Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4380
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Sentenza 3 maggio 1999

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È giustificato il ritardo, anche superiore ad un anno, di utilizzazione dell'immobile da parte del locatore che ne ha ottenuto il rilascio coattivo con l'assistenza della forza pubblica, avendo dichiarato d'avere urgente necessità di andarci ad abitare, essendo in procinto di sposarsi, se il superamento del termine di tre mesi dalla consegna, sanzionato dall'art. 3, comma quarto, legge 21 febbraio 1989 n. 61, dipende dalle condizioni di degrado in cui l' appartamento è stato lasciato dal conduttore, con conseguente necessità di lavori di manutenzione prima di abitarlo, protratti nel tempo anche per l'entità delle spese, rapportate alle condizioni economiche del locatore, che fanno venir meno la presunzione, "iuris tantum", della colpa di questi per non averlo tempestivamente destinato a propria abitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4380
    Data del deposito : 3 maggio 1999

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