Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0 1 6 1 4 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE ggetto ссилена, SEZIONE SECONDA CIVILE [ourt. My Neatles: frova nell'esercito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Del possesso e dello ſeБевронено Tensione;
mn ibni incombe Dott. Franco Presidente PONTORIERI R.G.N. 20149/99 mus Dott. Ugo 3711 RIGGIO Consigliere Cron. Rep. 526 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud.08/05/02 - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA De Julen Promis;
est. sul ricorso proposto da: NI RI, CC IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO MORONI, che li difende LIRE 1500 unitamente all'avvocato VERA BENINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
A109055
contro
CASSA FORMAZIONE PROPRIETA' CONTADINA, in persona del A109876 suo commissario Salvatore BUSCEMI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 128, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAMMARERI, che lo difende, giusta 2002 delega in atti;
717 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1231/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE .. JULIO;
udito l'Avvocato Vera BENINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Pietro CAMMARERI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- .. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 16.3.1992, UC IR conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Siena la Cassa per la formazione della proprietà contadina per sentire dichiarare che egli aveva proprietà per usucapione il beneacquisito in immobile consistente in un fabbricato rurale (capanna) descritto al C.T. del Comune di Monteriggioni, partita 1134, Foglio 39, Mapp. 15, formalmente intestato all'ente convenuto, con ogni consequenziale pronuncia. Il UC deduceva di aver posseduto "uti dominus" l'immobile per oltre 30 anni, disponendone totalmente а suo piacimento senza che altri, e avessero mai particolarmente convenuta,la contestazioni 0 accampato diritti sollevato sull'immobile in questione. Si costituiva la Cassa per la formazione della proprietà contadina eccependo l'infondatezza della domanda sulla base, in particolare, di due lettere, la prima, del 4.5.89, con la quale il figlio dell'attore invitava la Cassa a 11 concludere la tanto complicata assegnazione della capanna l'altra, del 8.8.89, a firma del legale dell'attore 3 dalla quale, a dire della parte convenuta, si poteva arguire la conferma della consapevolezza da parte del cliente della altruità del bene. Venivano escusse le prove testimoniali dalle quali emergeva che il UC effettivamente aveva posseduto manifestamente l'immobile da almeno 30 anni prima della instaurazione del giudizio;
che ciò era ben noto alla parte convenuta almeno dal 1979; che però non risultava a quale titolo i l UC avesse iniziato a possedere l'immobile; che il UC aveva provveduto personalmente ai Tavori di manutenzione dell'immobile. Con sentenza in data 20.9/23.12.1995 il Tribunale di Siena accoglieva la domanda del UC, ordinando al Conservatore ja trascrizione della sentenza, la quale veniva messa in esecuzione da IN SA ved. UC e UC ER, nella loro qualità di eredi legittimi di IR UC, nel frattempo deceduto. Detta sentenza veniva impugnata dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina. Nel giudizio di appello si costituiva la sola IN SA ved. UC. Con sentenza in data 29.9-11.11.1998 la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'appello ed, in + totale riforma della sentenza del Tribunale, respingeva integralmente la domanda del UC. Avverso la sentenza della corte ricorrono per cassazione IN SA ved. UC e UC ER con tre motivi di gravame. Resiste la Cassa per la formazione della proprietà contadina con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1141 e 2728 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato erroneamente che, pur avendo ritenuto essere pacifico tra le parti in causa che il UC avesse esercitato il potere di fatto sul bene per un periodo superiore a quello necessario per usucapire il bene stesso, avrebbe dovuto essere il UC a provare il possesso giuridico del bene. Deducono i ricorrenti che a colui che vanti il possesso ad usucapionem, a norma dell'art. 1141 cod. civ., è fatto onere esclusivamente di dare la prova dell'esercizio del potere di fatto sul bene e che la controparte ha l'onere della prova contraria e cioè della mera detenzione iniziale atta a vincere la presunzione iuris tantum del possesso 5 legittimo;
che a tale onere della prova contraria la controricorrente non ha mai adempiuto. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa о contraddittoria motivazione circa punti essenziali della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata affermato che il UC aveva iniziato ad utilizzare il bene come semplice detentore @ che tale consapevolezza escludeva la sua buona fede nel possesso, senza tuttavia motivare logicamente il proprio convincimento in relazione ai fatti oggettivamente emersi in causa. Deducono i ricorrenti che è illogica e priva di motivazione l'affermazione della corteadeguata fiorentina secondo la quale attraverso le memorie del proprio difensore il UC IR avrebbe "addirittura esplicitamente riconosciuta la circostanza che 1'immobile sia stato consegnato dalla Cooperativa ACAP al UC" (pag. 7 del ricorso); che, invece, tale consegna dell'immobile al UC da parte della Coop. ACAP era stata solo ipotizzata difensore quale circostanzadal eventuale, escludendo esplicitamente "che tale circostanza si fosse verificata dopo la messa in liquidazione della cooperativa, avvenuta nel 1961"; 6 che agli atti esisteva "la prova che il UC disponeva del bene da circa venti anni prima della data minima ipotizzata dal giudice, e fissata in un momento almeno di poco precedente alla data della messa in liquidazione della Coop. ACAP". I due motivi per la loro stretta connessione logica possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. In ordine al primo motivo la corte di merito ha fatto corretta applicazione del 2° comma dell'art. 1141 cod. civ., secondo il quale se qualcuno ha incominciato ad avere la detenzione di un bene, non può acquistarne il possesso finchè il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo о in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore, motivando che lo stesso UC aveva riconosciuto avere ricevuto in consegna l'immobile dalla Coop. ACAP, della quale era dipendente e quindi sul presupposto che la utilizzazione del bene fosse iniziata in virtù di un titolo negoziale. Pertanto correttamente la corte territoriale ha ritenuto che incombeva al UC di provare che era successivamente intervenuta la interversione nel possesso, prova che non era stata fornita. In ordine al secondo motivo i ricorrenti 7 tentano di accreditare una ricostruzione dei fatti operata dal giudice del divergente da quella merito, con motivazione congrua, esente da errori di diritto 0 da vizi logici. Motiva correttamente la corte d'appello che ben due lettere provenienti da UC ER, del 4.5.1989, e l'altra dal l'una dell'8.8.1989, deponevano in senso legale, contrario alla tesi degli attuali ricorrenti, perché in entrambe si sollecitava l'assegnazione in proprietà dell'immobile а vario titolo, ma non facendo valere l'intervenuta usucapione е persino offrendosi da parte del legale un indennizzo;
che, pertanto, il UC aveva semplicemente detenuto 1'immobile in virtù di un negozio giuridico stipulato con il proprietario, suo datore di lavoro, e che successivamente non erano intervenuti fatti tali da mutare il titolo del possesso;
che quindi difettavano sia l'elemento oggettivo, costituito sia dal possesso giuridicamente inteso (art. 1140, 1 ° comma, cod. civ.), sia l'elemento soggettivo, costituito dall'animus possidendi, perché il UC sarebbe stato da sempre consapevole di utilizzare la capanna esclusivamente quale detentore. Rigettato il ricorso, ricorrono giusti motivi 8 per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma 1'8.5.2002. H Counghiere est. Ne. Julia Phoraris IL CANCELLIERE C1 q larico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4 FEB. 2003 - IL CANCER C CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-×-2003 serie 4 al n. 34825 versate € 160.to apposta in caice alla copia autentica IL COLLABORATURE OF CANCELLERIA (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002). Roberto Ricole 9