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Sentenza 31 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2023, n. 43936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43936 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da DO OS, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la condanna di OS DO per simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), ritenendo che ella avesse falsamente denunciato il furto della sua autovettura, allo scopo di Penale Sent. Sez. 6 Num. 43936 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 19/09/2023 aiutare il compagno a sottrarsi alle indagini svolte nei suoi confronti per un tentato furto di ortaggi. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, per il tramite del suo difensore, Avvocato Calogera Falco, ha articolato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo è dedotta la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste (violazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.). Nel motivo si premette che l'imputata ha denunciato telefonicamente il furto della sua autovettura, affermando che questa era stata parcheggiata dal suo compagno, Alì AZ, all'altezza di un supermercato alle ore 19.00/19.30 del 2 febbraio 2019. Quindi, si rileva che AZ, a distanza di pochi minuti, ha informato l'imputata che la macchina era stata rubata e che, nella stessa data, due fratelli agricoltori hanno sporto denuncia per il tentato furto di ortaggi in un terreno che si trova in una diversa contrada del Comune di Trapani, riferendo di aver visto circolare l'autovettura in questione, guidata da un tunisino, successivamente riconosciuto in AZ. Di conseguenza, si aggiunge, deve ritenersi inverosimile che DO abbia simulato il furto della propria auto, essendo più plausibile che il suo compagno la abbia utilizzata per effettuare il furto e che, una volta rientrato a casa, questi abbia tratto in inganno la ricorrente riportandole una falsa dinamica degli eventi. 2.2. Con il secondo motivo, è eccepita l'erronea qualificazione della condotta come simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), piuttosto che come favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), non punibile ex art. 384 cod. pen. Anche a ritenere diversamente, la condotta dell'imputata avrebbe dovuto essere qualificata, piuttosto, come favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), mirando ad agevolare il congiunto ad eludere le indagini: reato peraltro non punibile (ex art. 384 cod. pen.), in ragione del ventennale rapporto di convivenza con AZ. 3. Il difensore ha presentato note scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto reiterativo di censure già dedotte nel secondo grado di giudizio ed alle quali i giudici dell'appello hanno risposto con motivazione affatto logica e completa. In particolare, la sentenza impugnata ha desunto correttamente il dolo dell'imputata dalle risultanze istruttorie. Da tali risultanze sono emerse, infatti, le contraddizioni in cui la donna è incorsa nelle narrazioni rese nelle diverse fasi temporali del procedimento, denotando, in termini inequivoci, la consapevolezza del contrasto di quanto dichiarato rispetto allo svolgimento effettivo dei fatti. DO, infatti, dapprima aveva affermato in denuncia di aver parcheggiato la macchina per mettersi - peraltro in compagnia di AZ - alla ricerca del cane fuggito dalla sua abitazione;
successivamente ha invece dichiarato ai Carabinieri che non aveva mai avuto conoscenza diretta del furto e che si era limitata a riferire quanto raccontatole dal convivente. 2. Il secondo motivo, anch'esso, in subordine, già dedotto nei giudizi di merito, è infondato. La ricorrente ha eccepito la configurabilità, in luogo della simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) per la quale è stata condannata nei giudizi di merito, del delitto di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), aggiungendo che tale reato non sarebbe punibile in virtù dell'art. 384 cod. pen. (c.d. clausola di salvamento), la cui applicazione è stata estesa (attraverso una interpretazione analogica in bonam partem di legge non eccezionale) da questa Corte ai conviventi more uxorio (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574). Per tal via, la ricorrente trascura, tuttavia, di considerare che l'eventuale qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento, vuoi pure non punibile, non ne escluderebbe la responsabilità per la simulazione di reato, posto che i due reati ben possono concorrere. Non considera, cioè, che le fattispecie degli artt. 367 cod. pen. e 378 cod. pen. sono preposte alla tutela di diverse oggettività giuridiche di specie, come risulta dal fatto che risultano sì collocate dal legislatore nel medesimo titolo, ma in capi diversi, essendo volte a tutelare: l'una la corretta instaurazione del rapporto processuale;
l'altra l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Occorre, infine, rilevare che, contro la tesi della consunzione, depone la possibilità che, sul piano della fenomenologia comportamentale, il favoreggiamento non passi per la realizzazione di condotte in sé penalmente rilevanti. Ciò accade, per esempio, là dove una persona, mentendo all'autorità giudiziaria, aiuti taluno a sottrarsi ad investigazioni già avviate. Per contro, nel caso di specie, l'imputata si è spinta ben oltre, in quanto ha sporto una denuncia per un reato che sapeva non essere stato realizzato e ha, pertanto, determinato essa stessa, seppure allo scopo di tutelare una persona affettivamente vicina, l'avvio di indagini giudiziarie che si sono rivelate infondate nell'esito, essendo stato successivamente accertato che la donna era consapevole del fatto che l'automobile fosse stata usata dal suo compagno. La simulazione di reato, per il fatto di determinare indebitamente l'inizio di un procedimento penale, è più grave del favoreggiamento, che le svia, e, infatti, non a caso, risulta escluso dall'ambito di operatività del surrichiamato art. 384 cod. pen. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/09/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la condanna di OS DO per simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), ritenendo che ella avesse falsamente denunciato il furto della sua autovettura, allo scopo di Penale Sent. Sez. 6 Num. 43936 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 19/09/2023 aiutare il compagno a sottrarsi alle indagini svolte nei suoi confronti per un tentato furto di ortaggi. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, per il tramite del suo difensore, Avvocato Calogera Falco, ha articolato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo è dedotta la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste (violazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.). Nel motivo si premette che l'imputata ha denunciato telefonicamente il furto della sua autovettura, affermando che questa era stata parcheggiata dal suo compagno, Alì AZ, all'altezza di un supermercato alle ore 19.00/19.30 del 2 febbraio 2019. Quindi, si rileva che AZ, a distanza di pochi minuti, ha informato l'imputata che la macchina era stata rubata e che, nella stessa data, due fratelli agricoltori hanno sporto denuncia per il tentato furto di ortaggi in un terreno che si trova in una diversa contrada del Comune di Trapani, riferendo di aver visto circolare l'autovettura in questione, guidata da un tunisino, successivamente riconosciuto in AZ. Di conseguenza, si aggiunge, deve ritenersi inverosimile che DO abbia simulato il furto della propria auto, essendo più plausibile che il suo compagno la abbia utilizzata per effettuare il furto e che, una volta rientrato a casa, questi abbia tratto in inganno la ricorrente riportandole una falsa dinamica degli eventi. 2.2. Con il secondo motivo, è eccepita l'erronea qualificazione della condotta come simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), piuttosto che come favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), non punibile ex art. 384 cod. pen. Anche a ritenere diversamente, la condotta dell'imputata avrebbe dovuto essere qualificata, piuttosto, come favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), mirando ad agevolare il congiunto ad eludere le indagini: reato peraltro non punibile (ex art. 384 cod. pen.), in ragione del ventennale rapporto di convivenza con AZ. 3. Il difensore ha presentato note scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto reiterativo di censure già dedotte nel secondo grado di giudizio ed alle quali i giudici dell'appello hanno risposto con motivazione affatto logica e completa. In particolare, la sentenza impugnata ha desunto correttamente il dolo dell'imputata dalle risultanze istruttorie. Da tali risultanze sono emerse, infatti, le contraddizioni in cui la donna è incorsa nelle narrazioni rese nelle diverse fasi temporali del procedimento, denotando, in termini inequivoci, la consapevolezza del contrasto di quanto dichiarato rispetto allo svolgimento effettivo dei fatti. DO, infatti, dapprima aveva affermato in denuncia di aver parcheggiato la macchina per mettersi - peraltro in compagnia di AZ - alla ricerca del cane fuggito dalla sua abitazione;
successivamente ha invece dichiarato ai Carabinieri che non aveva mai avuto conoscenza diretta del furto e che si era limitata a riferire quanto raccontatole dal convivente. 2. Il secondo motivo, anch'esso, in subordine, già dedotto nei giudizi di merito, è infondato. La ricorrente ha eccepito la configurabilità, in luogo della simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) per la quale è stata condannata nei giudizi di merito, del delitto di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), aggiungendo che tale reato non sarebbe punibile in virtù dell'art. 384 cod. pen. (c.d. clausola di salvamento), la cui applicazione è stata estesa (attraverso una interpretazione analogica in bonam partem di legge non eccezionale) da questa Corte ai conviventi more uxorio (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574). Per tal via, la ricorrente trascura, tuttavia, di considerare che l'eventuale qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento, vuoi pure non punibile, non ne escluderebbe la responsabilità per la simulazione di reato, posto che i due reati ben possono concorrere. Non considera, cioè, che le fattispecie degli artt. 367 cod. pen. e 378 cod. pen. sono preposte alla tutela di diverse oggettività giuridiche di specie, come risulta dal fatto che risultano sì collocate dal legislatore nel medesimo titolo, ma in capi diversi, essendo volte a tutelare: l'una la corretta instaurazione del rapporto processuale;
l'altra l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Occorre, infine, rilevare che, contro la tesi della consunzione, depone la possibilità che, sul piano della fenomenologia comportamentale, il favoreggiamento non passi per la realizzazione di condotte in sé penalmente rilevanti. Ciò accade, per esempio, là dove una persona, mentendo all'autorità giudiziaria, aiuti taluno a sottrarsi ad investigazioni già avviate. Per contro, nel caso di specie, l'imputata si è spinta ben oltre, in quanto ha sporto una denuncia per un reato che sapeva non essere stato realizzato e ha, pertanto, determinato essa stessa, seppure allo scopo di tutelare una persona affettivamente vicina, l'avvio di indagini giudiziarie che si sono rivelate infondate nell'esito, essendo stato successivamente accertato che la donna era consapevole del fatto che l'automobile fosse stata usata dal suo compagno. La simulazione di reato, per il fatto di determinare indebitamente l'inizio di un procedimento penale, è più grave del favoreggiamento, che le svia, e, infatti, non a caso, risulta escluso dall'ambito di operatività del surrichiamato art. 384 cod. pen. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/09/2023