Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 46825
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Sentenza 21 ottobre 2014

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur determinando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, non comporta l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, allorquando tale aumento possa considerarsi di minimo rilievo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 46825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46825
    Data del deposito : 21 ottobre 2014

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