Sentenza 21 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, la situazione dell'imputato del delitto di evasione, il quale non abbia nominato un difensore di fiducia e sia rimasto irreperibile nel procedimento per il quale è evaso, può costituire prova della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire, ma non costituisce anche prova della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare. (Fattispecie in cui la notifica del decreto di irreperibilità era stata eseguita nei confronti del difensore d'ufficio dell'imputato contumace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 7379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7379 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/12/2009
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2233
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 33926/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 13 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con istanza presentata il 25 febbraio 2009 EN IL chiedeva di essere restituito nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in data 17 settembre 2007 dal Tribunale di Padova per il reato di evasione e di cui aveva avuto conoscenza solo il 30 gennaio 2009, al momento della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti disposto dalla locale Procura della Repubblica.
La Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza del 13 marzo 2009, respingeva l'istanza, rilevando che l'imputato si era deliberatamente sottratto alle notifiche e che non era dimostrato lo stato patologico addotto nella sua richiesta di restituzione in termine. 2. - Il difensore di IL ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e la mancanza di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia fatto una erronea applicazione dell'istituto della rimessione in termini, così come disciplinato a seguito della riforma introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, in quanto è al giudice che incombe l'onere di accertare la sussistenza della prova della pregressa conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento da parte dell'interessato. Nella specie tale prova non sarebbe stata raggiunta, sicché l'istanza non poteva essere respinta, come invece hanno fatti i giudici veneziani, che si sono limitati a richiamare lo stato di latitanza del condannato. 3. - Il ricorso è fondato.
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire.
Secondo quanto prevede l'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 60 del 2005, per la decisione sull'istanza di restituzione nei termini ai fini della proposizione dell'impugnazione, il giudice deve compiere ogni necessaria verifica per accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato, in altri termini è il giudice a dover dimostrare che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento (Sez. 3, 1 febbraio 2006, n. 13215, Morgillo), mentre nel caso in esame la Corte d'appello di Venezia, con una motivazione insufficiente, ha respinto l'istanza sul presupposto, non dimostrato, che il ricorrente abbia "deliberatamente scelto di sottrarsi alle notifiche" e che le gravi patologie allegate non sarebbero neppure provate.
In realtà, la motivazione sembra riferirsi alla condotta di evasione del condannato, desumendone, implicitamente, che non poteva non sapere di essere sottoposto a procedimento penale.
Invero, deve ribadirsi un orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato come la situazione dell'imputato del delitto di evasione, irreperibile nel procedimento per il quale è evaso, che non ha nominato un difensore di fiducia, può costituire prova della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire, ma non può costituire prova anche della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare (Sez. 1, 20 giugno 2006, n. 23561, Alibertini). Questo principio trova piena applicazione nel caso in esame, in cui peraltro nessun rilievo può attribuirsi alla notifica del decreto di irreperibilità, perché risulta eseguita nei confronti del difensore di ufficio dell'imputato contumace e, quindi, inidonea a dimostrare la "effettiva conoscenza" quanto meno del provvedimento di citazione a giudizio.
4. - Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame dell'istanza di restituzione che tenga conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010