Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
La fornitura di carburante dagli impianti di distribuzione - che sono stati autorizzati all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili in quanto destinati all'esclusivo esercizio dell'impresa - a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento autorizzatorio, integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 16 del D.L. n. 1034 del 1970, richiamato espressamente dall'art. 5 del D.L. n. 82 del 1993 che disciplina il regime autorizzatorio della gestione degli impianti aziendali, regime mai espressamente abrogato da nessuna disposizione di legge, ne' derogabile in forza di fonte normativa regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2004, n. 22737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22737 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 01/04/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 422
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1907/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Alfredo Bianchini, difensore di fiducia di De PO LO, n. a Venezia il 10.5.1940;
avverso l'ordinanza in data 7.10.2003 del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di convalida del sequestro di un impianto per l'erogazione di carburante, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 16.9.2003;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria LOMBARDI;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. ALBANO Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di un impianto per l'erogazione di carburante, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale per violazione dell'art. 16 del D.L. 26.10.1970 n. 745, convertito in L. n. 1034/70. I giudici del riesame hanno ravvisato la sussistenza di sufficienti elementi atti a configurare il reato oggetto di indagine, avendo rilevato che l'autorizzazione in possesso della ditta SO.CO.VE. S.r.l., della quale è titolare il De PO, consentiva l'erogazione di carburanti per il rifornimento dei natanti nell'ambito dell'esercizio del cantiere navale gestito dalla predetta ditta, mentre era stata accertata la fornitura di carburante anche a ciclomotori, autovetture ed autocarri.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 354 c.p.p. in relazione all'art. 16 del D.L. n. 745/70. Premessa una serie di rilievi in punto di fatto in ordine alle concessioni ed autorizzazioni ottenute dalla ditta SO.CO.VE. S.r.l. per la realizzazione del cantiere navale gestito dalla stessa, si deduce, in sintesi, che la fattispecie criminosa oggetto di indagine non è configurabile nel caso in esame, in quanto la predetta società era regolarmente munita di autorizzazione n. 66 del 21.10.2002, rilasciata dalla Direzione Centrale Sportello Unico Commercio - Ufficio Carburanti - del Comune di Venezia, per la gestione dell'impianto di erogazione del carburante, ed in quanto la norma di cui alla contestazione prevede come reato esclusivamente l'installazione e l'esercizio di un impianto in mancanza di concessione.
Sul punto si osserva, altresì, che la erogazione di carburante ai natanti non può ritenersi, alla luce della predetta autorizzazione, necessariamente collegata all'attività del cantiere navale. Con lo stesso motivo si denuncia inoltre la omessa valutazione da parte dei giudici del riesame degli elementi con i quali era stata dedotta la buona fede dell'indagato, indotta da provvedimenti della stessa pubblica amministrazione in ordine alla estensione della autorizzazione.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, per violazione dell'art. 355, comma secondo, c.p.p, la carenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio, osservando che il P.M. si è limitato a richiamare le risultanze del verbale redatto dalla polizia giudiziaria ed ha rilevato che le cose oggetto del sequestro costituiscono corpo del reato o comunque sono cose pertinenti al reato, senza altre specificazioni in ordine alla fattispecie criminosa ravvisata.
Con memoria difensiva, depositata il 26.3.2004, il ricorrente ha ribadito i rilievi afferenti alla intervenuta depenalizzazione della fatto oggetto di indagine, deducendo che la relativa violazione è attualmente punita con sanzione amministrativa dalla legge della Regione Veneto 23.10.2003 n. 23, emanata in esecuzione di quanto disposto dall'art. 19 della legge 5.3.2001 n. 57, contenente prescrizioni per la Razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che l'art. 5 del D. L. 29.3.1993 n. 82, convertito con modificazioni in L. 27.5.1993 n. 162, ha subordinato la installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburati all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa, ad autorizzazione da rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla regione territorialmente competenti. Il comma terzo del predetto art. 5 precisa, poi, che
"l'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 16, comma quarto, del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034". Ai sensi del combinato disposto di cui ai citati art. 16, comma 4, del D.L. n. 745/70, convertito in L. n. 1034/70, e 5, comma 3, del
D.L. n. 82/93, convertito in L. n. 162/93, pertanto, la fornitura di carburanti a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento, con il quale è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto di erogazione carburanti all'interno di un cantiere, in quanto funzionale alla gestione dello stesso, integra la fattispecie criminosa oggetto di indagine.
Le citate norme dell'ordinamento statale, peraltro, non risultano esplicitamente abrogate dalle ulteriori disposizioni di legge menzionate dal ricorrente nella memoria difensiva, tenuto anche conto della peculiarità della fattispecie afferente alla autorizzazione alla installazione di impianti per l'erogazione di carburanti all'interno di un cantiere, per soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, disciplinata dall'art. 5 del D.L. n. 82/93. Nè l'effetto abrogativo può essere conseguenza della emanazione di autonome disposizioni sanzionatone da parte dell'Ente Regione, che non trovano il loro fondamento in una espressa delega del legislatore statale.
La ordinanza impugnata ha, perciò, esattamente ravvisato la sussistenza degli elementi atti a configurare il reato di cui alla contestazione sulla base delle risultanze afferenti alla fornitura di carburanti anche a soggetti estranei alla attività del cantiere navale, in violazione dei limiti contenuti nel provvedimento autorizzazione, ed in particolare a ciclomotori, autovetture ed autocarri.
Quanto all'elemento psicologico del reato anche sul punto è stato esattamente osservato nella impugnata ordinanza che le deduzioni in ordine alla buona fede dell'imputato devono essere valutate nella sede di merito.
È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che "In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Devesi riscontrare, cioè, la corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell'indagato;
circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito." (sez. 3^, 199901821, Petix G., riv. 214218; conf. sez. 5^, 199900736, Rubino G. ed altri, riv. 212883).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che la motivazione in ordine alla fattispecie criminosa è soddisfatta dal rinvio per relationem al verbale di sequestro e, in ogni caso, è stata adeguatamente integrata dal tribunale del riesame, il provvedimento di convalida emesso dal P.M. risulta sufficientemente motivato, ai sensi degli art. 253 e 355 c.p.p., in ordine alla necessità di mantenere il sequestro per l'accertamento dei fatti ed ai fini della prosecuzione delle indagini. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente De PO LO al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004