CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26027 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LO IE, nato a [...] il [...] 2. CO NC, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2022 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ES Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di LE, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito, per le parti civili costituite, l'avvocato Giovanni Vecchione, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la liquidazione delle spese di lite;
udito, in difesa degli imputati, l'avvocato Angelo Pignatelli, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26027 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello dì Napoli confermava la decisione dibattimentale di primo grado, con cui: - IE LO e NC CO erano stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, l'uno quale esecutore materiale, l'altra come istigatrice, dell'omicidio di PE Di ES (capo A della rubrica) e del tentato omicidio di AN PP e AR Di ES (capo B), aggravati da futili motivi;
- il solo LO era stato dichiarato colpevole, altresì, del connesso reato di porto illegale di arma comune da sparo;
- entrambi erano stati condannati, per i reati suddetti, in riconosciuta continuazione tra loro, alla pena principale dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di un anno. 2. Nell'ambito del primo giudizio gli accadimenti erano stati ricostruiti -tramite le deposizioni delle persone offese, altre testimonianze oculari e i rilievi tecnici e scientifici effettuati sul luogo- nei termini seguenti. L'antefatto era rappresentato dai pessimi rapporti di vicinato esistenti tra gli imputati, marito e moglie, e la famiglia delle vittime. PE Di ES era titolare, in Palma Campania, di un'attività commerciale, svolta all'interno dello «Chalet Primavera», posto alle spalle dell'abitazione in cui i due coniugi risiedevano. La sera del 15 giugno 2019 LO, armato di pistola carica (una Guardian North American Arms, calibro 9), si era recato con la moglie presso il chiosco, lamentandosi del rumore e del parcheggio abusivo delle automobili dei clienti davanti al proprio cancello di casa. Era quindi insorta un'animata discussione tra lui e AN PP, genero del titolare dell'esercizio. In essa erano intervenuti alcuni astanti (EL NU e AE IN) e, in un secDndo momento, lo stesso PE Di ES con la figlia AR, nel tentativo di riportare LO alla calma. Senonché questi, a un certo punto - incitato dalla moglie, che, nell'atto di colpire con un bastone AR, si era sbilanciata ed era caduta a terra - aveva iniziato a sparare all'indirizzo di padre, figlia e genero, uccidendo PE Di ES e ferendo gli altri due in più parti del corpo, tra cui il torace. 3. La Corte di assise, nel ritenere il dolo omicida a carico di LO, escludeva che egli avesse reagito ad un'aggressione fisica mossagli da PP. Di contatto fisico diretto non aveva parlato alcun testimone. Non vi era alcun segno 2 di violenza sul corpo dell'imputato e le dichiarazioni sue e del coniuge apparivano al riguardo contradditorie. La Corte di assise giudicava sussistere la responsabilità di CO a titolo di concorso morale, ritenendo che la donna avesse dapprima attivamente partecipato alla discussione con insulti e minacce, per poi incitare il marito a sparare contro gli avversari nel momento di maggiore animosità. La donna era di certo a conoscenza dell'esistenza della pistola, avendo istigato il marito ad usarla, e quest'ultimo aveva sparato solo dopo l'incitamento della moglie. Quand'anche si volesse escludere il previo accordo criminoso, l'attiva partecipazione di CO alla lite e il suo ruolo, condizionante il tragico sviluppo, mettevano l'imputata nella posizione di un soggetto che aveva determinato l'azione delittuosa. 4. La Corte di assise di appello, adita dai due imputati, respingeva tutti i motivi di gravame, diretti, per CO, ad ottenere l'assoluzione, e per LO ad ottenere, in punto di responsabilità, il riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa, reale o putativa, ovvero la derubricazione in omicidio preterintenzionale. 5. Con riferimento alla posizione di CO, la sua condotta di partecipazione ideale risultava, per il giudice di appello, dalle deposizioni di tutti i presenti. AR Di ES e AN PP non l'avevano coinvolta nelle iniziali dichiarazioni solo perché, come da loro stessi spiegato in dibattimento in risposta alla corrispondente contestazione, nell'immediatezza dei fatti la loro attenzione si era concentrata sull'autore materiale dell'azione, responsabile della morte del loro congiunto. Non rilevava, in senso contrario, il fatto che il teste IN non avesse sentito CO incitare il marito a sparare, né l'avesse vista cadere prima a terra, dal momento che egli aveva dichiarato di essersi già defilato dalla scena al momento degli spari. In quel momento egli era lontano alcuni metri e girato di spalle, ed era perfettamente plausibile che potesse non aver sentito le parole di CO. Non rilevava neppure il fatto che il teste NU, nel confermare che LO avesse sparato su incitamento della moglie, avesse riportato le relative parole in termini non letteralmente coincidenti con quelle riferite da altri testimoni. La lieve divergenza era sintomo di veridicità e genuinità del racconto, stando a dimostrare l'assenza di versioni di comodo, concordate, tra i dichiaranti. Il senso di quanto narrato non cambiava. La condotta di CO era causalmente efficiente. LO aveva fatto fuoco, a seguito della sua istigazione. Sino a quel momento egli, quantunque 3 armato, non aveva sparato. L'incitamento della moglie aveva avuto efficacia eziologica determinante. 6. Con riferimento alla posizione di LO, la Corte di assise di appello riteneva che l'omicidio preterintenzionafe fosse da escludere, dal momento che risultava accertato che LO aveva sparato all'altezza di organi vitali, e non delle sole gambe. L'arma utilizzata, seppure di piccole dimensioni, aveva comunque un calibro micidiale. Erano in essa presenti sette colpi, eccedenti la capacità del caricatore (il colpo aggiuntivo era già in canna). Il dolo poteva qualificarsi d'impeto in capo a LO, dal momento che egli, facendo fuoco con le descritte modalità, era pienamente consapevole della potenzhale letalità del suo agire. La legittima difesa era da escludere, dal momento che, quando LO aveva iniziato a sparare, la lite era solo verbale. Era accertato che egli non presentava alcun segno di patita aggressione. Non vi era alcun motivo, né reale né supposto, per ritenere che LO potesse temere per l'incolumità propria o della moglie. Nonostante CO fosse caduta a terra, nessuno aveva mai anche solo minacciato azioni violente contro di lei. Inoltre, il corpo della vittima non riportava segni di affumicatura, quindi il colpo era stato esploso da una distanza di circa 50 centimetri. Anche questa circostanza valeva ad escludere la legittima difesa, anche putativa. Lo stesso imputato aveva avvalorato le parole dei testimoni, quando questi avevano affermato che, al momento degli spari, AN PP era trattenuto da ben due persone (IN e NU). Tutti i presenti, al di fuori dell'imputato, erano disarmati. 7. Gli imputati ricorrono per cassazione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. I ricorsi sono strutturati in cinque motivi„ che di seguito si sintetizzano nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. 7.1. Primo motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione. La Corte di assise di appello avrebbe motivato solo per relationem alla pronuncia di primo grado, integrandola con argomenti che, in ordine alla pretesa istigazione omicida, sarebbero elusivi delle censure sollevate con i motivi di appello, con i quali si era evidenziata contradditorietà delle dichiarazioni rese dalle persone offese. La difesa aveva chiesto l'assoluzione di CO, ritenendo che l'ergastolo non potesse fondarsi su dichiarazioni testimoniali connotate da insuperabili discrasie. Le persone offese non avevano parlato di un incitamento proveniente dall'imputata, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, indicandola solo 4 come partecipe alla contesa verbale. Solo successivamente, una volta avvenuta la nomina del difensore di fiducia, avevano reso nuove dichiarazioni, che coinvolgevano CO, attribuendole il ruolo di soggetto determinatore dell'azione. A parere della difesa, era implausibile che le parti lese avessero dimenticato congiuntamente di riferire il tentativo di CO di colpire OS Di ES con il bastone, la sua caduta e il successivo invito a fare fuoco. Inoltre, a parere della difesa ricorrente, OS Di ES aveva reiteratamente escluso, nel suo esame dibattimentale, l'intervento istigatore della ricorrente. Tale preteso ruolo neppure troverebbe riscontro nelle dichiarazioni dei due testi oculari (IN e NU). IN aveva infatti escluso di aver assistito alla bastonata, alla caduta e all'istigazione da parte di CO, mentre NU, pur confermando la prospettazione accusatoria, aveva dichiarato di aver udito un'espressione di incitamento diversa rispetto a quella riferita dalle persone offese. La motivazione offerta dalla Corte di secondo grado, in risposta a queste censure, sarebbe manifestamente illogica e contradditoria. 7.2. Secondo motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione e travisamento della prova. La motivazione della Corte di secondo grado sarebbe solo apparente, nella parte in cui non sarebbe stato considerato che AR Di ES aveva, in cinque momenti diversi, ricollegato gli spari di LO all'intervento del padre nella discussione tra il coimputato e PP, e non all'incitazione di CO. In cinque diversi passaggi dichiarativi, che la ricorrente riproduce per stralcio, OS Di ES avrebbe dichiarato che LO aveva iniziato a sparare nell'istante in cui il padre si era inserito nella discussione, escludendo un incitamento o un'istigazione da parte della moglie. La sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con tali rilievi, già oggetto dei motivi di appello. Lo stesso sarebbe accaduto con riferimento alle dichiarazioni di AN PP, che aveva più volte confermato che gli spari erano iniziati nel momento in cui era intervenuto sulla scena PE Di ES, screditando il ruolo rivestito da CO e allineandosi alla versione della propria moglie. La Corte avrebbe mancato di confrontarsi anche con queste dichiarazioni. 7.3. Terzo motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione e travisamento della prova. Il teste IN non aveva mai riferito né della bastonata, né della caduta di CO, né della sua istigazione a uccidere, e si era limitato a collocare l'imputata sulla scena del delitto. 5 La Corte di assise di appello, ciò nonostante, avrebbe utilizzato la deposizione del testimone addirittura come riscontro, ritenendo che la discrasia tra quanto da lui riferito e quanto giudizialmente accreditato non fosse così rilevante, essendo plausibile che IN non avesse sentito Oa frase istigatrice proferita dalla ricorrente per essersi già allontanato di quattro o cinque metri dal teatro dei crimini. In questa parte, a parere della difesa, la sentenza è incorsa in un grave travisamento probatorio per prova inesistente, dal momento che la testimonianza di IN porterebbe a un risultato probatorio del tutto diverso rispetto a quello acquisito in sentenza. La Corte avrebbe mancato di confrontarsi con le censure sollevate in appello, che avevano riportato il reale significato della deposizione di IN. Egli aveva infatti dichiarato di non essersi mai allontanato dalla scena e di essersi soltanto voltato per un attimo quando veniva esploso il primo colpo. Una volta avvertito lo sparo, si sarebbe, subito, nuovamente girato e avrebbe visto LO con la pistola in pugno esplodere i colpi successivi. Il riferimento del teste ai quattro o cinque metri non sarebbe stato fatto per indicare la sua distanza dai litiganti, ma il ristretto campo in cui si era sviluppata la condotta degli imputati. 7.4. Quarto motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte di assise di appello ha posto la deposizione di NU a riscontro di quanto dichiarato dalle persone offese, nonostante egli avesse riportato un'espressione istigatrice del tutto diversa da quella riferita dagli altri presenti. Indebitamente, e paradossalmente, la Corte ha ritenuto che la divergenza dichiarativa potesse essere considerata indice di veridicità e genuinità del narrato. 7.5. Quinto motivo, nell'interesse di LO. Vizio di motivazione e travisamento probatorio. Il riconoscimento dell'animus necandi in capo all'imputato sarebbe frutto di travisamento per falsificazione. La Corte di assise di appello avrebbe infatti sostenuto che LO avesse sparato mirando agli organi votali, in particolare all'addome, mentre dalla deposizione del medico legale, e dalla sua consulenza tecnica, emergerebbe come il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, in direzione della coscia, che non sarebbe organo vitale. La coscia sarebbe l'unico organo colpito, e proprio perché LO, come sottolineato dalla stessa Corte distrettuale, era un esperto tiratore, la traiettoria del colpo, così come la zona attinta, dovevano essere stati frutto di una sua volontà (non diretta ad uccidere), e non certo di un errore. 6 8. Sono state depositate, oltre il termine di quindici giorni, di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., memorie nell'interesse di talune delle parti civili costituite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi, tra loro connessi, sono passibili di esame congiunto. Poiché essi a vario titolo confutano, quanto alla posizione di NC CO, l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti operato in sede di merito, tramite la rivisitazione del materiale istruttorio, nonché la serrata critica del significato probatorio degli elementi che lo compongono e della loro conclusiva valenza, all'esame dei predetti motivi occorre anteporre alcune premesse di ordine metodologico. 1.1. Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, accertamenti e apprezzamenti di questo tipo - che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da travisamenti, o da altri - errori logici e giuridici - sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, e sulla sua aderenza al dato probatorio estrinseco - quelle relative alla valutazione del dato medesimo, specie se implicanti la soluzione di contra.sti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 1.2. In questa cornice, la denuncia di travisamento probatorio è appunto il mezzo, in forza del quale la Corte di cassazione è sollecitata, senza dover procedere all'inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti, allo scopo di verificare se essi siano stati trasfusi all'interno della decisione impugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco. Sussiste dunque l'anzidetto travisamento giusto quando il giudice di merito abbia fatto riferimento a un elemento di prova in realtà inesistente, o abbia inopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente e decisivo, o abbia fondato il proprio 7 convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (da ultimo, Sez. 1, n. 7907 del 15/12/2021, dep. 2022, Buonanno). Il travisamento in discorso si risolve, dunque, nell'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (da ultimo, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti. Il vizio di travisamento, così rettamente inteso, deve risultare da atti processuali chiaramente individuati, nonché compiutamente allegati o riprodotti (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133-01). La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, pur a seguito della novellazione disposta con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, la denuncia di travisamento probatorio, per invenzione, omissione o falsificazione, richieda la distinta identificazione della risultanza processuale, veicolata dal corrispondente atto probatorio, con cui il provvedimento impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione, giacché il sindacato della Corte di cassazione si profila, pur sempre, come di sola legittimità, sicché continua ad esulare dai poteri della Corte stessa quello della diretta rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga dal ricorrente prospettata una abnorme valutazione delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01). La Corte di Cassazione, in definitiva, solo se investita di un ricorso che indichi in modo puntuale come il giudice di merito abbia, non già erroneamente interpretato, ma indiscutibilmente travisato il dato probatorio processuale, anche sotto l'aspetto dell'omessa considerazione di circostanze fondamentali, risultanti da atti specificamente indicati, portati all'attenzione della Corte stessa nella loro interezza, può -nei limiti di quanto dedotto e rappresentato- verificare l'eventuale esistenza del vizio, e adottare le statuizioni consequenziali (Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). 2. Ciò posto, i motivi in scrutinio sono infondati, nella parte in cui denunciano supposti travisamenti. La rilettura delle dichiarazioni della teste AR Di ES, la cui trascrizione è allegata al ricorso, non mette in evidenza alcuna contraddittorietà estrinseca di motivazione, alcuna reale discrasia tra il significato della deposizione, quale giudizialmente ricostruito, e le risultanze obiettivamente verbalizzate. Non si assiste ad alcuna falsificazione del dato probatorio, né all'obliterazione di elementi decisivi. 8 Alla pag. 8 del relativo verbale, la testimone testualmente riferisce della frase dialettale di istigazione ad uccidere, proferita da CO, e afferma che, a seguito di essa, il correo estrasse la pistola e iniziò a sparare. Sul punto, la dichiarante, incalzata dal Presidente della Corte di assise, torna negli esatti termini a pag. 10, nonché, in modo inequivoco, durante il controesame del Pubblico ministero (pag. 30 e 31). In nessun altro passaggio dichiarativo la testimone ritratta questa versione. La deposizione Di ES (pag. 35 del verbale) è, poi, perfettamente in linea con il narrato di AN PP, secondo cui l'imputata, dopo aver perso l'equilibrio, disse al marito, in vernacolo napoletano, che era il momento di uccidere;
e questi, già armato, dette seguito all'istigazione. Una tale sequela di avvenimenti non è contraddetta nel prosieguo della deposizione, in cui il teste, su sollecitazione difensiva, concentra piuttosto la narrazione su aspetti e momenti temporali della vicenda diversi dall'istigazione, in sé tuttavia mai più negata. Neppure la deposizione di IN appare oggetto di falsata lettura, ad opera dei giudici di merito, lì ove il teste dichiara di aver sentito il primo colpo di arma da fuoco dopo che aveva già voltato le spalle alla scena del crimine e si era allontanato di alcuni metri (pag. 20 del relativo verbale). Sicché, plausibilmente, i giudici stessi hanno ritenuto non particolarmente significativo il fatto che questo testimone non avesse percepito il tenore dell'istigazione e non avesse descritto gli eventi ad essa strettamente contestuali. 3. La sentenza impugnata non presta il fianco alle ulteriori censure esposte, in punto di apprezzamento e valutazione della prova. La Corte di assise di appello valuta appropriatamente la credibilità ed attendibilità dei dichiaranti, escludendo ingiustificati e sospetti ritardi quanto al riferito coinvolgimento di CO negli accadimenti. Riscontra l'obiettiva convergenza di tutti i narrati, ineccepibilmente osservando che anche il teste NU aveva sentito l'imputata CO, da terra, ove era caduta, inveire contro la famiglia Di ES e urlare al marito che dovesse sparare, in ciò prontamente obbedita. E, correttamente, reputa quesCultima versione sostanzialmente coincidente con quella fornita dai citati familiari, e idonea a riscontrarla, essendo identici la portata e il senso dell'espressione istigatrice (ancorché da NU non riprodotta nella sua letteralità dialettale). Si è, in definitiva, in presenza di un apparato argomentativo esauriente e coerente, privo di aporie logiche, che supera, in ordine all'affermata penale responsabilità di CO, doglianze che - esclusa l'esistenza dei denunciati travisamenti - appaiono unicamente incentrate su dissensi valutativi circa il valore 9 delle testimonianze e su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentiti in questa sede. Tali rilievi inducono alla definitiva reiezione dei motivi in scrutinio. 4. Il quinto motivo, incidente sulla posizione dell'imputato LO, e sul rilievo dell'elemento psicologico dell'omicidio da lui commesso, denuncia parimenti un travisamento istruttorio che, a conti fatti, non si rivela esistente. Le sentenze di merito non mettono in discussione che PE Di ES venne attinto da un unico colpo mortale, esploso a distanza non superiore al mezzo metro, da uno sparatore posto frontalmente, leggermente orientato a sinistra, con direzione di tiro lievemente obliqua verso il basso;
in piena rispondenza con le risultanze della consulenza autoptica. Da quest'ultima risulta altresì, tuttavia, che il proiettile trafisse la regione iliaca destra dell'addome di PE Di ES, prima di «indovarsi», a fine tragitto, nella muscolatura profonda della coscia;
e, a livello addominale, il colpo determinò la grave lesività, responsabile dell'anemia acuta metaemorragica all'origine del decesso. Proprio la direzione del colpo e l'esperienza del tiratore consentono di escludere che l'imputato avesse dunque inteso sparare solo alle gambe. Da questo logico rilievo, e dall'avvenuta esplosione all'impazzata degli ulteriori colpi, diretti -ad altezza d'uomo- verso gli altri esponenti della famiglia Di ES, la sentenza impugnata ha ineccepibilmente desunto l'unitario dolo omicida;
e ciò, in fedele applicazione del principio per cui, in mancanza di altre evidenze, la prova dell'esistenza di detto dolo può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e la ripetizione dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che abbiano favorito l'azione cruenta (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin, Rv. 237177-01). 5. I proposti ricorsi devono essere, conseguentemente, respinti. Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pert., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento;
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
1 0 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che liquida, quanto a Di ES AR, PP AN e RA FI, in complessivi euro 5600,00, oltre accessori di legge;
quanto a Di ES ER, Di ES IN, Di ES AN e Di ES CO, in complessivi euro 6400,00, oltre accessori di legge, e, quanto a PP EL, in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere ES Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di LE, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito, per le parti civili costituite, l'avvocato Giovanni Vecchione, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la liquidazione delle spese di lite;
udito, in difesa degli imputati, l'avvocato Angelo Pignatelli, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26027 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello dì Napoli confermava la decisione dibattimentale di primo grado, con cui: - IE LO e NC CO erano stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, l'uno quale esecutore materiale, l'altra come istigatrice, dell'omicidio di PE Di ES (capo A della rubrica) e del tentato omicidio di AN PP e AR Di ES (capo B), aggravati da futili motivi;
- il solo LO era stato dichiarato colpevole, altresì, del connesso reato di porto illegale di arma comune da sparo;
- entrambi erano stati condannati, per i reati suddetti, in riconosciuta continuazione tra loro, alla pena principale dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di un anno. 2. Nell'ambito del primo giudizio gli accadimenti erano stati ricostruiti -tramite le deposizioni delle persone offese, altre testimonianze oculari e i rilievi tecnici e scientifici effettuati sul luogo- nei termini seguenti. L'antefatto era rappresentato dai pessimi rapporti di vicinato esistenti tra gli imputati, marito e moglie, e la famiglia delle vittime. PE Di ES era titolare, in Palma Campania, di un'attività commerciale, svolta all'interno dello «Chalet Primavera», posto alle spalle dell'abitazione in cui i due coniugi risiedevano. La sera del 15 giugno 2019 LO, armato di pistola carica (una Guardian North American Arms, calibro 9), si era recato con la moglie presso il chiosco, lamentandosi del rumore e del parcheggio abusivo delle automobili dei clienti davanti al proprio cancello di casa. Era quindi insorta un'animata discussione tra lui e AN PP, genero del titolare dell'esercizio. In essa erano intervenuti alcuni astanti (EL NU e AE IN) e, in un secDndo momento, lo stesso PE Di ES con la figlia AR, nel tentativo di riportare LO alla calma. Senonché questi, a un certo punto - incitato dalla moglie, che, nell'atto di colpire con un bastone AR, si era sbilanciata ed era caduta a terra - aveva iniziato a sparare all'indirizzo di padre, figlia e genero, uccidendo PE Di ES e ferendo gli altri due in più parti del corpo, tra cui il torace. 3. La Corte di assise, nel ritenere il dolo omicida a carico di LO, escludeva che egli avesse reagito ad un'aggressione fisica mossagli da PP. Di contatto fisico diretto non aveva parlato alcun testimone. Non vi era alcun segno 2 di violenza sul corpo dell'imputato e le dichiarazioni sue e del coniuge apparivano al riguardo contradditorie. La Corte di assise giudicava sussistere la responsabilità di CO a titolo di concorso morale, ritenendo che la donna avesse dapprima attivamente partecipato alla discussione con insulti e minacce, per poi incitare il marito a sparare contro gli avversari nel momento di maggiore animosità. La donna era di certo a conoscenza dell'esistenza della pistola, avendo istigato il marito ad usarla, e quest'ultimo aveva sparato solo dopo l'incitamento della moglie. Quand'anche si volesse escludere il previo accordo criminoso, l'attiva partecipazione di CO alla lite e il suo ruolo, condizionante il tragico sviluppo, mettevano l'imputata nella posizione di un soggetto che aveva determinato l'azione delittuosa. 4. La Corte di assise di appello, adita dai due imputati, respingeva tutti i motivi di gravame, diretti, per CO, ad ottenere l'assoluzione, e per LO ad ottenere, in punto di responsabilità, il riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa, reale o putativa, ovvero la derubricazione in omicidio preterintenzionale. 5. Con riferimento alla posizione di CO, la sua condotta di partecipazione ideale risultava, per il giudice di appello, dalle deposizioni di tutti i presenti. AR Di ES e AN PP non l'avevano coinvolta nelle iniziali dichiarazioni solo perché, come da loro stessi spiegato in dibattimento in risposta alla corrispondente contestazione, nell'immediatezza dei fatti la loro attenzione si era concentrata sull'autore materiale dell'azione, responsabile della morte del loro congiunto. Non rilevava, in senso contrario, il fatto che il teste IN non avesse sentito CO incitare il marito a sparare, né l'avesse vista cadere prima a terra, dal momento che egli aveva dichiarato di essersi già defilato dalla scena al momento degli spari. In quel momento egli era lontano alcuni metri e girato di spalle, ed era perfettamente plausibile che potesse non aver sentito le parole di CO. Non rilevava neppure il fatto che il teste NU, nel confermare che LO avesse sparato su incitamento della moglie, avesse riportato le relative parole in termini non letteralmente coincidenti con quelle riferite da altri testimoni. La lieve divergenza era sintomo di veridicità e genuinità del racconto, stando a dimostrare l'assenza di versioni di comodo, concordate, tra i dichiaranti. Il senso di quanto narrato non cambiava. La condotta di CO era causalmente efficiente. LO aveva fatto fuoco, a seguito della sua istigazione. Sino a quel momento egli, quantunque 3 armato, non aveva sparato. L'incitamento della moglie aveva avuto efficacia eziologica determinante. 6. Con riferimento alla posizione di LO, la Corte di assise di appello riteneva che l'omicidio preterintenzionafe fosse da escludere, dal momento che risultava accertato che LO aveva sparato all'altezza di organi vitali, e non delle sole gambe. L'arma utilizzata, seppure di piccole dimensioni, aveva comunque un calibro micidiale. Erano in essa presenti sette colpi, eccedenti la capacità del caricatore (il colpo aggiuntivo era già in canna). Il dolo poteva qualificarsi d'impeto in capo a LO, dal momento che egli, facendo fuoco con le descritte modalità, era pienamente consapevole della potenzhale letalità del suo agire. La legittima difesa era da escludere, dal momento che, quando LO aveva iniziato a sparare, la lite era solo verbale. Era accertato che egli non presentava alcun segno di patita aggressione. Non vi era alcun motivo, né reale né supposto, per ritenere che LO potesse temere per l'incolumità propria o della moglie. Nonostante CO fosse caduta a terra, nessuno aveva mai anche solo minacciato azioni violente contro di lei. Inoltre, il corpo della vittima non riportava segni di affumicatura, quindi il colpo era stato esploso da una distanza di circa 50 centimetri. Anche questa circostanza valeva ad escludere la legittima difesa, anche putativa. Lo stesso imputato aveva avvalorato le parole dei testimoni, quando questi avevano affermato che, al momento degli spari, AN PP era trattenuto da ben due persone (IN e NU). Tutti i presenti, al di fuori dell'imputato, erano disarmati. 7. Gli imputati ricorrono per cassazione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. I ricorsi sono strutturati in cinque motivi„ che di seguito si sintetizzano nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. 7.1. Primo motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione. La Corte di assise di appello avrebbe motivato solo per relationem alla pronuncia di primo grado, integrandola con argomenti che, in ordine alla pretesa istigazione omicida, sarebbero elusivi delle censure sollevate con i motivi di appello, con i quali si era evidenziata contradditorietà delle dichiarazioni rese dalle persone offese. La difesa aveva chiesto l'assoluzione di CO, ritenendo che l'ergastolo non potesse fondarsi su dichiarazioni testimoniali connotate da insuperabili discrasie. Le persone offese non avevano parlato di un incitamento proveniente dall'imputata, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, indicandola solo 4 come partecipe alla contesa verbale. Solo successivamente, una volta avvenuta la nomina del difensore di fiducia, avevano reso nuove dichiarazioni, che coinvolgevano CO, attribuendole il ruolo di soggetto determinatore dell'azione. A parere della difesa, era implausibile che le parti lese avessero dimenticato congiuntamente di riferire il tentativo di CO di colpire OS Di ES con il bastone, la sua caduta e il successivo invito a fare fuoco. Inoltre, a parere della difesa ricorrente, OS Di ES aveva reiteratamente escluso, nel suo esame dibattimentale, l'intervento istigatore della ricorrente. Tale preteso ruolo neppure troverebbe riscontro nelle dichiarazioni dei due testi oculari (IN e NU). IN aveva infatti escluso di aver assistito alla bastonata, alla caduta e all'istigazione da parte di CO, mentre NU, pur confermando la prospettazione accusatoria, aveva dichiarato di aver udito un'espressione di incitamento diversa rispetto a quella riferita dalle persone offese. La motivazione offerta dalla Corte di secondo grado, in risposta a queste censure, sarebbe manifestamente illogica e contradditoria. 7.2. Secondo motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione e travisamento della prova. La motivazione della Corte di secondo grado sarebbe solo apparente, nella parte in cui non sarebbe stato considerato che AR Di ES aveva, in cinque momenti diversi, ricollegato gli spari di LO all'intervento del padre nella discussione tra il coimputato e PP, e non all'incitazione di CO. In cinque diversi passaggi dichiarativi, che la ricorrente riproduce per stralcio, OS Di ES avrebbe dichiarato che LO aveva iniziato a sparare nell'istante in cui il padre si era inserito nella discussione, escludendo un incitamento o un'istigazione da parte della moglie. La sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con tali rilievi, già oggetto dei motivi di appello. Lo stesso sarebbe accaduto con riferimento alle dichiarazioni di AN PP, che aveva più volte confermato che gli spari erano iniziati nel momento in cui era intervenuto sulla scena PE Di ES, screditando il ruolo rivestito da CO e allineandosi alla versione della propria moglie. La Corte avrebbe mancato di confrontarsi anche con queste dichiarazioni. 7.3. Terzo motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione e travisamento della prova. Il teste IN non aveva mai riferito né della bastonata, né della caduta di CO, né della sua istigazione a uccidere, e si era limitato a collocare l'imputata sulla scena del delitto. 5 La Corte di assise di appello, ciò nonostante, avrebbe utilizzato la deposizione del testimone addirittura come riscontro, ritenendo che la discrasia tra quanto da lui riferito e quanto giudizialmente accreditato non fosse così rilevante, essendo plausibile che IN non avesse sentito Oa frase istigatrice proferita dalla ricorrente per essersi già allontanato di quattro o cinque metri dal teatro dei crimini. In questa parte, a parere della difesa, la sentenza è incorsa in un grave travisamento probatorio per prova inesistente, dal momento che la testimonianza di IN porterebbe a un risultato probatorio del tutto diverso rispetto a quello acquisito in sentenza. La Corte avrebbe mancato di confrontarsi con le censure sollevate in appello, che avevano riportato il reale significato della deposizione di IN. Egli aveva infatti dichiarato di non essersi mai allontanato dalla scena e di essersi soltanto voltato per un attimo quando veniva esploso il primo colpo. Una volta avvertito lo sparo, si sarebbe, subito, nuovamente girato e avrebbe visto LO con la pistola in pugno esplodere i colpi successivi. Il riferimento del teste ai quattro o cinque metri non sarebbe stato fatto per indicare la sua distanza dai litiganti, ma il ristretto campo in cui si era sviluppata la condotta degli imputati. 7.4. Quarto motivo, nell'interesse di CO. Vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte di assise di appello ha posto la deposizione di NU a riscontro di quanto dichiarato dalle persone offese, nonostante egli avesse riportato un'espressione istigatrice del tutto diversa da quella riferita dagli altri presenti. Indebitamente, e paradossalmente, la Corte ha ritenuto che la divergenza dichiarativa potesse essere considerata indice di veridicità e genuinità del narrato. 7.5. Quinto motivo, nell'interesse di LO. Vizio di motivazione e travisamento probatorio. Il riconoscimento dell'animus necandi in capo all'imputato sarebbe frutto di travisamento per falsificazione. La Corte di assise di appello avrebbe infatti sostenuto che LO avesse sparato mirando agli organi votali, in particolare all'addome, mentre dalla deposizione del medico legale, e dalla sua consulenza tecnica, emergerebbe come il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, in direzione della coscia, che non sarebbe organo vitale. La coscia sarebbe l'unico organo colpito, e proprio perché LO, come sottolineato dalla stessa Corte distrettuale, era un esperto tiratore, la traiettoria del colpo, così come la zona attinta, dovevano essere stati frutto di una sua volontà (non diretta ad uccidere), e non certo di un errore. 6 8. Sono state depositate, oltre il termine di quindici giorni, di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., memorie nell'interesse di talune delle parti civili costituite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi, tra loro connessi, sono passibili di esame congiunto. Poiché essi a vario titolo confutano, quanto alla posizione di NC CO, l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti operato in sede di merito, tramite la rivisitazione del materiale istruttorio, nonché la serrata critica del significato probatorio degli elementi che lo compongono e della loro conclusiva valenza, all'esame dei predetti motivi occorre anteporre alcune premesse di ordine metodologico. 1.1. Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, accertamenti e apprezzamenti di questo tipo - che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da travisamenti, o da altri - errori logici e giuridici - sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, e sulla sua aderenza al dato probatorio estrinseco - quelle relative alla valutazione del dato medesimo, specie se implicanti la soluzione di contra.sti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 1.2. In questa cornice, la denuncia di travisamento probatorio è appunto il mezzo, in forza del quale la Corte di cassazione è sollecitata, senza dover procedere all'inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti, allo scopo di verificare se essi siano stati trasfusi all'interno della decisione impugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco. Sussiste dunque l'anzidetto travisamento giusto quando il giudice di merito abbia fatto riferimento a un elemento di prova in realtà inesistente, o abbia inopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente e decisivo, o abbia fondato il proprio 7 convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (da ultimo, Sez. 1, n. 7907 del 15/12/2021, dep. 2022, Buonanno). Il travisamento in discorso si risolve, dunque, nell'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (da ultimo, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti. Il vizio di travisamento, così rettamente inteso, deve risultare da atti processuali chiaramente individuati, nonché compiutamente allegati o riprodotti (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133-01). La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, pur a seguito della novellazione disposta con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, la denuncia di travisamento probatorio, per invenzione, omissione o falsificazione, richieda la distinta identificazione della risultanza processuale, veicolata dal corrispondente atto probatorio, con cui il provvedimento impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione, giacché il sindacato della Corte di cassazione si profila, pur sempre, come di sola legittimità, sicché continua ad esulare dai poteri della Corte stessa quello della diretta rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga dal ricorrente prospettata una abnorme valutazione delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01). La Corte di Cassazione, in definitiva, solo se investita di un ricorso che indichi in modo puntuale come il giudice di merito abbia, non già erroneamente interpretato, ma indiscutibilmente travisato il dato probatorio processuale, anche sotto l'aspetto dell'omessa considerazione di circostanze fondamentali, risultanti da atti specificamente indicati, portati all'attenzione della Corte stessa nella loro interezza, può -nei limiti di quanto dedotto e rappresentato- verificare l'eventuale esistenza del vizio, e adottare le statuizioni consequenziali (Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). 2. Ciò posto, i motivi in scrutinio sono infondati, nella parte in cui denunciano supposti travisamenti. La rilettura delle dichiarazioni della teste AR Di ES, la cui trascrizione è allegata al ricorso, non mette in evidenza alcuna contraddittorietà estrinseca di motivazione, alcuna reale discrasia tra il significato della deposizione, quale giudizialmente ricostruito, e le risultanze obiettivamente verbalizzate. Non si assiste ad alcuna falsificazione del dato probatorio, né all'obliterazione di elementi decisivi. 8 Alla pag. 8 del relativo verbale, la testimone testualmente riferisce della frase dialettale di istigazione ad uccidere, proferita da CO, e afferma che, a seguito di essa, il correo estrasse la pistola e iniziò a sparare. Sul punto, la dichiarante, incalzata dal Presidente della Corte di assise, torna negli esatti termini a pag. 10, nonché, in modo inequivoco, durante il controesame del Pubblico ministero (pag. 30 e 31). In nessun altro passaggio dichiarativo la testimone ritratta questa versione. La deposizione Di ES (pag. 35 del verbale) è, poi, perfettamente in linea con il narrato di AN PP, secondo cui l'imputata, dopo aver perso l'equilibrio, disse al marito, in vernacolo napoletano, che era il momento di uccidere;
e questi, già armato, dette seguito all'istigazione. Una tale sequela di avvenimenti non è contraddetta nel prosieguo della deposizione, in cui il teste, su sollecitazione difensiva, concentra piuttosto la narrazione su aspetti e momenti temporali della vicenda diversi dall'istigazione, in sé tuttavia mai più negata. Neppure la deposizione di IN appare oggetto di falsata lettura, ad opera dei giudici di merito, lì ove il teste dichiara di aver sentito il primo colpo di arma da fuoco dopo che aveva già voltato le spalle alla scena del crimine e si era allontanato di alcuni metri (pag. 20 del relativo verbale). Sicché, plausibilmente, i giudici stessi hanno ritenuto non particolarmente significativo il fatto che questo testimone non avesse percepito il tenore dell'istigazione e non avesse descritto gli eventi ad essa strettamente contestuali. 3. La sentenza impugnata non presta il fianco alle ulteriori censure esposte, in punto di apprezzamento e valutazione della prova. La Corte di assise di appello valuta appropriatamente la credibilità ed attendibilità dei dichiaranti, escludendo ingiustificati e sospetti ritardi quanto al riferito coinvolgimento di CO negli accadimenti. Riscontra l'obiettiva convergenza di tutti i narrati, ineccepibilmente osservando che anche il teste NU aveva sentito l'imputata CO, da terra, ove era caduta, inveire contro la famiglia Di ES e urlare al marito che dovesse sparare, in ciò prontamente obbedita. E, correttamente, reputa quesCultima versione sostanzialmente coincidente con quella fornita dai citati familiari, e idonea a riscontrarla, essendo identici la portata e il senso dell'espressione istigatrice (ancorché da NU non riprodotta nella sua letteralità dialettale). Si è, in definitiva, in presenza di un apparato argomentativo esauriente e coerente, privo di aporie logiche, che supera, in ordine all'affermata penale responsabilità di CO, doglianze che - esclusa l'esistenza dei denunciati travisamenti - appaiono unicamente incentrate su dissensi valutativi circa il valore 9 delle testimonianze e su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentiti in questa sede. Tali rilievi inducono alla definitiva reiezione dei motivi in scrutinio. 4. Il quinto motivo, incidente sulla posizione dell'imputato LO, e sul rilievo dell'elemento psicologico dell'omicidio da lui commesso, denuncia parimenti un travisamento istruttorio che, a conti fatti, non si rivela esistente. Le sentenze di merito non mettono in discussione che PE Di ES venne attinto da un unico colpo mortale, esploso a distanza non superiore al mezzo metro, da uno sparatore posto frontalmente, leggermente orientato a sinistra, con direzione di tiro lievemente obliqua verso il basso;
in piena rispondenza con le risultanze della consulenza autoptica. Da quest'ultima risulta altresì, tuttavia, che il proiettile trafisse la regione iliaca destra dell'addome di PE Di ES, prima di «indovarsi», a fine tragitto, nella muscolatura profonda della coscia;
e, a livello addominale, il colpo determinò la grave lesività, responsabile dell'anemia acuta metaemorragica all'origine del decesso. Proprio la direzione del colpo e l'esperienza del tiratore consentono di escludere che l'imputato avesse dunque inteso sparare solo alle gambe. Da questo logico rilievo, e dall'avvenuta esplosione all'impazzata degli ulteriori colpi, diretti -ad altezza d'uomo- verso gli altri esponenti della famiglia Di ES, la sentenza impugnata ha ineccepibilmente desunto l'unitario dolo omicida;
e ciò, in fedele applicazione del principio per cui, in mancanza di altre evidenze, la prova dell'esistenza di detto dolo può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e la ripetizione dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che abbiano favorito l'azione cruenta (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin, Rv. 237177-01). 5. I proposti ricorsi devono essere, conseguentemente, respinti. Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pert., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento;
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
1 0 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che liquida, quanto a Di ES AR, PP AN e RA FI, in complessivi euro 5600,00, oltre accessori di legge;
quanto a Di ES ER, Di ES IN, Di ES AN e Di ES CO, in complessivi euro 6400,00, oltre accessori di legge, e, quanto a PP EL, in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/03/2023