricorrenti l'Avv. IS RE: FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento Dimaiolines s.r.l. conveniva in giudizio Banca di Credito Popolare di Torre del Greco soc. coop. p.a. presso la quale erano i conti per i rapporti di credito dei soci e amministratori di Dimaiolines s.p.a., LO, LA e Angelo Di AI e della stessa società, denunciando il comportamento della banca che, nonostante le asserite palesi anomalie delle singole operazioni bancarie poste in essere dai soci, in un arco temporale dal 2006 al 2010 avrebbe consentito la prosecuzione dei rapporti bancari senza segnalare le numerose operazioni sospette alle autorità di vigilanza né tantomeno interromperle, violando il disposto di cui all’art. 3 d.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), consentendo l’uso dei propri servizi bancari per importi economici ingentissimi a sostegno della illecita raccolta del risparmio posta in essere dai soci in danno della società e dei suoi creditori. I suddetti soci, per tali fatti, erano stati dapprima sottoposti a misure restrittive della loro libertà personale e poi portati a giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per i reati di abusiva raccolta del risparmio, di bancarotta e di false comunicazioni sociali, aggravate per la rilevanza economica del danno prodotto, definito con sentenza di patteggiamento della pena. 2. A fronte della attività di illecita raccolta di risparmio posta in essere da tali soci attraverso i conti personali e della società nella banca, veniva addotta la mancata interruzione dell’attività bancaria da parte 3 della banca, in violazione della normativa di antiriciclaggio allora vigente, e, più in generale un suo comportamento complessivamente negligente che avrebbe consentito l’attività criminale posta in essere dagli ex soci della società fallita e avrebbe generato un danno ingentissimo alla Dimaiolines ed alla massa dei creditori che avevano confidato di aderire a un prestito obbligazionario a favore della società. Per tali ragioni, parte attrice chiedeva l’accertamento della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della banca, con condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti pari all’intero importo raccolto nell’ambito del prestito obbligazionario avvenuto fuori bilancio e canalizzato sui conti correnti intestati ai coinvolti soci e versati solo in parte alla società come finanziamenti e, in subordine, al risarcimento della somma pari all’intero deficit fallimentare e/o, in ulteriore subordine, al risarcimento della somma corrispondente alla perdita implementata negli anni 2006-2010 e, ancora in subordine, al risarcimento della somma corrispondente agli importi raccolti dagli obbligazionisti e non versati dagli amministratori nelle casse sociali;
infine, in via ulteriormente subordinata, veniva chiesta la condanna della banca al risarcimento derivante dalla mancata segnalazione delle operazioni anomale di cassa. Si costituiva in giudizio la banca, che otteneva la chiamata in causa di Società Cattolica di Assicurazione, sua compagnia assicuratrice – ora Generali Italia S.p.A. -, la quale si costituiva per resistere alla domanda e alla chiamata in manleva. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 967/2018, rigettava le domande risarcitorie, ritenendo non provato il nesso causale tra le omissioni denunciate e l’entità del danno patito dalla massa dei creditori rilevata in sede fallimentare, dopo avere respinto la richiesta di ammissione della CTU, ritenuta esplorativa. Quanto al preteso inadempimento contrattuale, riteneva poi che le argomentazioni 4 sviluppate nell’atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non fossero in grado di soddisfare l’onere assertivo gravante sulla parte attrice. 3. Il Fallimento Dimaiolines s.r.l. proponeva gravame innanzi alla Corte d’appello di Napoli, chiedendo la riforma integrale della sentenza. Si costituiva la banca appellata, la quale proponeva appello incidentale anche in via condizionata avverso la ritenuta infondatezza delle eccezioni preliminari e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello, nonché, in subordine, di dichiarare la compagnia assicuratrice obbligata a tenere indenne la banca medesima nei limiti del massimale di polizza. Si costituiva anche la compagnia suddetta, che proponeva appello incidentale condizionato e, in subordine, chiedeva di dichiarare la non operatività della polizza invocata dalla banca appellata e, in ulteriore subordine, di quantificare l’indennizzo eventualmente dovuto nei limiti del massimale di € 2.000.000. 4. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 468/2023, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado sull’assunto che il c.d. “modello 231” di compliance alla normativa antiriciclaggio adottato nel 2008 dalla banca fosse stato ritenuto idoneo dal consulente del PM e che pertanto fosse mancata la prova del nesso causale in senso probabilistico della sussistenza di sintomi di operazioni sospette tali da determinare l’obbligo (comunque di natura pubblicistica e privo di rilevanza contrattuale) di cessare i rapporti coi soci de quibus o tali da far insorgere l’obbligo, anche in termini di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., di tutelare gli interessi della società correntista, condannando la parte appellante alle spese di lite del grado di giudizio . 5. Il Fallimento ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi. Sia la banca sia la compagnia assicuratrice si sono difese con controricorso. Le parti hanno pure depositato memorie. 5 Con ordinanza interlocutoria del 22 maggio 2025 questa Suprema Corte, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione correlata all’adozione, da parte della banca, della rilevanza del modello organizzativo 231 da essa predisposto con riferimento alla normativa antiriciclaggio, e considerata la mancanza di specifici precedenti sul punto, ha rimesso le parti alla pubblica udienza. In data 27 gennaio 2026 il Procuratore Generale ha depositato memoria. Memoria hanno poi depositato sia la banca sia la compagnia assicuratrice. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il primo motivo, relativo al rigetto dell’azione extracontrattuale, lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., 2727 e 2728 c.c., 18 e 23 d.lgs. 231/2007 e 2697 c.c. Parte ricorrente contesta, in particolare, l’affermazione del giudice di merito per cui non sarebbero stati forniti elementi idonei a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la segnalazione delle operazioni sospette avrebbe determinato l’intervento degli organi di vigilanza e, quindi, impedito la prosecuzione delle operazioni in danno della società e dei suoi creditori ammessi nello stato passivo fallimentare in relazione agli importi versati in occasione della raccolta di risparmio. La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di nesso causale, specie con riferimento alla causalità omissiva, nonché invertito l’onere della prova, laddove sarebbe stato invece onere della banca dimostrare l’assenza di violazioni della normativa antiriciclaggio ovvero la non riconducibilità causale dell’evento dannoso alle condotte contestate;
il giudice di merito avrebbe pure errato nel ritenere insussistente un obbligo della banca stessa di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall’esecuzione delle operazioni sospette, sostenendo che la disciplina di cui al d.lgs. n. 6 231/2007 imporrebbe specifici doveri di condotta in presenza di operazioni anomale. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe omesso di procedere ad un corretto accertamento controfattuale, volto a verificare se, qualora fossero stati adempiuti gli obblighi di segnalazione e di astensione, l’evento dannoso sarebbe stato evitato, evidenziando come l’interruzione dei rapporti bancari e la mancata esecuzione delle operazioni avrebbero impedito il protrarsi, per anni, dell’attività illecita e, conseguentemente, la produzione del danno nell’ammontare in via alternativa indicato. 7. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., quanto al rigetto ancora dell’azione extracontrattuale, “nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. (motivazione meramente apparente, obiettiva incomprensibilità) – error in procedendo”. La Corte d’appello avrebbe reso una decisione sorretta da argomentazioni solo assertive, prive di un effettivo percorso logico- giuridico e, pertanto, inidonee a integrare il c.d. “minimo costituzionale” di motivazione. In particolare, non avrebbe esaminato né adeguatamente confutato i motivi di gravame, omettendo di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto non condivisibile la prospettazione del ricorrente in ordine agli obblighi gravanti la banca ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, precisamente con riguardo ai doveri di interruzione dei rapporti e di rifiuto delle operazioni sospette. Inoltre, il giudice d’appello non chiarirebbe le ragioni per cui l’ampio compendio probatorio documentale acquisito agli atti, compreso quello proveniente dal procedimento penale avviato nei confronti dei soci e dell’amministratore della società, sia risultato inidoneo a dimostrare gli assunti attorei, risolvendosi in affermazioni generiche e non verificabili. Sotto tale profilo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le risultanze del giudizio penale richiamate 7 dall’attuale ricorrente, dalle quali sarebbero stati desumibili elementi rilevanti anche ai fini dell’accertamento causale, così determinando un vizio motivazionale integrante la denunciata nullità della decisione. 8. Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’azione risarcitoria fondata sul contratto, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (all’art. 23 d.lgs. 21.11.2007 n. 231 normativa antiriciclaggio) – violazione delle norme in tema di correttezza e buona fede 1175 e 1375 c.c. con riferimento al contratto di conto corrente e all’uso anomalo delle prestazioni connesse - automatica esistenza della prova del nesso di causa tra inadempimento e danno”. Si contesta l’assunto del Giudice di seconde cure secondo cui la normativa antiriciclaggio avrebbe natura esclusivamente pubblicistica, con conseguente inidoneità della sua eventuale violazione a fondare pretese risarcitorie nell’ambito del rapporto tra banca e cliente. Al contrario, gli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio si inserirebbero nel sinallagma contrattuale e concorrerebbero a definire il contenuto del rapporto di conto corrente, incidendo direttamente sui doveri di condotta gravanti sull’intermediario bancario, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede. Si afferma, pertanto, che l’inosservanza di tali obblighi sarebbe suscettibile di integrare un inadempimento contrattuale, rilevante ai fini risarcitori, non potendosi escludere che le regole dettate dalla normativa di settore assumano rilievo anche nei rapporti tra privati. Inoltre la banca, ove avesse correttamente adempiuto ai doveri imposti dalla normativa richiamata, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire operazioni ritenute anomale o sospette, ancorché astrattamente rientranti nelle prestazioni tipiche del contratto di conto corrente, tali obblighi espletando anche ad una funzione di protezione del cliente e dell’integrità del mercato, come rilevabile dalla normativa di settore. 8 9. Il quarto motivo, ancora attinente al rigetto dell’azione risarcitoria fondata sul contratto, denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. “nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. – motivazione apparente illogica perplessa – error in procedendo”: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricostruito la vicenda fattuale, pervenendo ad affermazioni ritenute incompatibili con le risultanze istruttorie e con il contenuto degli atti acquisiti al giudizio. In particolare, si contesta l’asserto che dal procedimento penale non sarebbero emersi elementi idonei a dimostrare violazioni della normativa antiriciclaggio da parte della banca, sostenendo che, al contrario, il materiale probatorio proveniente dal fascicolo penale evidenzierebbe profili di responsabilità e consapevolezza in capo ai suoi organi. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e valutare adeguatamente la documentazione richiamata dall’attuale ricorrente, incorrendo in un vizio motivazionale che si tradurrebbe in una sostanziale apparenza della motivazione, non essendo consentito comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito. Infine, la sentenza impugnata sarebbe intrisa di argomentazioni assertive e prive di un qualsiasi confronto con il compendio probatorio, così determinando la denunciata nullità della decisione. 10. Il quinto motivo prospetta, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso;
denuncia altresì: “Mancata ammissione di CTU percipiente, prove testimoniali ed ordine di esibizione. In via subordinata o alternata, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., error in procedendo, motivazione apparente, contraddittoria, incomprensibile per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.” Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato le sue istanze istruttorie - in particolare quelle 9 relative all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, delle prove testimoniali e dell’ordine di esibizione -, sostenendo che tali mezzi istruttori sarebbero stati necessari ai fini dell’accertamento dei fatti controversi e che il loro mancato espletamento avrebbe inciso in modo decisivo sull’esito del giudizio, impedendo la completa ricostruzione della vicenda. Soprattutto, gli elementi indiziari emersi in sede penale, per quanto riferiti a procedimenti non direttamente coinvolgenti l’istituto di credito, avrebbero imposto una più approfondita attività istruttoria, idonea a chiarire i profili di responsabilità dedotti in giudizio. Sotto diverso profilo, il ricorrente denuncia motivazione apparente, perché non risulterebbero adeguatamente esplicitate le ragioni del rigetto delle richieste istruttorie, con conseguente violazione dei parametri costituzionali e processuali richiamati. 11. Devono trattarsi in via logicamente prioritaria i motivi secondo e quarto, essendo entrambi attinenti a denunciati profili di vizio della motivazione riguardo alle azioni extracontrattuali e contrattuali avviate dal Fallimento. Questi si manifesteranno ora fondati, determinando pertanto l’assorbimento degli altri motivi denuncianti specifiche violazioni di diritto (il primo e il terzo) od omissioni di fatti rilevanti, ivi comprese le richieste istruttorie e di ammissione di una CTU (il quinto). 12. L’apparenza di motivazione conduce alla dichiarazione di nullità della sentenza, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a esternare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 1986 del 28/1/2025; Cass. S.U., Sentenza n. 22232 del 3/11/2016). Difatti, il giudizio di merito non può ridursi ad un asserto 10 destinato a sollevare il giudice dall’obbligo di rendere una compiuta motivazione in ordine ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità della pronuncia e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. 13. La normativa nazionale di riferimento, per questo aspetto, è costituita, come è noto, dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - concernente la “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, emanato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE -, il quale prevede un approccio basato sul rischio e una serie di misure minime di diligenza professionale, identificabili nei seguenti obblighi di prevenzione: 1) identificazione del cliente;
2) adeguata verifica della clientela (in forma ordinaria ovvero semplificata o rafforzata, previa valutazione del profilo di rischio); 3) registrazione delle operazioni (Archivio Unico Informatico); 4) conservazione dei documenti e dei dati per un periodo di dieci anni;
5) segnalazione delle operazioni sospette all’UIF/Unità di Informazione Finanziaria (Banca d’Italia), con garanzia di riservatezza dei segnalanti e divieto di comunicazione a terzi;
6) trasmissione all’UIF dei dati aggregati relativi all’operatività, su base mensile;
7) astensione dall’instaurazione o prosecuzione del rapporto bancario in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Nel caso specifico, la società correntista è stata dichiarata fallita dopo che era stata trasformata da s.p.a. in s.r.l. e a seguito delle illecite operazioni di abusiva raccolta del risparmio (vietata dalla legge e sanzionata penalmente) realizzate dai suoi soci e amministratori, in tesi, con il colposo coinvolgimento dell’istituto di credito, del tutto omissivo riguardo a un’attività perdurata per anni, sul piano del 11 rispetto della normativa antiriciclaggio e dei doveri di protezione del cliente che gravano sul medesimo. La deduzione della ricorrente è nel senso che la banca, se avesse rispettato le regole primarie de quibus, avrebbe tutelato lo stesso contraente correntista (in questo caso la società, che è soggetto distinto dall’amministratore infedele), oltre all’intero mercato. 14. Nell’affrontare la questione sottoposta al vaglio di questa Suprema Corte, va premesso che la disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 ha natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a tutela di interessi generali - integrità del sistema finanziario e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo -. Di regola, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della banca non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente o terzi, né contrattuale né extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 525 del 15/1/2020, in tema di nullità contrattuale). Tuttavia la medesima normativa di settore, ponendo obblighi di comportamento in capo alle banche, non esclude in astratto che le regole antiriciclaggio assumano rilievo nei rapporti tra privati, quando si innestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancario concretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c., e quindi che il loro inadempimento si traduca, in determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose. Questo profilo può emergere nelle controversie, come quella in esame, in cui si prospetta la responsabilità della banca per mancata segnalazione e/o astensione o mancata interruzione del rapporto a fronte di persistenti ed evidenti operazioni gravemente anomale o sospette, e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14392 12 del 10/8/2012, in tema di violazione di norme poste a tutela del mercato azionario e finanziario). 15. Per altro verso, è anche vero che non ogni inosservanza formale della normativa antiriciclaggio possa essere sufficiente per affermare la responsabilità civile della banca, occorrendo che quest’ultima abbia concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, tali da discostarsi sostanzialmente dal modello di compliance pur adottato, rendendo colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapporto bancario. Sotto questo profilo, la compliance al modello 231 della legge antiriciclaggio rileva certamente come fatto storico, ai fini della valutazione della correttezza dell’attività bancaria, ma non deve rimanere una mera analisi sulla carta;
essa, inoltre, non impone alla banca un dovere generalizzato di astensione dall’operatività tipica del conto e non trasforma gli obblighi antiriciclaggio in obblighi contrattuali di protezione in senso stretto, salvo casi eccezionali (cfr. Cass. pen. Sez. 1 - , Sentenza n. 4230 del 15/1/2026). 16. Va al proposito rilevato che la Corte territoriale non ha negato in astratto la portata precettiva degli obblighi di adeguata verifica e controllo gravanti sull’istituto di credito in materia di antiriciclaggio, ma ha fondato la decisione sulla carenza del quadro probatorio offerto, con particolare riguardo alla dimostrazione del collegamento tra le operazioni ritenute anomale e la società poi fallita, nonché alla prova del nesso eziologico tra la condotta della banca e il danno lamentato dalla società, dando esclusivo rilievo alla presenza di un “modello 231” adeguato e al mancato rilievo di violazioni da parte dell’organismo preposto alla vigilanza. Nel far ciò, tuttavia, la Corte di merito è rimasta su un piano astratto, perché ha mancato di confrontarsi col complesso quadro fattuale rilevabile in atti e allegato dall’attuale ricorrente, ivi compresa la addotta irrilevanza della avvenuta predisposizione, da parte della banca, del “modello 231” richiesto dalla 13 normativa in questione, ritenuto certamente idoneo dal consulente del PM, ma dimostratosi nei fatti – a suo stesso dire – inefficace in relazione alle plurime, reiterate e rilevanti operazioni di raccolta anomala di risparmio messe in atto dai soci della società attraverso i loro conti personali, con ulteriore passaggio di parte della enorme quantità di liquidità illecitamente raccolta nel conto corrente della società per cui agivano e nei confronti della quale la banca aveva, in tesi, un obbligo di segnalazione. 17. In particolare, del tutto omessa risulta la considerazione che la fallita Dimaiolines s.r.l. (che allora operava in forma di s.p.a.) aveva emesso obbligazioni per un importo molto al di sopra del capitale sociale e aveva recepito nelle proprie casse, attraverso il conto corrente aperto presso l’istituto di credito qui resistente, importi illecitamente rastrellati dai suoi soci e amministratori;
che i Di AI, per tali condotte illecite, erano stati tratti a giudizio per abusiva raccolta di risparmio, con procedimenti definiti a seguito di patteggiamento della pena;
che in atti erano stati prodotti circa 30 documenti tratti dalle indagini penali e dagli accertamenti svolti in sede fallimentare, tra cui vi erano le dichiarazioni confessorie degli imputati e le sommarie informazioni testimoniali degli impiegati della banca, nonché la consulenza tecnica disposta dal PM, da cui risultava un esiguo e tardivo numero di segnalazioni da parte dei funzionari della banca rispetto all’entità del fenomeno protrattosi per anni, tutte prove atipiche e indizi che erano stati indicati dall’attuale ricorrente come idonei a delineare una situazione di sostanziale carenza di attenzione e attività di controllo della banca sugli enormi flussi di danaro tra i conti correnti della società e dei Di AI. Soprattutto, nella sentenza si dà incongruamente risalto al fatto che la banca avesse adottato un “modello 231” idoneo a intercettare condotte di riciclaggio e che non vi fossero stati successivi rilievi da 14 parte degli organi di vigilanza a ciò preposti, senza tuttavia considerare che qualunque sistema di compliance non può essere di tipo formale, relativo al modello esistente sulla carta, ma deve prospettarsi in grado di contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio del danaro proveniente da attività illecite nelle svariate forme che esso può assumere, come si evince dalle pronunce penali in tema di rispetto dei modelli preventivi imposti dalla legge (con riguardo al modello previsto dalla legge 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti, cfr. Cass. pen., Sez. 3 - , Sentenza n. 27148 del 17/5/2023; Cass. pen., Sez. 6 - , Sentenza n. 23401 del 11/11/2021). 18. Da qui, pertanto, scaturisce in primario rilievo la mancata motivazione circa la dedotta natura ex ante sospetta delle numerose e reiterate operazioni intraprese dai Di AI sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, potenzialmente idonei a determinare gli obblighi di segnalazione e di interruzione dei rapporti con la società cliente correntista previsti dalla normativa, nonché di generale obbligo di protezione, da parte della banca, degli interessi della società correntista in nome e nell’interesse della quale l’amministratore e gli altri soci operavano, versando nelle casse sociali, attraverso il conto corrente appoggiato sulla banca, parte degli ingenti importi illecitamente raccolti dai Di AI tra i risparmiatori, per lo più giustificati quali “ finanziamenti soci” all’atto del versamento nel conto corrente della società. In sostanza, con il secondo e quarto motivo il ricorrente fondatamente denuncia, con argomenti del tutto conferenti e appropriati rispetto al caso di specie, supportati dal riferimento ad asseriti numerosi elementi di prova atipica e documentale correlata agli accertamenti svolti in sede penale e fallimentare, che la motivazione è meramente apparente, in quanto non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice d’appello per giungere alla pronuncia di rigetto, soprattutto 15 nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto con argomenti palesemente astratti: 1) non provato il nesso di causa per non aver il Fallimento fornito gli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto da cui poter dedurre la prevalenza della probabilità che la eventuale segnalazione delle operazioni asseritamente anomale avrebbe evitato il danno prodotto;
2) non desumibili gli elementi probatori né dai documenti prodotti e tratti dagli accertamenti svolti in sede penale, né da una CTU richiesta - ma tuttavia non ammessa perché ritenuta esplorativa nonostante la sua chiara valenza percipiente -, nonché dalla prova per testi richiesta - ma pure non ammessa -; 3) condivisibile la motivazione del giudice di primo grado senza rispondere alle specifiche censure mosse dalla Curatela nell'atto di appello;
4) non sussistente in concreto l’obbligo dell'istituto di credito di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall'eseguire le singole operazioni, pur in presenza di operazioni rivelatesi in sede penale palesemente anomale in rapporto alla capacità delle società di emettere un prestito obbligazionario di quell’importo; 5) di non dovere esaminare, né valutare il compendio probatorio documentale acquisito agli atti, in astratto già di per sé idoneo a dimostrare la responsabilità della banca. 19. Dunque, da una complessiva analisi della motivazione si evince che la Corte di merito, a fronte delle plurime e specifiche censure mosse alla sentenza di prima istanza in ordine alla mancata analisi dei fatti di causa, per come desumibili dagli atti di causa e dalle indagini penali offerte quali prove atipiche, nell’escludere la sussistenza di un nesso causale tra le plurime condotte omissive contestate alla banca e il dissesto societario occorso, non ha motivatamente esternato di avere compiutamente esaminato le prove o gli indizi all’uopo offerti in analisi, soffermandosi solo su aspetti formali del tutto insufficienti in relazione alla denunciata dimensione dell’attività illecita di raccolta di risparmio 16 intrapresa dai Di AI in danno della società e della massa dei creditori che in essa avevano inteso convogliare i propri risparmi. Pertanto, la mancata valutazione dei fatti di causa, a prescindere pure dal diniego di prove e in particolare di CTU immotivatamente ritenuta inammissibile, ha reso la motivazione incompleta e del tutto apparente, nel senso indicato da Cass. S. U. n. 8053/2014. 20. Alla luce di quanto sopra osservato, i motivi secondo e quarto sono fondati, mentre i motivi primo, terzo e quinto restano assorbiti dalle relative considerazioni. Conclusivamente, questa Suprema Corte accoglie il ricorso per quanto indicato, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente FR ON IA RA
udito il Pubblico Ministero Olga Pirone, riportantesi alla sua memoria;
uditi per il ricorrente l'Avv. Vincenzo Ruggiero e per i controricorrenti l'Avv. Marcello ON e per delega dei difensori dei controricorrenti l'Avv. IS RE: FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento Dimaiolines s.r.l. conveniva in giudizio Banca di Credito Popolare di Torre del Greco soc. coop. p.a. presso la quale erano i conti per i rapporti di credito dei soci e amministratori di Dimaiolines s.p.a., LO, LA e Angelo Di AI e della stessa società, denunciando il comportamento della banca che, nonostante le asserite palesi anomalie delle singole operazioni bancarie poste in essere dai soci, in un arco temporale dal 2006 al 2010 avrebbe consentito la prosecuzione dei rapporti bancari senza segnalare le numerose operazioni sospette alle autorità di vigilanza né tantomeno interromperle, violando il disposto di cui all’art. 3 d.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), consentendo l’uso dei propri servizi bancari per importi economici ingentissimi a sostegno della illecita raccolta del risparmio posta in essere dai soci in danno della società e dei suoi creditori. I suddetti soci, per tali fatti, erano stati dapprima sottoposti a misure restrittive della loro libertà personale e poi portati a giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per i reati di abusiva raccolta del risparmio, di bancarotta e di false comunicazioni sociali, aggravate per la rilevanza economica del danno prodotto, definito con sentenza di patteggiamento della pena. 2. A fronte della attività di illecita raccolta di risparmio posta in essere da tali soci attraverso i conti personali e della società nella banca, veniva addotta la mancata interruzione dell’attività bancaria da parte 3 della banca, in violazione della normativa di antiriciclaggio allora vigente, e, più in generale un suo comportamento complessivamente negligente che avrebbe consentito l’attività criminale posta in essere dagli ex soci della società fallita e avrebbe generato un danno ingentissimo alla Dimaiolines ed alla massa dei creditori che avevano confidato di aderire a un prestito obbligazionario a favore della società. Per tali ragioni, parte attrice chiedeva l’accertamento della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della banca, con condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti pari all’intero importo raccolto nell’ambito del prestito obbligazionario avvenuto fuori bilancio e canalizzato sui conti correnti intestati ai coinvolti soci e versati solo in parte alla società come finanziamenti e, in subordine, al risarcimento della somma pari all’intero deficit fallimentare e/o, in ulteriore subordine, al risarcimento della somma corrispondente alla perdita implementata negli anni 2006-2010 e, ancora in subordine, al risarcimento della somma corrispondente agli importi raccolti dagli obbligazionisti e non versati dagli amministratori nelle casse sociali;
infine, in via ulteriormente subordinata, veniva chiesta la condanna della banca al risarcimento derivante dalla mancata segnalazione delle operazioni anomale di cassa. Si costituiva in giudizio la banca, che otteneva la chiamata in causa di Società Cattolica di Assicurazione, sua compagnia assicuratrice – ora Generali Italia S.p.A. -, la quale si costituiva per resistere alla domanda e alla chiamata in manleva. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 967/2018, rigettava le domande risarcitorie, ritenendo non provato il nesso causale tra le omissioni denunciate e l’entità del danno patito dalla massa dei creditori rilevata in sede fallimentare, dopo avere respinto la richiesta di ammissione della CTU, ritenuta esplorativa. Quanto al preteso inadempimento contrattuale, riteneva poi che le argomentazioni 4 sviluppate nell’atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non fossero in grado di soddisfare l’onere assertivo gravante sulla parte attrice. 3. Il Fallimento Dimaiolines s.r.l. proponeva gravame innanzi alla Corte d’appello di Napoli, chiedendo la riforma integrale della sentenza. Si costituiva la banca appellata, la quale proponeva appello incidentale anche in via condizionata avverso la ritenuta infondatezza delle eccezioni preliminari e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello, nonché, in subordine, di dichiarare la compagnia assicuratrice obbligata a tenere indenne la banca medesima nei limiti del massimale di polizza. Si costituiva anche la compagnia suddetta, che proponeva appello incidentale condizionato e, in subordine, chiedeva di dichiarare la non operatività della polizza invocata dalla banca appellata e, in ulteriore subordine, di quantificare l’indennizzo eventualmente dovuto nei limiti del massimale di € 2.000.000. 4. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 468/2023, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado sull’assunto che il c.d. “modello 231” di compliance alla normativa antiriciclaggio adottato nel 2008 dalla banca fosse stato ritenuto idoneo dal consulente del PM e che pertanto fosse mancata la prova del nesso causale in senso probabilistico della sussistenza di sintomi di operazioni sospette tali da determinare l’obbligo (comunque di natura pubblicistica e privo di rilevanza contrattuale) di cessare i rapporti coi soci de quibus o tali da far insorgere l’obbligo, anche in termini di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., di tutelare gli interessi della società correntista, condannando la parte appellante alle spese di lite del grado di giudizio . 5. Il Fallimento ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi. Sia la banca sia la compagnia assicuratrice si sono difese con controricorso. Le parti hanno pure depositato memorie. 5 Con ordinanza interlocutoria del 22 maggio 2025 questa Suprema Corte, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione correlata all’adozione, da parte della banca, della rilevanza del modello organizzativo 231 da essa predisposto con riferimento alla normativa antiriciclaggio, e considerata la mancanza di specifici precedenti sul punto, ha rimesso le parti alla pubblica udienza. In data 27 gennaio 2026 il Procuratore Generale ha depositato memoria. Memoria hanno poi depositato sia la banca sia la compagnia assicuratrice. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il primo motivo, relativo al rigetto dell’azione extracontrattuale, lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., 2727 e 2728 c.c., 18 e 23 d.lgs. 231/2007 e 2697 c.c. Parte ricorrente contesta, in particolare, l’affermazione del giudice di merito per cui non sarebbero stati forniti elementi idonei a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la segnalazione delle operazioni sospette avrebbe determinato l’intervento degli organi di vigilanza e, quindi, impedito la prosecuzione delle operazioni in danno della società e dei suoi creditori ammessi nello stato passivo fallimentare in relazione agli importi versati in occasione della raccolta di risparmio. La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di nesso causale, specie con riferimento alla causalità omissiva, nonché invertito l’onere della prova, laddove sarebbe stato invece onere della banca dimostrare l’assenza di violazioni della normativa antiriciclaggio ovvero la non riconducibilità causale dell’evento dannoso alle condotte contestate;
il giudice di merito avrebbe pure errato nel ritenere insussistente un obbligo della banca stessa di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall’esecuzione delle operazioni sospette, sostenendo che la disciplina di cui al d.lgs. n. 6 231/2007 imporrebbe specifici doveri di condotta in presenza di operazioni anomale. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe omesso di procedere ad un corretto accertamento controfattuale, volto a verificare se, qualora fossero stati adempiuti gli obblighi di segnalazione e di astensione, l’evento dannoso sarebbe stato evitato, evidenziando come l’interruzione dei rapporti bancari e la mancata esecuzione delle operazioni avrebbero impedito il protrarsi, per anni, dell’attività illecita e, conseguentemente, la produzione del danno nell’ammontare in via alternativa indicato. 7. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., quanto al rigetto ancora dell’azione extracontrattuale, “nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. (motivazione meramente apparente, obiettiva incomprensibilità) – error in procedendo”. La Corte d’appello avrebbe reso una decisione sorretta da argomentazioni solo assertive, prive di un effettivo percorso logico- giuridico e, pertanto, inidonee a integrare il c.d. “minimo costituzionale” di motivazione. In particolare, non avrebbe esaminato né adeguatamente confutato i motivi di gravame, omettendo di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto non condivisibile la prospettazione del ricorrente in ordine agli obblighi gravanti la banca ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, precisamente con riguardo ai doveri di interruzione dei rapporti e di rifiuto delle operazioni sospette. Inoltre, il giudice d’appello non chiarirebbe le ragioni per cui l’ampio compendio probatorio documentale acquisito agli atti, compreso quello proveniente dal procedimento penale avviato nei confronti dei soci e dell’amministratore della società, sia risultato inidoneo a dimostrare gli assunti attorei, risolvendosi in affermazioni generiche e non verificabili. Sotto tale profilo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le risultanze del giudizio penale richiamate 7 dall’attuale ricorrente, dalle quali sarebbero stati desumibili elementi rilevanti anche ai fini dell’accertamento causale, così determinando un vizio motivazionale integrante la denunciata nullità della decisione. 8. Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’azione risarcitoria fondata sul contratto, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (all’art. 23 d.lgs. 21.11.2007 n. 231 normativa antiriciclaggio) – violazione delle norme in tema di correttezza e buona fede 1175 e 1375 c.c. con riferimento al contratto di conto corrente e all’uso anomalo delle prestazioni connesse - automatica esistenza della prova del nesso di causa tra inadempimento e danno”. Si contesta l’assunto del Giudice di seconde cure secondo cui la normativa antiriciclaggio avrebbe natura esclusivamente pubblicistica, con conseguente inidoneità della sua eventuale violazione a fondare pretese risarcitorie nell’ambito del rapporto tra banca e cliente. Al contrario, gli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio si inserirebbero nel sinallagma contrattuale e concorrerebbero a definire il contenuto del rapporto di conto corrente, incidendo direttamente sui doveri di condotta gravanti sull’intermediario bancario, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede. Si afferma, pertanto, che l’inosservanza di tali obblighi sarebbe suscettibile di integrare un inadempimento contrattuale, rilevante ai fini risarcitori, non potendosi escludere che le regole dettate dalla normativa di settore assumano rilievo anche nei rapporti tra privati. Inoltre la banca, ove avesse correttamente adempiuto ai doveri imposti dalla normativa richiamata, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire operazioni ritenute anomale o sospette, ancorché astrattamente rientranti nelle prestazioni tipiche del contratto di conto corrente, tali obblighi espletando anche ad una funzione di protezione del cliente e dell’integrità del mercato, come rilevabile dalla normativa di settore. 8 9. Il quarto motivo, ancora attinente al rigetto dell’azione risarcitoria fondata sul contratto, denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. “nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. – motivazione apparente illogica perplessa – error in procedendo”: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricostruito la vicenda fattuale, pervenendo ad affermazioni ritenute incompatibili con le risultanze istruttorie e con il contenuto degli atti acquisiti al giudizio. In particolare, si contesta l’asserto che dal procedimento penale non sarebbero emersi elementi idonei a dimostrare violazioni della normativa antiriciclaggio da parte della banca, sostenendo che, al contrario, il materiale probatorio proveniente dal fascicolo penale evidenzierebbe profili di responsabilità e consapevolezza in capo ai suoi organi. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e valutare adeguatamente la documentazione richiamata dall’attuale ricorrente, incorrendo in un vizio motivazionale che si tradurrebbe in una sostanziale apparenza della motivazione, non essendo consentito comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito. Infine, la sentenza impugnata sarebbe intrisa di argomentazioni assertive e prive di un qualsiasi confronto con il compendio probatorio, così determinando la denunciata nullità della decisione. 10. Il quinto motivo prospetta, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso;
denuncia altresì: “Mancata ammissione di CTU percipiente, prove testimoniali ed ordine di esibizione. In via subordinata o alternata, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., error in procedendo, motivazione apparente, contraddittoria, incomprensibile per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.” Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato le sue istanze istruttorie - in particolare quelle 9 relative all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, delle prove testimoniali e dell’ordine di esibizione -, sostenendo che tali mezzi istruttori sarebbero stati necessari ai fini dell’accertamento dei fatti controversi e che il loro mancato espletamento avrebbe inciso in modo decisivo sull’esito del giudizio, impedendo la completa ricostruzione della vicenda. Soprattutto, gli elementi indiziari emersi in sede penale, per quanto riferiti a procedimenti non direttamente coinvolgenti l’istituto di credito, avrebbero imposto una più approfondita attività istruttoria, idonea a chiarire i profili di responsabilità dedotti in giudizio. Sotto diverso profilo, il ricorrente denuncia motivazione apparente, perché non risulterebbero adeguatamente esplicitate le ragioni del rigetto delle richieste istruttorie, con conseguente violazione dei parametri costituzionali e processuali richiamati. 11. Devono trattarsi in via logicamente prioritaria i motivi secondo e quarto, essendo entrambi attinenti a denunciati profili di vizio della motivazione riguardo alle azioni extracontrattuali e contrattuali avviate dal Fallimento. Questi si manifesteranno ora fondati, determinando pertanto l’assorbimento degli altri motivi denuncianti specifiche violazioni di diritto (il primo e il terzo) od omissioni di fatti rilevanti, ivi comprese le richieste istruttorie e di ammissione di una CTU (il quinto). 12. L’apparenza di motivazione conduce alla dichiarazione di nullità della sentenza, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a esternare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 1986 del 28/1/2025; Cass. S.U., Sentenza n. 22232 del 3/11/2016). Difatti, il giudizio di merito non può ridursi ad un asserto 10 destinato a sollevare il giudice dall’obbligo di rendere una compiuta motivazione in ordine ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità della pronuncia e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. 13. La normativa nazionale di riferimento, per questo aspetto, è costituita, come è noto, dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - concernente la “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, emanato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE -, il quale prevede un approccio basato sul rischio e una serie di misure minime di diligenza professionale, identificabili nei seguenti obblighi di prevenzione: 1) identificazione del cliente;
2) adeguata verifica della clientela (in forma ordinaria ovvero semplificata o rafforzata, previa valutazione del profilo di rischio); 3) registrazione delle operazioni (Archivio Unico Informatico); 4) conservazione dei documenti e dei dati per un periodo di dieci anni;
5) segnalazione delle operazioni sospette all’UIF/Unità di Informazione Finanziaria (Banca d’Italia), con garanzia di riservatezza dei segnalanti e divieto di comunicazione a terzi;
6) trasmissione all’UIF dei dati aggregati relativi all’operatività, su base mensile;
7) astensione dall’instaurazione o prosecuzione del rapporto bancario in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Nel caso specifico, la società correntista è stata dichiarata fallita dopo che era stata trasformata da s.p.a. in s.r.l. e a seguito delle illecite operazioni di abusiva raccolta del risparmio (vietata dalla legge e sanzionata penalmente) realizzate dai suoi soci e amministratori, in tesi, con il colposo coinvolgimento dell’istituto di credito, del tutto omissivo riguardo a un’attività perdurata per anni, sul piano del 11 rispetto della normativa antiriciclaggio e dei doveri di protezione del cliente che gravano sul medesimo. La deduzione della ricorrente è nel senso che la banca, se avesse rispettato le regole primarie de quibus, avrebbe tutelato lo stesso contraente correntista (in questo caso la società, che è soggetto distinto dall’amministratore infedele), oltre all’intero mercato. 14. Nell’affrontare la questione sottoposta al vaglio di questa Suprema Corte, va premesso che la disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 ha natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a tutela di interessi generali - integrità del sistema finanziario e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo -. Di regola, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della banca non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente o terzi, né contrattuale né extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 525 del 15/1/2020, in tema di nullità contrattuale). Tuttavia la medesima normativa di settore, ponendo obblighi di comportamento in capo alle banche, non esclude in astratto che le regole antiriciclaggio assumano rilievo nei rapporti tra privati, quando si innestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancario concretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c., e quindi che il loro inadempimento si traduca, in determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose. Questo profilo può emergere nelle controversie, come quella in esame, in cui si prospetta la responsabilità della banca per mancata segnalazione e/o astensione o mancata interruzione del rapporto a fronte di persistenti ed evidenti operazioni gravemente anomale o sospette, e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14392 12 del 10/8/2012, in tema di violazione di norme poste a tutela del mercato azionario e finanziario). 15. Per altro verso, è anche vero che non ogni inosservanza formale della normativa antiriciclaggio possa essere sufficiente per affermare la responsabilità civile della banca, occorrendo che quest’ultima abbia concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, tali da discostarsi sostanzialmente dal modello di compliance pur adottato, rendendo colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapporto bancario. Sotto questo profilo, la compliance al modello 231 della legge antiriciclaggio rileva certamente come fatto storico, ai fini della valutazione della correttezza dell’attività bancaria, ma non deve rimanere una mera analisi sulla carta;
essa, inoltre, non impone alla banca un dovere generalizzato di astensione dall’operatività tipica del conto e non trasforma gli obblighi antiriciclaggio in obblighi contrattuali di protezione in senso stretto, salvo casi eccezionali (cfr. Cass. pen. Sez. 1 - , Sentenza n. 4230 del 15/1/2026). 16. Va al proposito rilevato che la Corte territoriale non ha negato in astratto la portata precettiva degli obblighi di adeguata verifica e controllo gravanti sull’istituto di credito in materia di antiriciclaggio, ma ha fondato la decisione sulla carenza del quadro probatorio offerto, con particolare riguardo alla dimostrazione del collegamento tra le operazioni ritenute anomale e la società poi fallita, nonché alla prova del nesso eziologico tra la condotta della banca e il danno lamentato dalla società, dando esclusivo rilievo alla presenza di un “modello 231” adeguato e al mancato rilievo di violazioni da parte dell’organismo preposto alla vigilanza. Nel far ciò, tuttavia, la Corte di merito è rimasta su un piano astratto, perché ha mancato di confrontarsi col complesso quadro fattuale rilevabile in atti e allegato dall’attuale ricorrente, ivi compresa la addotta irrilevanza della avvenuta predisposizione, da parte della banca, del “modello 231” richiesto dalla 13 normativa in questione, ritenuto certamente idoneo dal consulente del PM, ma dimostratosi nei fatti – a suo stesso dire – inefficace in relazione alle plurime, reiterate e rilevanti operazioni di raccolta anomala di risparmio messe in atto dai soci della società attraverso i loro conti personali, con ulteriore passaggio di parte della enorme quantità di liquidità illecitamente raccolta nel conto corrente della società per cui agivano e nei confronti della quale la banca aveva, in tesi, un obbligo di segnalazione. 17. In particolare, del tutto omessa risulta la considerazione che la fallita Dimaiolines s.r.l. (che allora operava in forma di s.p.a.) aveva emesso obbligazioni per un importo molto al di sopra del capitale sociale e aveva recepito nelle proprie casse, attraverso il conto corrente aperto presso l’istituto di credito qui resistente, importi illecitamente rastrellati dai suoi soci e amministratori;
che i Di AI, per tali condotte illecite, erano stati tratti a giudizio per abusiva raccolta di risparmio, con procedimenti definiti a seguito di patteggiamento della pena;
che in atti erano stati prodotti circa 30 documenti tratti dalle indagini penali e dagli accertamenti svolti in sede fallimentare, tra cui vi erano le dichiarazioni confessorie degli imputati e le sommarie informazioni testimoniali degli impiegati della banca, nonché la consulenza tecnica disposta dal PM, da cui risultava un esiguo e tardivo numero di segnalazioni da parte dei funzionari della banca rispetto all’entità del fenomeno protrattosi per anni, tutte prove atipiche e indizi che erano stati indicati dall’attuale ricorrente come idonei a delineare una situazione di sostanziale carenza di attenzione e attività di controllo della banca sugli enormi flussi di danaro tra i conti correnti della società e dei Di AI. Soprattutto, nella sentenza si dà incongruamente risalto al fatto che la banca avesse adottato un “modello 231” idoneo a intercettare condotte di riciclaggio e che non vi fossero stati successivi rilievi da 14 parte degli organi di vigilanza a ciò preposti, senza tuttavia considerare che qualunque sistema di compliance non può essere di tipo formale, relativo al modello esistente sulla carta, ma deve prospettarsi in grado di contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio del danaro proveniente da attività illecite nelle svariate forme che esso può assumere, come si evince dalle pronunce penali in tema di rispetto dei modelli preventivi imposti dalla legge (con riguardo al modello previsto dalla legge 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti, cfr. Cass. pen., Sez. 3 - , Sentenza n. 27148 del 17/5/2023; Cass. pen., Sez. 6 - , Sentenza n. 23401 del 11/11/2021). 18. Da qui, pertanto, scaturisce in primario rilievo la mancata motivazione circa la dedotta natura ex ante sospetta delle numerose e reiterate operazioni intraprese dai Di AI sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, potenzialmente idonei a determinare gli obblighi di segnalazione e di interruzione dei rapporti con la società cliente correntista previsti dalla normativa, nonché di generale obbligo di protezione, da parte della banca, degli interessi della società correntista in nome e nell’interesse della quale l’amministratore e gli altri soci operavano, versando nelle casse sociali, attraverso il conto corrente appoggiato sulla banca, parte degli ingenti importi illecitamente raccolti dai Di AI tra i risparmiatori, per lo più giustificati quali “ finanziamenti soci” all’atto del versamento nel conto corrente della società. In sostanza, con il secondo e quarto motivo il ricorrente fondatamente denuncia, con argomenti del tutto conferenti e appropriati rispetto al caso di specie, supportati dal riferimento ad asseriti numerosi elementi di prova atipica e documentale correlata agli accertamenti svolti in sede penale e fallimentare, che la motivazione è meramente apparente, in quanto non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice d’appello per giungere alla pronuncia di rigetto, soprattutto 15 nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto con argomenti palesemente astratti: 1) non provato il nesso di causa per non aver il Fallimento fornito gli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto da cui poter dedurre la prevalenza della probabilità che la eventuale segnalazione delle operazioni asseritamente anomale avrebbe evitato il danno prodotto;
2) non desumibili gli elementi probatori né dai documenti prodotti e tratti dagli accertamenti svolti in sede penale, né da una CTU richiesta - ma tuttavia non ammessa perché ritenuta esplorativa nonostante la sua chiara valenza percipiente -, nonché dalla prova per testi richiesta - ma pure non ammessa -; 3) condivisibile la motivazione del giudice di primo grado senza rispondere alle specifiche censure mosse dalla Curatela nell'atto di appello;
4) non sussistente in concreto l’obbligo dell'istituto di credito di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall'eseguire le singole operazioni, pur in presenza di operazioni rivelatesi in sede penale palesemente anomale in rapporto alla capacità delle società di emettere un prestito obbligazionario di quell’importo; 5) di non dovere esaminare, né valutare il compendio probatorio documentale acquisito agli atti, in astratto già di per sé idoneo a dimostrare la responsabilità della banca. 19. Dunque, da una complessiva analisi della motivazione si evince che la Corte di merito, a fronte delle plurime e specifiche censure mosse alla sentenza di prima istanza in ordine alla mancata analisi dei fatti di causa, per come desumibili dagli atti di causa e dalle indagini penali offerte quali prove atipiche, nell’escludere la sussistenza di un nesso causale tra le plurime condotte omissive contestate alla banca e il dissesto societario occorso, non ha motivatamente esternato di avere compiutamente esaminato le prove o gli indizi all’uopo offerti in analisi, soffermandosi solo su aspetti formali del tutto insufficienti in relazione alla denunciata dimensione dell’attività illecita di raccolta di risparmio 16 intrapresa dai Di AI in danno della società e della massa dei creditori che in essa avevano inteso convogliare i propri risparmi. Pertanto, la mancata valutazione dei fatti di causa, a prescindere pure dal diniego di prove e in particolare di CTU immotivatamente ritenuta inammissibile, ha reso la motivazione incompleta e del tutto apparente, nel senso indicato da Cass. S. U. n. 8053/2014. 20. Alla luce di quanto sopra osservato, i motivi secondo e quarto sono fondati, mentre i motivi primo, terzo e quinto restano assorbiti dalle relative considerazioni. Conclusivamente, questa Suprema Corte accoglie il ricorso per quanto indicato, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente FR ON IA RA