Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
La determinazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza, in base al criterio della residenza o del domicilio dell'interessato non detenuto né internato, deve far riferimento innanzitutto al luogo di residenza anagrafica senza che assuma rilievo la residenza di mero fatto e, in mancanza, di una residenza anagrafica, al domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2016, n. 16040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16040 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
1 6040/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA N• 460/2016 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO · Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - - Consigliere REG. GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere N. 36345/2015 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: MAGISTRATO SORVEGLIANZA di ROMA con ordinanza n. 9030/2015 del 11/05/2015 nei confronti di: MAGISTRATO SORVEGLIANZA di L'AQUILA nel procedimento a carico di: GN OL, nato il [...]; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 marzo 2015 il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a pronunciarsi sulla istanza di remissione del debito per partite di credito relative alla sentenza del 23 ottobre 2008 della Corte di appello di L'Aquila, avanzata da AG OL, che, pur mantenendo la residenza anagrafica in L'Aquila, era domiciliato da lungo tempo a Roma, dove svolgeva anche attività lavorativa in qualità di ottico, ritenendo che la competenza territoriale spettasse al Magistrato di sorveglianza di Roma.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell'11 maggio 2015, ha elevato conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. Il Magistrato ha, in particolare, rilevato che: il procedimento per remissione di debito era stato correttamente incardinato presso il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in base al combinato disposto degli artt. 71, comma 4, Ord. Pen. e 677, comma 2, cod. proc. pen., alla cui stregua, se l'interessato non è detenuto o internato, la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo di residenza o domicilio dell'interessato; - secondo i principi fissati in sede di legittimità, nel processo penale non vi è la possibilità di fori concorrenti, il criterio della residenza prevale su quello del domicilio e per residenza deve intendersi quella anagrafica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della medesima istanza di remissione del debito presentata dalla stessa persona, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, che per primo l'ha declinata.
2. A tale conclusione si perviene movendo dai condivisi, e qui ribaditi, principi di diritto tratti dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che, in coerenza con l'espressa previsione del testo normativo, l'individuazione del magistrato di sorveglianza competente quando l'interessato non è detenuto né internato deve operarsi con riferimento alla nozione tecnica degli elementi 2 distintivi (residenza o domicilio) indicati nell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., e che, esclusa nel processo penale la possibilità di fori concorrenti, prevista in quello civile, e rimarcata l'esigenza di una identificazione del giudice competente in base ad elementi di sicura e certa riscontrabilià, deve farsi riferimento innanzitutto al luogo di residenza anagrafica, senza che assuma rilievo la residenza di fatto, mentre il criterio del domicilio trova applicazione in mancanza di residenza anagrafica (Sez. 1, n. 22651 del 23/05/2012, dep. 11/06/2012, Tumminelli, Rv. 253345; Sez. 1, n.3303 del 30/05/1995, dep. 17/07/1995, Confl. comp. mag. sorv. Viterbo e mag. sorv. Bologna in proc. Cerri).
3. La coerente applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consente di ritenere che alla stregua della previsione normativa dell'indicato art. 677, comma 2, cod. proc. pen. e della correlata conforme previsione di cui all'art. 71, comma 4, Ord. Pen. e alla luce del criterio prioritario di determinazione della competenza per territorio da esse traibile- la competenza a decidere sulla istanza di remissione del debito proposta da AG OL, residente anagraficamente a L'Aquila, appartiene al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, avente giurisdizione in detto luogo, e non al Magistrato di sorveglianza di Roma in correlazione con il dichiarato domicilio romano.
4. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto nel senso indicato dal Magistrato di sorveglianza di Roma con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, qui dichiarato competente. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, in data 2 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Presidente dott. Maria Cristina Siotto dott. Angela Tardio Angle Parko : DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3