Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur determinando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, non comporta l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, allorquando tale aumento possa considerarsi di minimo rilievo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 46825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46825 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1240
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI MA - rel. Consigliere - N. 5125/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA MA n. il 1/8/1960;
avverso la sentenza n. 1703/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 28/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 21/10/2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. MA Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto;
udito, per l'imputato, l'avv.to Botticini P. del foro di Brescia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 5/3/2013, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia ha condannato CA MA alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, in relazione ai reati, contestati in continuazione, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (del peso pari a grammi 287,3) e hashish (del peso pari grammi 196,3), commessi in Palazzolo sull'Oglio e in Nave il 21/6/2012.
Su appello dell'imputato, con sentenza in data 28/10/2013, la corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato nella loro massima estensione, ha disposto la diminuzione della pena allo stesso inflitta, determinandola in quella di tre anni e due mesi di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.1. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo i giudici del merito erroneamente ritenuto l'imputato responsabile dei reati allo stesso ascritti, omettendo di considerare la destinazione a fini personali delle sostanze stupefacenti rinvenute in suo possesso, come peraltro desumibile (di là dal dato ponderale sovrastimato dai giudici del merito) dal complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento, nessuno dei quali era valso a attestare in modo inequivoco l'effettiva destinazione dello stupefacente in esame a un uso diverso da quello personale dell'imputato, a sua volta confermato dal complesso delle circostanze di fatto partitamente richiamate dal ricorrente nell'atto di impugnazione avanzato in questa sede.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'escludere erroneamente l'eventuale riconducibilità degli episodi criminosi ascritti all'imputato all'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avuto altresì riguardo alla specifica condizione di diretto assuntore dello stupefacente detenuto da parte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i motivi di ricorso proposti dall'imputato sono infondati.
La corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha escluso la destinazione delle sostanze stupefacenti di cui il CA è stato trovato in possesso all'uso meramente personale dello stesso (così confermando la relativa responsabilità penale per i fatti allo stesso ascritti) in forza della congiunta considerazione, tanto della considerevole e rilevantissima quantità delle sostanze detenute dall'imputato (corrispondenti a circa 1.500 dosi di cocaina e di 1.200 dosi di hashish), quanto dell'assoluta inverosimiglianza dell'alternativa spiegazione fornita dall'imputato (incline ad accreditare un ingente consumo giornaliero proprio di cocaina ed hashish in una misura dai tre ai cinque grammi al giorno), tenuto conto dell'oggettiva incompatibilità di un consumo di tale entità con le condizioni economiche del CA - analiticamente esplicitate nella motivazione della sentenza impugnata -, di per sè inidonee a sostenere con regolarità un simile (per vero eccezionale e atipico) ritmo di assunzione.
Sotto altro profilo, la corte ha altresì evidenziato l'ulteriore oggettiva incompatibilità tra l'asserita formazione della scorta di stupefacente che il CA avrebbe realizzato con il quantitativo rinvenuto in suo possesso (utilizzabile per un periodo superiore a quattro mesi) e le circostanze connesse ai contatti intrattenuti dall'imputato con i propri fornitori (oggetto d'intercettazione): contatti nella specie riferiti a pregressi recenti acquisti, manifestamente espressivi di una prospettabile frequenza nell'approvvigionamento di stupefacenti da parte dell'imputato, del tutto contrastante col carattere evidentemente episodico delle singole formazioni di scorta ad opera del CA, come peraltro confermato dalla pronta capacità degli interlocutori d'intendersi a dispetto delle poche e criptiche sillabe scambiate, segno dell'evidente familiarità del linguaggio contratto, tipico di un codice condiviso nell'ambito di rapporti non occasionali (v., sul punto, il richiamo alla motivazione in tal senso dettata dal giudice di primo grado: cfr. pag. 4 della sentenza d'appello). Quanto alle restanti considerazioni illustrate dal ricorrente, con riguardo alla diversa interpretabilità del tema della destinazione delle sostanze stupefacenti allo stesso sequestrate, osserva il collegio come, sul punto, il ricorrente si sia limitato a prospettare unicamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite, in difformità dalla complessiva ricostruzione dei giudici di merito, deducendo (peraltro, in modo solo ipotetico e congetturale) i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione dei fatti, che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa (sull'integrazione in un unico corpo argomentativo delle sentenze di primo e di secondo grado concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906 e segg. conformi). Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione rimane tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, una volta riscontrata la coerente e logica ricostruzione operatane dal giudice di merito (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893). Da ciò consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652), sempre che sia da escludere con evidenza (come nel caso di specie) la prospettazione di un ragionevole dubbio circa l'effettivo raggiungimento dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
Quanto al contestato mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rileva il collegio come la corte territoriale abbia sottolineato, con motivazione coerentemente articolata e adeguatamente argomentata, come l'attività illecita concernente lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato presentasse inequivocabilmente caratteri tali da escluderne la riconducibilità alla figura di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, come attestato dal considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, corrispondenti a circa 1.500 dosi di cocaina e di 1.200 dosi di hashish.
Tale requisito oggettivo inerente il fatto ascritto all'imputato vale a fornire una sicura conferma - tanto sul piano della coerenza logica della motivazione, quanto in termini di correttezza interpretativa - dell'irriconducibilità della vicenda de qua alla previsione di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, tenuto conto che le caratteristiche del fatto specificamente valorizzate dalla corte territoriale appaiono idonee ad attestare l'esclusione del ricorso di un'ipotesi di piccolo spaccio, da parte del CA, pur al netto dell'eventuale consumo personale di tali stupefacenti: esclusione ritenuta sulla base di un'argomentazione giustificativa da ritenere immune da vizi d'indole logica o giuridica, completa ed esauriente, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle censure in questa sede sollevate dal ricorrente.
È appena il caso di richiamare, sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludersi il riconoscimento del fatto di lieve entità quando anche uno solo di questi elementi (come quelli evidenziati nel caso di specie) porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di tale ridotta portata offensiva (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4, n. 6732/2011, Rv. 251942).
4. Dev'essere, da ultimo, esclusa alcuna censurabilità della sentenza impugnata in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato - anche alla luce dei più miti limiti edittali previsti per le ipotesi delittuose relative alle c.d. "droghe leggere" rimasti in vigore a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale -, atteso il sostanziale minimo rilievo dell'aumento per la continuazione imposta dal meno grave reato di detenzione di hashish (pari a cinque mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa) rispetto all'entità della pena complessivamente irrogata (pari a quattro anni e nove mesi di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa) al lordo della riduzione per il rito. 5. - Al riscontro dell'infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014