CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2023, n. 37132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37132 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato SALVATORE PAPPALARDO, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 37132 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del 18 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a LO AP, in quanto gravemente indiziato di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata clan Cappello/Carateddi, dal novembre del 2018 in permanenza. 1.1. Il Tribunale del riesame, nel rispondere ai punti specifici del gravame, si è espressamente riportato, in primo luogo, all'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ed alla relativa richiesta formulata dal Pubblico ministero. Per ciò che riguarda il più ampio contesto mafioso, nel quale si colloca la condotta ascritta all'indagato, all'interno del corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata sono richiamate le numerose sentenze passate in giudicato, che valgono a delineare l'esistenza, l'operatività ed il radicamento - sia nel territorio urbano di Catania, sia in aree molto estese della provincia etnea - dell'associazione mafiosa nota come clan Cappello/BO, a sua volta suddivisa in plurime articolazioni. 1.2. La posizione di LO AP emerge nel corso di intercettazioni telefoniche, captate nel lasso di tempo intercorrente tra i mesi di gennaio e di maggio del 2019, in un periodo nel quale si era venuto a creare un lacerante dissidio fra distinti raggruppamenti criminali, in conseguenza della intervenuta separazione personale fra NG US (cugino di LO IS e responsabile del clan dei Cursoti) e GE LL (figlia di NN, storico esponente di vertice del clan Cappello/BO). Tale vicenda, sebbene originata da questioni di natura eminentemente personale, aveva profondamente destabilizzato le interrelazioni fra i clan e inciso sugli interessi degli stessi, impegnandoli a lungo, in seguito, in una delicata fase di certosina ricomposizione. La controversia era divenuta nota agli inquirenti sin dal marzo del 2019, allorquando di essa era stata fatta menzione nel corso di un colloquio in carcere, intervenuto fra ET US, sorella del sunnominato NG e il suocero detenuto NN RE. L'evoluzione della vicenda era stata successivamente disvelata attraverso ulteriori captazioni, una delle quali aveva consentito anche di ricostruire le varie fasi della riunione - alla quale aveva preso parte anche LO AP - finalizzata alla ricomposizione dei contrasti. 1.3. In punto di valutazione della valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, il Tribunale del riesame ha sottolineato come sia il ricorrente, sia il ZI fossero stati individuati dal US, oltre che dal De CA e dal IS, quali referenti per il clan Cappello/BO e, segnatamente, come soggetti in 2 grado di influenzare le decisioni di NN LL, nel tentativo di appianare i forti dissidi che erano in corso con NG US. 1.4. L'architrave della tesi propugnata dalla difesa - in sede di gravame - era rappresentata, invece, dal fatto di esser stato LO PA coinvolto da AS US, padre di NG, al solo fine di risolvere la lite insorta tra quest'ultimo e la ex moglie, come detto figlia di NN LL. Tale intervento sarebbe stato chiesto a PA, quindi, nella mera veste di amico, ossia a puro titolo personale, piuttosto che quale appartenente al clan Cappello. In ordine ai rapporti di conoscenza con LO ZI, PA lo conosceva da lungo tempo e - una volta che questi era tornato in libertà - lo aveva assunto alle sue dipendenze, al solo fine di aiutarlo economicamenl:e; ZI lo aveva semplicemente accompagnato, poi, all'incontro con IS, senza però assumere un ruolo attivo nella discussione. Secondo la difesa, la mera partecipazione del ricorrente ad eventuali incontri, volti esclusivamente alla risoluzione di dissidi di tipo familiare, non poteva - in carenza di una condotta attiva, rispetto all'operatività e agli interessi riconducibili all'associazione mafiosa - supportare la contestazione di organicità alla compagine stessa. 2. Ricorre per cassazione LO PA, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reità, in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 416-bis cod. pen., nota come clan Cappello- BO. 2.1. Nell'ordinanza impugnata, si trova il costante riferimento alle vicende attinenti alla separazione fra i sopra nominati NG US e GE LL. Trattasi, però, di vicende che rivestono un carattere esclusivamente personale;
accadimenti che hanno finito per coinvolgere, effettivamente, i due gruppi mafiosi e i rispettivi vertici, ma soltanto al fine di addivenire alla ricomposizione del contrasto familiare. Sostiene la difesa, dunque, la illogicità del percorso concettuale seguito dal Tribunale del riesame, in quanto il mero interessamento a questioni di carattere non mafioso, bensì di tipo personale, è un elemento di valenza dimostrativa neutra, del tutto inidoneo a fondare la necessaria gravità indiziaria, rispetto alla fattispecie delittuosa ex art. 416-bis cod. pen. Significativo, in tal senso, è il fatto che l'ordinanza genetica abbia escluso la gravità indiziaria, in ordine al reato associativo, con riferimento alla posizione del De CA, soggetto che - così come PA - aveva preso parte all'incontro con IS, finalizzato 3 f ad appianare i contrasti fra i coniugi US e LL. Del resto, in una diversa e ben più grave occasione - ossia, in occasione degli omicidi di Librino commessi nell'anno 2020 - LO AP si rifiutò di partecipare ad ogni trattativa, volta a facilitare l'elisione degli aspri contrasti, anche al tempo insorti tra il clan dei Cursoti e quello dei Cappello;
una circostanza, questa, che in ipotesi difensiva dovrebbe essere in grado di dimostrare la cessazione di qualsiasi tipo di cointeressenza, tra l'indagato e il sodalizio. 2.2. Per ciò che inerisce agli esiti delle intercettazioni, già il Giudice per le indagini preliminari - in sede di emissione dell'ordinanza genetica - ne ha sancito l'insufficienza, in punto di gravità indiziaria, circa la partecipazione di tipo attivo all'associazione Cappello-BO. L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha fatto buon governo dei principi di diritto in tema di associazione mafiosa: a fronte di una contestazione temporale che inizia nel 2017 e si protrae in permanenza, non sono emersi elementi ulteriori, rispetto a quelli attinenti esclusivamente all'intervento di AP nella separazione coniugale US- LL. 2.3. Si contesta anche la valenza attribuita alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. E infatti: - AT BO ha intrapreso la collaborazione con la giustizia nell'anno 2017, per cui nulla è in grado di riferire, circa qualsivoglia contributo materiale posto in essere da AP in favore dell'associazione mafiosa, nel periodo ora in CO ntestazione;
- NT CO NF non ha una conoscenza diretta del ricorrente e, comunque, la sua dichiarazione serve solo a confermare come quest'ultimo sia stato interpellato, ma all'esclusivo fine di dirimere una diatriba di carattere familiare, che era insorta a seguito della separazione tra US e LL;
- RT NF ha reso dichiarazioni di tenore univoco, che portano a ritenere come gli incontri tra LO AP e LO IS, ai quali egli ha riferito di aver assistito, concernessero - in via esclusiva - la questione relativa alla separazione in corso tra il US e la LL. Dalla lettura delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, inoltre, emerge l'assenza di prove, in ordine all'attuale adesione ad un programma indeterminato di delitti, cui l'indagato avrebbe prestato il proprio assenso;
i propalanti, inoltre, non sono in grado di indicare alcuna attività concretamente riferibile a LO AP, potendosi essi solo limitare a riportare la natura quasi notoria, della sua intraneità al clan Cappello-BO. 2.4. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge, inoltre, l'erronea qualificazione giuridica della condotta posta in essere da AP, in termini di apporto rilevante ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non essendo spiegato quale sarebbe stato il contributo offerto, rispetto agli interessi criminali del gruppo;
4 nemmeno viene chiarito se il ricorrente avesse - o meno - la consapevolezza e la volontà di essere organico all'organizzazione criminosa e, quindi, di prestare un contributo operativo utile, quantomeno nel senso di determinare un rafforzamento del vincolo sociale. Non si rinviene, negli atti, alcuna manifestazione - neanche in via di fatto, o magari espressa implicitamente e a mezzo di comportamenti concludenti - circa la volontà di accettare, condividere, promuovere il programma criminoso della societas sceleris;
manca, peraltro, qualsivoglia reato-fine commesso dal ricorrente nell'interesse del clan Cappello-BO, ovvero qualsiasi riscontro esterno, rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ordinanza impugnata non si presta a censure: la gravità indiziaria è desunta dagli esiti delle conversazioni captate - che presentano un significato inequivocabile - oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
l'esistenza del sodalizio criminoso deve reputarsi definitivamente accertata, grazie alle sentenze passate in giudicato. Il ricorso, infine, è basato su una lettura alternativa dei dati processuali, per cui si risolve nella richiesta di nuovo apprezzamento in fatto, dunque di un tipo di sindacato non consentito in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova integrare brevemente il quadro descrittivo delineato in parte narrativa, mediante l'ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiormente significative del provvedimento restrittivo della libertà personale in esecuzione. A LO AP è contestato - sub 2) della provvisoria imputazione - la partecipazione al sodalizio mafioso denominato Cappello-Boraccorsi. Trattasi di un sodalizio criminale suddiviso in più aggregazioni minori, attive all'interno dei vari quartieri della città di Catania. Tra tali gruppi figurano quello facente capo a AT MA VO, NN LL e AT CI e il gruppo dei "Carateddi". Il provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti dello PA si fonda, in primo luogo, sul contenuto delle conversazioni, intercettate grazie alla telematica sui cellulari in uso a Natale RE. Tali captazioni hanno portato alla identificazione degli interlocutori, citati tanto mediante l'uso dei nomi di battesimo, quanto mediante l'utilizzo dei soprannomi (nel caso di AP, il nomignolo adoperato era "U Tunnacchiu"). Da tale 5 materiale intercettivo, si evince il posizionamento del ricorrente all'interno della compagine mafiosa, avendo egli assunto la veste di referente del gruppo Cappello/BO, nell'ambito delle interlocuzioni intercorse con NN LL, in sede di ricomposizione dei forti contrasti insorti con NG US. Nell'ordinanza genetica, si trovano riportati ampi stralci delle conversazioni captate, ritenute di maggior valenza dimostrativa, attinenti a tale ruolo ipotizzato a carico dello AP. I dati indizianti derivanti dall'attività di captazione - che il Tribunale del riesame reputa essere di univoca significazione e di granitica valenza evocativa - hanno poi ricevuto ampio suffragio, attraverso le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali hanno delineato l'organicità e l'attivismo dell'indagato, all'interno dell'organizzazione malavitosa suddetta. Trattasi, in particolare, di RT LO NF e LO II, le dichiarazioni dei quali sono parimenti riportate - quanto ai passaggi ritenuti maggiormente significativi - nell'ordinanza genetica. 3. Con motivo unico, la difesa si duole - come accennato in parte narrativa - della errata applicazione della legge penale, oltre che della manifesta illogicità della motivazione, per ciò che attiene alla sussistenza dei gravi indizi di reità, in ordine alla organicità del ricorrente alla organizzazione mafiosa denominata clan Cappello-BO. 3.1. Le censure oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono, però, alla motivazione del provvedimento impugnato, criticando esse i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione del materiale di conoscenza e valutazione attualmente versato nell'incarto processuale. Non può che ribadirsi, allora, il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui - in tema di misure cautelari personali - il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento;
non lo è, al contrario, allorquando proponga censure concernenti la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente, infatti, i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento, piuttosto che sul contenuto della decisione;
sicché, il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, ovvero a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende 6 indagate e - nel ricorso afferente i procedimenti "de libertal:e" - a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). 3.2. Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, in merito alla gravità degli elementi indiziarli acquisiti. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere positivamente valutato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che - in quanto riservata al giudice di merito - è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 4. Esclusa, pertanto, la praticabilità di qualsivoglia ipotesi di rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e puntuale motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. L'apparato motivazionale del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame, infatti, si snoda seguendo un percorso concettuale lineare e privo di vuoti logici, tale da restare immune da un possibile stigma in sede di legittimità. 4.1. Quanto alle obiezioni della difesa, circa la lettura fornita dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valui:azione da operare in sede di merito, sottraendosi essa al sindacato di legitl:imità, laddove tale valutazione risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e 7 la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, né si è fatta carico del peculiare onere di rappresentare, in modo adeguato, l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 4.2. Nella medesima parte del motivo unitario, la difesa lamenta che il provvedimento impugnato non si sia attenuto alle regole ermeneutiche che disciplinano l'applicazione del paradigma normativo dell'associazione mafiosa. Pur disponendo, in via esclusiva, di elementi indiziari inerenti all'intervento del ricorrente nella separazione coniugale in corso, fra i coniugi US e LL, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'organicità dello PA al sodalizio criminoso per l'intero periodo in contestazione, che si estende dal 2017 all'attualità. L'argomento difensivo, però, si rivela inconsistente, appena lo si confronti con la struttura stessa del modello legale di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo l'interpretazione che dello stesso viene data„ ad opera della risalente e costante giurisprudenza di questa Corte. Una volta che si siano acquisiti elementi atti a dimostrare - nel caso di specie, a livello di gravità indiziaria - l'organicità di un determinato soggetto ad una compagine di stampo mafioso, occorrerà considerare la natura permanente del reato, al fine di stabilire la eventuale cessazione della permanenza, con riguardo al singolo partecipe. Il vincolo associativo tra un soggetto e l'organizzazione, infatti, nasce proprio nella prospettiva della futura stabilità per un tempo indeterminato e, pertanto, rimane fermo e indifferente ad episodi circoscritti e condotte delimitate sotto l'aspetto fenomenico, protraendosi tendenzialmente fino allo scioglimento della consorteria. Elemento evocativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione, quindi, può essere soltanto l'avvenuto recesso volontario;
tale dato - come accade con riferimento ad ogni altra situazione dismissiva della qualità di partecipe - deve essere accertato in base alla sussistenza di una condotta esplicita, definitiva e univoca, piuttosto che in virtù di elementi dimostrativi di incerta significazione (quali sono - a titolo puramente esemplificativo - l'età, l'avvicendamento con altri partecipi nel ruolo prima occupato, lo stabilimento della residenza in luogo diverso, rispetto a quello di principale operatività del sodalizio). Tanto vero quanto sin qui esposto, che 8 nemmeno l'arresto, o l'esercizio dell'azione penale nei conftonti di un affiliato, rappresentano cause automatiche di cessazione del vincolo associativo, essendo comunque necessario, in tal caso, l'accertamento circa l'eventuale rescissione del legame associativo, in conseguenza del dipanarsi delle vicende processuali (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258954; Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., P.v. 274180). Tali essendo i principi di diritti che governano la materia, pare al Collegio che del tutto correttamente il Tribunale del riesame - in assenza di qualsivoglia elemento sopravvenuto, concretamente atto a segnare una cesura - abbia ritenuto ancora in essere il vincolo associativo a carico dello AP, esaltandone la condotta serbata nella suddetta singola vicenda, nonché incastonandone il ruolo in una visione complessiva, in ordine ai perduranti rapporti interni all'associazione. 4.3. La difesa, poi, sostiene che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - pedissequamente richiamate nell'atto di impugnazione, al quale si rinvia - avrebbero dovuto condurre ad un approdo radicalmente difforme, rispetto alle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria. Giova allora ricordare che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. È consentito, al contrario, dedurre il vizio cd. di "travisamento della prova". Tale patologia della decisione giudiziaria, come noto, rientra fra i casi di distonia dell'apparato motivazionale, rispetto al patrimonio conoscitivo processuale. I vizi della motivazione di tal fatta, sussumibilì all'interno di tale categoria dogmatica, possono essere così brevemente delineati: - la omessa considerazione di una prova decisiva, cosi realizzandosi il cd. travisamento per omissione;
- l'utilizzazione a fini decisionali di un elemento probatorio, in forza della errata ricostruzione del relativo elemento "significante", così realizzandosi il cd. travisamento delle risultanze probatorie;
- l'utilizzazione di un elemento dimostrativo mai entrato nel processo, così realizzandosi il cd. travisamento per invenzione (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Nlinervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; si veda, da ultimo, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" - o 9 "travisamento della prova" - vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fol:ografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»). Tanto chiarito, al fine di delineare i confini della valutazione rimessa alla Corte di cassazione, non vi è chi non rilevi come la difesa invochi, in realtà, una differente lettura e interpretazione, in riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AT BO, NT CO NF, RT NF e LO II. Il contenuto delle dichiarazioni da questi rese, dunque, non sarebbe stato omesso, ampliato o ricostruito in modo distorto, in tal modo risultandone alterata la stessa portata narrativa;
dal tenore delle propalazioni, invece, la difesa auspica che si possa pervenire a difformi conclusioni, circa la sussistenza della gravità indiziaria, attraverso una sostanziale nuova valutazione delle risultanze unite all'incarto processuale. Operazione, quest'ultima, evidentemente non consentita in sede di legittimità. 4.4. La difesa, infine, assume essere fallace la qualificazione della condotta posta in essere dal ricorrente, in termini di contributo qualificante a norma dell'art. 416-bis cod. pen., essendo restato nel vago il legame di tale apporto rispetto agli interessi del clan, nonché mancando riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, infine, non essendo emersa la commissione di reati fine. Attraverso la semplice lettura della ordinanza impugnata, invece, si evince quanto segue: - per ciò che attiene al profilo dell'efficacia causale del contributo offerto da AP, agli interessi del sodalizio mafioso di appartenenza, nel provvedimento del Tribunale del riesame è adeguatamente chiarito come la separazione fra i coniugi US e LL, benché originata da una vicenda di natura meramente familiare e personale, fosse già degenerata in aggressioni e, quindi, fosse praticamente ormai trasnnodata in una sorta di scontro aperto, fra i rispettivi gruppi criminali. La ricomposizione degli ormai aspri contrasti e l'appianamento dei dissidi fra i vertici dei clan, pertanto, rivestivano la precipua funzione di consentire la prosecuzione indisturbata dell'operatività dell'organizzazione. In tal senso, allora, l'intervento di PA nella \'este di mediatore, in rappresentanza di una delle associazioni in conflitto, rivestiva effettivamente una importanza basilare;
- il Tribunale del riesame, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ha ben spiegato come esse appaiano precise e circostanziate, oltre che corredate di elementi di suffragio - anche di matrice logico-deduttiva - di particolare pregnanza. Trattasi, inoltre, di propalazioni che 10 collimano tra loro alla perfezione, così riscontrandosi reciprocamente e che, inoltre, hanno ricevuto l'ulteriore, decisivo riscontro proveniente dalle conversazioni oggetto di captazione;
- ininfluente, infine, è la mancata perpetrazione di reati fine. In tema di reati associativi, infatti, non occorre che emerga la commissione dei "reati-fine" della compagine, tanto con riguardo alla configurabilità del reato, quanto in punto di prova circa la sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, consegue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Clii all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 01 giugno 2023.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato SALVATORE PAPPALARDO, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 37132 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del 18 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a LO AP, in quanto gravemente indiziato di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata clan Cappello/Carateddi, dal novembre del 2018 in permanenza. 1.1. Il Tribunale del riesame, nel rispondere ai punti specifici del gravame, si è espressamente riportato, in primo luogo, all'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ed alla relativa richiesta formulata dal Pubblico ministero. Per ciò che riguarda il più ampio contesto mafioso, nel quale si colloca la condotta ascritta all'indagato, all'interno del corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata sono richiamate le numerose sentenze passate in giudicato, che valgono a delineare l'esistenza, l'operatività ed il radicamento - sia nel territorio urbano di Catania, sia in aree molto estese della provincia etnea - dell'associazione mafiosa nota come clan Cappello/BO, a sua volta suddivisa in plurime articolazioni. 1.2. La posizione di LO AP emerge nel corso di intercettazioni telefoniche, captate nel lasso di tempo intercorrente tra i mesi di gennaio e di maggio del 2019, in un periodo nel quale si era venuto a creare un lacerante dissidio fra distinti raggruppamenti criminali, in conseguenza della intervenuta separazione personale fra NG US (cugino di LO IS e responsabile del clan dei Cursoti) e GE LL (figlia di NN, storico esponente di vertice del clan Cappello/BO). Tale vicenda, sebbene originata da questioni di natura eminentemente personale, aveva profondamente destabilizzato le interrelazioni fra i clan e inciso sugli interessi degli stessi, impegnandoli a lungo, in seguito, in una delicata fase di certosina ricomposizione. La controversia era divenuta nota agli inquirenti sin dal marzo del 2019, allorquando di essa era stata fatta menzione nel corso di un colloquio in carcere, intervenuto fra ET US, sorella del sunnominato NG e il suocero detenuto NN RE. L'evoluzione della vicenda era stata successivamente disvelata attraverso ulteriori captazioni, una delle quali aveva consentito anche di ricostruire le varie fasi della riunione - alla quale aveva preso parte anche LO AP - finalizzata alla ricomposizione dei contrasti. 1.3. In punto di valutazione della valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, il Tribunale del riesame ha sottolineato come sia il ricorrente, sia il ZI fossero stati individuati dal US, oltre che dal De CA e dal IS, quali referenti per il clan Cappello/BO e, segnatamente, come soggetti in 2 grado di influenzare le decisioni di NN LL, nel tentativo di appianare i forti dissidi che erano in corso con NG US. 1.4. L'architrave della tesi propugnata dalla difesa - in sede di gravame - era rappresentata, invece, dal fatto di esser stato LO PA coinvolto da AS US, padre di NG, al solo fine di risolvere la lite insorta tra quest'ultimo e la ex moglie, come detto figlia di NN LL. Tale intervento sarebbe stato chiesto a PA, quindi, nella mera veste di amico, ossia a puro titolo personale, piuttosto che quale appartenente al clan Cappello. In ordine ai rapporti di conoscenza con LO ZI, PA lo conosceva da lungo tempo e - una volta che questi era tornato in libertà - lo aveva assunto alle sue dipendenze, al solo fine di aiutarlo economicamenl:e; ZI lo aveva semplicemente accompagnato, poi, all'incontro con IS, senza però assumere un ruolo attivo nella discussione. Secondo la difesa, la mera partecipazione del ricorrente ad eventuali incontri, volti esclusivamente alla risoluzione di dissidi di tipo familiare, non poteva - in carenza di una condotta attiva, rispetto all'operatività e agli interessi riconducibili all'associazione mafiosa - supportare la contestazione di organicità alla compagine stessa. 2. Ricorre per cassazione LO PA, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reità, in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 416-bis cod. pen., nota come clan Cappello- BO. 2.1. Nell'ordinanza impugnata, si trova il costante riferimento alle vicende attinenti alla separazione fra i sopra nominati NG US e GE LL. Trattasi, però, di vicende che rivestono un carattere esclusivamente personale;
accadimenti che hanno finito per coinvolgere, effettivamente, i due gruppi mafiosi e i rispettivi vertici, ma soltanto al fine di addivenire alla ricomposizione del contrasto familiare. Sostiene la difesa, dunque, la illogicità del percorso concettuale seguito dal Tribunale del riesame, in quanto il mero interessamento a questioni di carattere non mafioso, bensì di tipo personale, è un elemento di valenza dimostrativa neutra, del tutto inidoneo a fondare la necessaria gravità indiziaria, rispetto alla fattispecie delittuosa ex art. 416-bis cod. pen. Significativo, in tal senso, è il fatto che l'ordinanza genetica abbia escluso la gravità indiziaria, in ordine al reato associativo, con riferimento alla posizione del De CA, soggetto che - così come PA - aveva preso parte all'incontro con IS, finalizzato 3 f ad appianare i contrasti fra i coniugi US e LL. Del resto, in una diversa e ben più grave occasione - ossia, in occasione degli omicidi di Librino commessi nell'anno 2020 - LO AP si rifiutò di partecipare ad ogni trattativa, volta a facilitare l'elisione degli aspri contrasti, anche al tempo insorti tra il clan dei Cursoti e quello dei Cappello;
una circostanza, questa, che in ipotesi difensiva dovrebbe essere in grado di dimostrare la cessazione di qualsiasi tipo di cointeressenza, tra l'indagato e il sodalizio. 2.2. Per ciò che inerisce agli esiti delle intercettazioni, già il Giudice per le indagini preliminari - in sede di emissione dell'ordinanza genetica - ne ha sancito l'insufficienza, in punto di gravità indiziaria, circa la partecipazione di tipo attivo all'associazione Cappello-BO. L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha fatto buon governo dei principi di diritto in tema di associazione mafiosa: a fronte di una contestazione temporale che inizia nel 2017 e si protrae in permanenza, non sono emersi elementi ulteriori, rispetto a quelli attinenti esclusivamente all'intervento di AP nella separazione coniugale US- LL. 2.3. Si contesta anche la valenza attribuita alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. E infatti: - AT BO ha intrapreso la collaborazione con la giustizia nell'anno 2017, per cui nulla è in grado di riferire, circa qualsivoglia contributo materiale posto in essere da AP in favore dell'associazione mafiosa, nel periodo ora in CO ntestazione;
- NT CO NF non ha una conoscenza diretta del ricorrente e, comunque, la sua dichiarazione serve solo a confermare come quest'ultimo sia stato interpellato, ma all'esclusivo fine di dirimere una diatriba di carattere familiare, che era insorta a seguito della separazione tra US e LL;
- RT NF ha reso dichiarazioni di tenore univoco, che portano a ritenere come gli incontri tra LO AP e LO IS, ai quali egli ha riferito di aver assistito, concernessero - in via esclusiva - la questione relativa alla separazione in corso tra il US e la LL. Dalla lettura delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, inoltre, emerge l'assenza di prove, in ordine all'attuale adesione ad un programma indeterminato di delitti, cui l'indagato avrebbe prestato il proprio assenso;
i propalanti, inoltre, non sono in grado di indicare alcuna attività concretamente riferibile a LO AP, potendosi essi solo limitare a riportare la natura quasi notoria, della sua intraneità al clan Cappello-BO. 2.4. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge, inoltre, l'erronea qualificazione giuridica della condotta posta in essere da AP, in termini di apporto rilevante ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non essendo spiegato quale sarebbe stato il contributo offerto, rispetto agli interessi criminali del gruppo;
4 nemmeno viene chiarito se il ricorrente avesse - o meno - la consapevolezza e la volontà di essere organico all'organizzazione criminosa e, quindi, di prestare un contributo operativo utile, quantomeno nel senso di determinare un rafforzamento del vincolo sociale. Non si rinviene, negli atti, alcuna manifestazione - neanche in via di fatto, o magari espressa implicitamente e a mezzo di comportamenti concludenti - circa la volontà di accettare, condividere, promuovere il programma criminoso della societas sceleris;
manca, peraltro, qualsivoglia reato-fine commesso dal ricorrente nell'interesse del clan Cappello-BO, ovvero qualsiasi riscontro esterno, rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ordinanza impugnata non si presta a censure: la gravità indiziaria è desunta dagli esiti delle conversazioni captate - che presentano un significato inequivocabile - oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
l'esistenza del sodalizio criminoso deve reputarsi definitivamente accertata, grazie alle sentenze passate in giudicato. Il ricorso, infine, è basato su una lettura alternativa dei dati processuali, per cui si risolve nella richiesta di nuovo apprezzamento in fatto, dunque di un tipo di sindacato non consentito in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova integrare brevemente il quadro descrittivo delineato in parte narrativa, mediante l'ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiormente significative del provvedimento restrittivo della libertà personale in esecuzione. A LO AP è contestato - sub 2) della provvisoria imputazione - la partecipazione al sodalizio mafioso denominato Cappello-Boraccorsi. Trattasi di un sodalizio criminale suddiviso in più aggregazioni minori, attive all'interno dei vari quartieri della città di Catania. Tra tali gruppi figurano quello facente capo a AT MA VO, NN LL e AT CI e il gruppo dei "Carateddi". Il provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti dello PA si fonda, in primo luogo, sul contenuto delle conversazioni, intercettate grazie alla telematica sui cellulari in uso a Natale RE. Tali captazioni hanno portato alla identificazione degli interlocutori, citati tanto mediante l'uso dei nomi di battesimo, quanto mediante l'utilizzo dei soprannomi (nel caso di AP, il nomignolo adoperato era "U Tunnacchiu"). Da tale 5 materiale intercettivo, si evince il posizionamento del ricorrente all'interno della compagine mafiosa, avendo egli assunto la veste di referente del gruppo Cappello/BO, nell'ambito delle interlocuzioni intercorse con NN LL, in sede di ricomposizione dei forti contrasti insorti con NG US. Nell'ordinanza genetica, si trovano riportati ampi stralci delle conversazioni captate, ritenute di maggior valenza dimostrativa, attinenti a tale ruolo ipotizzato a carico dello AP. I dati indizianti derivanti dall'attività di captazione - che il Tribunale del riesame reputa essere di univoca significazione e di granitica valenza evocativa - hanno poi ricevuto ampio suffragio, attraverso le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali hanno delineato l'organicità e l'attivismo dell'indagato, all'interno dell'organizzazione malavitosa suddetta. Trattasi, in particolare, di RT LO NF e LO II, le dichiarazioni dei quali sono parimenti riportate - quanto ai passaggi ritenuti maggiormente significativi - nell'ordinanza genetica. 3. Con motivo unico, la difesa si duole - come accennato in parte narrativa - della errata applicazione della legge penale, oltre che della manifesta illogicità della motivazione, per ciò che attiene alla sussistenza dei gravi indizi di reità, in ordine alla organicità del ricorrente alla organizzazione mafiosa denominata clan Cappello-BO. 3.1. Le censure oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono, però, alla motivazione del provvedimento impugnato, criticando esse i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione del materiale di conoscenza e valutazione attualmente versato nell'incarto processuale. Non può che ribadirsi, allora, il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui - in tema di misure cautelari personali - il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento;
non lo è, al contrario, allorquando proponga censure concernenti la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente, infatti, i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento, piuttosto che sul contenuto della decisione;
sicché, il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, ovvero a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende 6 indagate e - nel ricorso afferente i procedimenti "de libertal:e" - a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). 3.2. Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, in merito alla gravità degli elementi indiziarli acquisiti. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere positivamente valutato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che - in quanto riservata al giudice di merito - è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 4. Esclusa, pertanto, la praticabilità di qualsivoglia ipotesi di rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e puntuale motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. L'apparato motivazionale del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame, infatti, si snoda seguendo un percorso concettuale lineare e privo di vuoti logici, tale da restare immune da un possibile stigma in sede di legittimità. 4.1. Quanto alle obiezioni della difesa, circa la lettura fornita dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valui:azione da operare in sede di merito, sottraendosi essa al sindacato di legitl:imità, laddove tale valutazione risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e 7 la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, né si è fatta carico del peculiare onere di rappresentare, in modo adeguato, l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 4.2. Nella medesima parte del motivo unitario, la difesa lamenta che il provvedimento impugnato non si sia attenuto alle regole ermeneutiche che disciplinano l'applicazione del paradigma normativo dell'associazione mafiosa. Pur disponendo, in via esclusiva, di elementi indiziari inerenti all'intervento del ricorrente nella separazione coniugale in corso, fra i coniugi US e LL, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'organicità dello PA al sodalizio criminoso per l'intero periodo in contestazione, che si estende dal 2017 all'attualità. L'argomento difensivo, però, si rivela inconsistente, appena lo si confronti con la struttura stessa del modello legale di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo l'interpretazione che dello stesso viene data„ ad opera della risalente e costante giurisprudenza di questa Corte. Una volta che si siano acquisiti elementi atti a dimostrare - nel caso di specie, a livello di gravità indiziaria - l'organicità di un determinato soggetto ad una compagine di stampo mafioso, occorrerà considerare la natura permanente del reato, al fine di stabilire la eventuale cessazione della permanenza, con riguardo al singolo partecipe. Il vincolo associativo tra un soggetto e l'organizzazione, infatti, nasce proprio nella prospettiva della futura stabilità per un tempo indeterminato e, pertanto, rimane fermo e indifferente ad episodi circoscritti e condotte delimitate sotto l'aspetto fenomenico, protraendosi tendenzialmente fino allo scioglimento della consorteria. Elemento evocativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione, quindi, può essere soltanto l'avvenuto recesso volontario;
tale dato - come accade con riferimento ad ogni altra situazione dismissiva della qualità di partecipe - deve essere accertato in base alla sussistenza di una condotta esplicita, definitiva e univoca, piuttosto che in virtù di elementi dimostrativi di incerta significazione (quali sono - a titolo puramente esemplificativo - l'età, l'avvicendamento con altri partecipi nel ruolo prima occupato, lo stabilimento della residenza in luogo diverso, rispetto a quello di principale operatività del sodalizio). Tanto vero quanto sin qui esposto, che 8 nemmeno l'arresto, o l'esercizio dell'azione penale nei conftonti di un affiliato, rappresentano cause automatiche di cessazione del vincolo associativo, essendo comunque necessario, in tal caso, l'accertamento circa l'eventuale rescissione del legame associativo, in conseguenza del dipanarsi delle vicende processuali (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258954; Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., P.v. 274180). Tali essendo i principi di diritti che governano la materia, pare al Collegio che del tutto correttamente il Tribunale del riesame - in assenza di qualsivoglia elemento sopravvenuto, concretamente atto a segnare una cesura - abbia ritenuto ancora in essere il vincolo associativo a carico dello AP, esaltandone la condotta serbata nella suddetta singola vicenda, nonché incastonandone il ruolo in una visione complessiva, in ordine ai perduranti rapporti interni all'associazione. 4.3. La difesa, poi, sostiene che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - pedissequamente richiamate nell'atto di impugnazione, al quale si rinvia - avrebbero dovuto condurre ad un approdo radicalmente difforme, rispetto alle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria. Giova allora ricordare che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. È consentito, al contrario, dedurre il vizio cd. di "travisamento della prova". Tale patologia della decisione giudiziaria, come noto, rientra fra i casi di distonia dell'apparato motivazionale, rispetto al patrimonio conoscitivo processuale. I vizi della motivazione di tal fatta, sussumibilì all'interno di tale categoria dogmatica, possono essere così brevemente delineati: - la omessa considerazione di una prova decisiva, cosi realizzandosi il cd. travisamento per omissione;
- l'utilizzazione a fini decisionali di un elemento probatorio, in forza della errata ricostruzione del relativo elemento "significante", così realizzandosi il cd. travisamento delle risultanze probatorie;
- l'utilizzazione di un elemento dimostrativo mai entrato nel processo, così realizzandosi il cd. travisamento per invenzione (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Nlinervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; si veda, da ultimo, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" - o 9 "travisamento della prova" - vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fol:ografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»). Tanto chiarito, al fine di delineare i confini della valutazione rimessa alla Corte di cassazione, non vi è chi non rilevi come la difesa invochi, in realtà, una differente lettura e interpretazione, in riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AT BO, NT CO NF, RT NF e LO II. Il contenuto delle dichiarazioni da questi rese, dunque, non sarebbe stato omesso, ampliato o ricostruito in modo distorto, in tal modo risultandone alterata la stessa portata narrativa;
dal tenore delle propalazioni, invece, la difesa auspica che si possa pervenire a difformi conclusioni, circa la sussistenza della gravità indiziaria, attraverso una sostanziale nuova valutazione delle risultanze unite all'incarto processuale. Operazione, quest'ultima, evidentemente non consentita in sede di legittimità. 4.4. La difesa, infine, assume essere fallace la qualificazione della condotta posta in essere dal ricorrente, in termini di contributo qualificante a norma dell'art. 416-bis cod. pen., essendo restato nel vago il legame di tale apporto rispetto agli interessi del clan, nonché mancando riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, infine, non essendo emersa la commissione di reati fine. Attraverso la semplice lettura della ordinanza impugnata, invece, si evince quanto segue: - per ciò che attiene al profilo dell'efficacia causale del contributo offerto da AP, agli interessi del sodalizio mafioso di appartenenza, nel provvedimento del Tribunale del riesame è adeguatamente chiarito come la separazione fra i coniugi US e LL, benché originata da una vicenda di natura meramente familiare e personale, fosse già degenerata in aggressioni e, quindi, fosse praticamente ormai trasnnodata in una sorta di scontro aperto, fra i rispettivi gruppi criminali. La ricomposizione degli ormai aspri contrasti e l'appianamento dei dissidi fra i vertici dei clan, pertanto, rivestivano la precipua funzione di consentire la prosecuzione indisturbata dell'operatività dell'organizzazione. In tal senso, allora, l'intervento di PA nella \'este di mediatore, in rappresentanza di una delle associazioni in conflitto, rivestiva effettivamente una importanza basilare;
- il Tribunale del riesame, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ha ben spiegato come esse appaiano precise e circostanziate, oltre che corredate di elementi di suffragio - anche di matrice logico-deduttiva - di particolare pregnanza. Trattasi, inoltre, di propalazioni che 10 collimano tra loro alla perfezione, così riscontrandosi reciprocamente e che, inoltre, hanno ricevuto l'ulteriore, decisivo riscontro proveniente dalle conversazioni oggetto di captazione;
- ininfluente, infine, è la mancata perpetrazione di reati fine. In tema di reati associativi, infatti, non occorre che emerga la commissione dei "reati-fine" della compagine, tanto con riguardo alla configurabilità del reato, quanto in punto di prova circa la sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, consegue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Clii all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 01 giugno 2023.