Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8886 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
C.C.69738 88 0 0 REPUBBLICA ITALIANA E T R O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C $ A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Stt. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 10546/00 Consigliere Cron. 20253 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Rel. Consigliere Ud. 01/02/01 Consigliere Dott. Francesco TIRELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 69738 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, SUPRE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo DL E T A rappresenta e difende ope legis;
C S A S A - NOT ricorrente
contro
EDİL FUTURA SRL, in persona del Liquidatore pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUILIO tempore, 13, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LETIZIA, che lo difende, giusta delega a margine;
2001 controricorrente .203 avverso la sentenza n. 76/99 della Commissione -1- depositata il tributaria regionale di NAPOLI, 29/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LETIZIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Mf. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Benevento ha contestato alla S.a.s Edil Futura l'indebita detrazione dell'imponibile di L.
2.749.000.000 e della relativa imposta in relazione all'asserito carattere fittizio delle operazioni di acquisto di immobili ceduti alla Edil Futura s.a.s. da tre società, contemporaneamente poste in liquidazione, formate dagli stessi soci presenti nella Edil futura, società con recapiti fittizi, a capitale minimo, giratarie di assegni di terzi, versati alle stesse dalla Società acquirente, ma non incassati. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza 29 marzo 1999, confermativa della decisione di primo grado, ha respinto la tesi dell'Ufficio, affermando che gli atti di compravendita erano veri e reali, tanto che erano stati regolarmente tassati, che la proprietà dei beni ceduti era stata incontestabilmente trasferita alla Società acquirente, nella cui contabilità risultava un versamento dei soci adeguato al prezzo di terzi, sicchè spettava all'Ufficio provare ciò che non era avvenuto che le fatture erano false o che le operazioni in esse contenute non erano mai state poste in essere. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle Finanze ricorre sulla base di un unico articolato motivo. La Edil futura s.a.s. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Adducendo la violazione dell'art. 37 bis del DPR 600 del 1973, del DPR 633 del 1972, degli artt. 1343, 1344 e 2697 C.C., nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata l'Amministrazione ricorrente, nel ribadire che gli atti posti in essere erano privi di valide regioni economiche, e diretti esclusivamente ad ottenere indebite detrazioni d'imposta, censura la decisione impugnata per aver attribuito rilevanza all'accollo di mutui per cifre irrisorie, rispetto all'intero 180.000.000 rispetto al prezzo convenuto (L.
1.250.000.000 in dicato corrispettivo di L. nell'atto stipulato con la Società immobiliare ARGA, mentre per il prezzo relativo ai beni ceduti dalla Società GO.VI.PA. non era stato stipulato alcun mutuo), e non aver adeguatamente motivato in ordine al mancato incasso degli assegni, che dunque dovevano ritenersi rilasciati a titolo di garanzia. Ne il trasferimento poteva ritenersi avvenuto in BOLLO DA ARCA M $20000 TA TI EN base agli atti di compravendita, solo perché R R O C assoggettati a tassazione, postochè le società venditrici, pur avendo indicato nella dichiarazione IVA il volume d'affari, non avevano versato la relativa imposta. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dato atto della eccezione della resistente circa la chiamata in causa di un soggetto diverso da quello legittimato, essendo stato il ricorso indirizzato e notificato alla s.r.l. Edilfutura, mentre la stata pronunciata nei impugnata sentenza della Società in accomandita semplice confronti avente lo stesso nome. L'eccezione non è fondata. Non possono infatti esservi dubbi circa la legittimazione passiva della resistente, indipendentemente al tipo sociale indicato, sia per il riferimento del ricorso alla sentenza impugnata, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli - Sez. 15 - in data 15/3/ - 29/3/1999, sia per la tempestiva costituzione della resistente, che ha sanato ogni eventuale irregolarità della notifica. del ricorso, le Passando quindi all'esame ivi illustrare non possono essere censure 5 condivise. Non ricorre infatti la addotta violazione dell'art. 37 bis del DPR n. 600 del 1972, perché tale norma si riferisce a manovre elusive, attuate attraverso trasformazioni, scissioni, frazioni, operazioni finanziarie su azioni vendita di aziende, ipotesi nella specie non ricorrenti, trattandosi di cessioni di immobili, secondo quella che è la causa tipica della compravendita, e cioè il trasferimento della proprietà degli stessi mediante atti notarili assoggettati a tributo, la cui regolarità formale è riconosciuta anche dal ricorrente. La funzione economico sociale della compravendita non Si sarebbe tuttavia realizzata, secondo l'Amministrazione Finanziaria, principalmente perché le società cedenti sarebbero state composte dagli stessi soci presenti alla società acquirente;
inoltre perché le società cedenti avevano un capitale minimo ed erano state poste in liquidazione subito dopo aver ceduto i loro unici beni;
perché infine parte del prezzo, costituito da assegni rilasciati da terzi, non era stato pagato al tempo in cui fu effettuata la verifica. Tali rilievi sono tutt'altro che decisivi al fine di far ritenere il carattere simulato degli atti pubblici, i quali hanno assolto alla loro funzione tipica di operare un trasferimento di proprietà di beni immobili fra persone giuridiche distinte (irrilevante essendo in proposito la compagine sociale, la cui composizione è stata peraltro contestata dalla resistente), mentre il mancato pagamento del prezzo, peraltro scontato in costituisce parte mediante accollo di mutuo, rileva sotto un'obbligazione dell'acquirente, che dell'inadempimento, se eccepito dal il profilo intacca la definitività venditore, ma non dell'avvenuto trasferimento. Inoltre, come ha sottolineato la sentenza impugnata, "in contabilità risulta un versamento dei soci adeguato e destinato al pagamento del prezzo di acquisto degli immobili", così che non può escludersi la veridicità di quanto sostenuto dalla Società Edilfutura in ordine alla funzione di garanzia di tali titoli, rilasciati da terzi;
mentre la messa in liquidazione delle società cedenti non soltanto rientrava nelle facoltà dei soci, ma corrispondeva alle condizioni patrimoniali in cui si erano venute a trovare le società in 7 questione dopo aver alienato i loro unici cespiti, esaurendo l'oggetto sociale. Né può farsi carico alla Società acquirente del mancato assolvimento degli obblighi impositivi da parte delle predette società in liquidazione. In conclusione, dunque, l'Amministrazione Finanziaria non ha addotto elementi decisivi al fine di far ritenere fittizie le compravendite concluse, rispetto alle quali deve essere riconosciuto il diritto della Edilfutura s.a.s. ad operare la detrazione dell'IVA. Il proposto ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente nelle spese, che si liquidano come da dispositivo, oltre a L. 5 milioni per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessive L. 5.150.000, con L.
5.000.000 per onorari. Roma, 1 febbraio 2001 Il PrePreside O Il Relatore I Z A S S A IL CANCELLIERE C Arnaldo Casano Glos DEPOSITATO 28 610. 2001CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casan