Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
In tema di procedimento a carico di minorenni, quando si debba determinare la pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e concorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, non può farsi luogo al giudizio di comparazione, sicché la pena astrattamente prevista dalla legge deve essere calcolata tenendo conto dell'aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2012, n. 7466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7466 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/11/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1602
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 33708/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.D.D. , n. in (omesso) ;
avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà dei Minori di Bologna del 24/7/2012 (n. 10/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2/7/2012 il G.I.P. del Tribunale dei Minori di Bologna rigettava la richiesta di misura cautelare del collocamento in comunità avanzata dal P.M. nei confronti di T.D.D. per il delitto di tentato furto pluriaggravato (acc. in (omesso) ).
A seguito di appello cautelare del Procuratore della Repubblica, il Tribunale dei Minori di Bologna, valutata la presenza di gravi indizi e la pericolosità sociale del T. , gravato da precedenti specifici, disponeva la misura cautelare del collocamento in comunità.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando la violazione di legge per essere stata adottata la misura in difetto del limite di pena edittale di anni cinque di reclusione necessario per disporre la misura ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19, comma 4. Infatti, applicando il bilanciamento delle circostanze aggravanti con l'attenuante della minore età, valutata la diminuente del tentativo, la pena edittale massima per il delitto contestato era inferiore ai cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso che il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 99, comma 4, dispone che le misure diverse dalla custodia cautelare (tra cui il collocamento in comunità) possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Inoltre il quinto comma, dispone che nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'art. 278, della diminuente della minore età.
Ciò detto va valutato se, ai fini del computo della pena edittale debba tenersi conto dei criteri indicati dall'art. 69 c.p. e, cioè, effettuare un vero e proprio bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Partendo dal dato testuale dell'art. 278 c.p.p. e del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19 che nessun richiamo opera alle regole di cui all'art. 69 c.p., deve ritenersi che il giudizio di comparazione delle circostanze, sebbene previsto ai fini della determinazione della pena, non opera in sede di applicazione della misure cautelari;
ciò peraltro in coerenza con il principio che riserva al giudizio la determinazione della valenza delle circostanze e la concreta determinazione della pena.
Conseguentemente, quando si debba determinare la pena astrattamente prevista agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e ricorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti delle quali si debba tener conto ai sensi dell'art. 278 c.p.p., ed eventualmente del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 19, comma 5, non può farsi luogo al giudizio di comparazione, e la pena astrattamente prevista dalla legge deve essere determinata tenendo conto dell'aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti (in tal senso, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37884 del 13/07/2007 Cc. (dep. 15/10/2007), Rv. 237462; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15153 del 30/01/2008 Cc. (dep. 10/04/2008), Rv. 239734; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1944 del 25/05/1993 Cc. (dep. 07/07/1993), Rv. 195254).
3.2. Applicando tali principi al caso che ci occupa, il delitto contestato al T. di tentato furto pluriaggravato (artt. 56 e 624 bis, art. 625, n. 1), prevede una pena detentiva edittale massima di anni 6 e mesi 8 (pena edittale massima ex art. 624 bis, u.c., anni 10, ridotta di un terzo per il tentativo), che ridotta di un giorno per la minore età (artt. 98 e 65 c.p.), rimane superiore al limite che consente l'applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013